Cassazione Penale, Sentenza n. 12228/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per porto illegale e altri reati inerenti un fucile AK L47-74 trovato in auto. Il ricorrente contestava la motivazione sui gravi indizi, sostenendo di essere stato mero passeggero ignaro della presenza e della detenzione dell'arma, richiamando dichiarazioni del coindagato Demartino e annotazioni di polizia che avrebbero chiarito che l arma era nella disponibilita di Demartino e che Cobzaru era soltanto 'claudicante' e bisognoso di un passaggio. Chiedeva inoltre una diversa valutazione delle esigenze cautelari dopo l'esclusione, a suo dire, del reato di detenzione dell'arma a suo carico e sottolineava il suo buon inserimento sociale e lavorativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure aspecifiche e in buona parte mera riesamina dei fatti; ha valorizzato le circostanze concrete considerate dal Tribunale di merito (veicolo visto a forte velocità, arma visibile sulle gambe di Demartino, numerose munizioni pronte all uso, borsone a portata di mano con caricatore e ascia, nonche la presenza di parti di armi clandestine nell'abitazione di Cobzaru) come indizi gravi del concorso nel porto dell'arma. Ha altresi ritenuto infondate le richieste di attenuazione delle esigenze cautelari. Per conseguenza ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per la valutazione dei gravi indizi conta la valutazione complessiva delle circostanze concrete e non solo le dichiarazioni di un coindagato; elementi quali visibilita dell arma, presenza di munizioni e collocazione di un borsone a portata di mano possono giustificare il riconoscimento del concorso nel porto.
- In cassazione le censure meramente riconsiderative dei fatti sono inammissibili: occorre indicare vizi specifici di motivazione o di diritto, non semplici rivalutazioni probatorie.
- Le dichiarazioni del coindagato non escludono automaticamente la responsabilità altrui se le altre risultanze investigative contraddicono la tesi di estraneità.
- L esclusione di un profilo di reato (es. detenzione) non determina automaticamente l incompatibilita della misura cautelare se permangono elementi che giustificano il pericolo di reiterazione o la gravità degli indizi relativamente ad altri fatti (es. porto).
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare è utile proporre prove concrete e specifiche che smentiscano le circostanze fattuali rilevate dal giudice (alibi dettagliati, testimonianze sulle condizioni dell arma, documenti che dimostrino l inserimento sociale e lavorativo e l assenza di condotte violente).
- Le decisioni di merito che espongono motivazioni articolate sulle esigenze cautelari e sui precedenti del soggetto sono difficili da superare in sede di legittimità se il ricorso non individua specifici profili di illogicita o contraddizione nella motivazione.
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