Sentenza n. 6083/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la revoca del piano provvisorio di protezione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio riguardava la revoca, disposta dalla Commissione Centrale il 22 marzo 2023, del piano provvisorio di protezione adottato nel 2019 in favore dell’appellante e dei suoi familiari. La revoca era stata motivata dalla precedente fuoriuscita da un programma di protezione, dal rientro non autorizzato nella località di origine, oggetto di diffida, dal rinvio a giudizio per il delitto di calunnia e dall’emersione di un riallacciamento dei rapporti con la criminalità organizzata dopo la prima fuoriuscita dal programma. Sulla revoca erano stati acquisiti i pareri favorevoli della D.D.A. di Bari e della D.N.A.A. In primo grado il ricorrente aveva dedotto l’insussistenza dei presupposti per la revoca obbligatoria e facoltativa, il carattere risalente dei contatti con la criminalità, l’insufficiente considerazione della collaborazione prestata e del rischio per l’incolumità del nucleo familiare, nonché l’irrilevanza del procedimento per calunnia e del rientro non autorizzato. In appello ha dedotto: l’esistenza dei pareri dell’autorità giudiziaria necessari per l’adozione del programma; il difetto di istruttoria per il mancato esame dei precedenti pareri favorevoli e della collaborazione pluriennale; l’erronea prevalenza attribuita agli ulteriori episodi, inclusa l’accusa di calunnia ancora sub iudice; e l’omessa liquidazione al difensore del compenso per la fase di appello cautelare nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. I primi tre motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del d.l. n. 8/1991, il programma provvisorio di protezione cessa di avere effetto se, decorsi 180 giorni, l’autorità competente non ha trasmesso la proposta e la Commissione non ha deliberato sull’applicazione definitiva delle speciali misure secondo le forme ordinarie. Nel caso concreto erano decorsi ben più di 180 giorni dall’ammissione provvisoria del 21 novembre 2019; inoltre, nel 2023, la D.D.A. di Bari aveva chiesto la revoca e la D.N.A.A. aveva espresso parere favorevole. Pertanto era venuta meno la condizione necessaria per rendere definitivo il programma provvisorio e la revoca assumeva carattere vincolato, rendendo irrilevanti le contestazioni relative alla ponderazione della collaborazione, al rischio personale, al procedimento per calunnia e agli altri episodi richiamati dall’Amministrazione. Anche il quarto motivo è stato respinto: l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in primo grado copre anche l’incidente cautelare, compreso il grado di appello, salvo revoca per manifesta infondatezza limitatamente a tale fase; la liquidazione del compenso per l’appello cautelare deve invece essere richiesta al Consiglio di Stato, quale giudice davanti al quale si è svolta e conclusa la relativa fase, ai sensi dell’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002. È stato confermato il rigetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il presente grado, ritenuto manifestamente infondato. L’appellante è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 11 d.l. n. 8/1991
Individua nel Procuratore della Repubblica competente, o nel delegato del Procuratore distrettuale quando procede la Direzione distrettuale antimafia, l’autorità legittimata a formulare la proposta per l’ammissione alle speciali misure di protezione.
art. 13 d.l. n. 8/1991
Il provvedimento con il quale la commissione delibera il piano provvisorio di protezione cessa di avere effetto se, decorsi centottanta giorni, l’autorità legittimata a formulare la proposta di cui all’articolo 11 non ha provveduto a trasmetterla e la commissione non ha deliberato sull’applicazione delle speciali misure di protezione osservando le ordinarie forme e modalità del procedimento.
Il decorso di oltre 180 giorni senza la proposta dell’autorità competente e senza la deliberazione definitiva della Commissione determina la cessazione di efficacia del programma provvisorio. In tale situazione la revoca assume carattere vincolato.
art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002
Il decreto di pagamento del difensore è emesso dal giudice contestualmente al provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta; per la fase di appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, la liquidazione compete al Consiglio di Stato.
art. 82, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa
La liquidazione dell’onorario deve considerare la natura dell’impegno professionale e l’incidenza degli atti compiuti; tali elementi sono valutabili in modo diretto dal giudice presso il quale si è svolta la specifica fase processuale.
Massime di principio
- Il programma provvisorio di protezione cessa di avere effetto quando, decorso il termine di 180 giorni previsto dall’art. 13 del d.l. n. 8/1991, l’autorità legittimata non abbia trasmesso la proposta di cui all’art. 11 e la Commissione non abbia deliberato sull’applicazione definitiva delle speciali misure di protezione secondo le forme ordinarie.
- Quando sia venuta meno la proposta dell’autorità giudiziaria competente necessaria per rendere definitivo un programma provvisorio di protezione, la revoca del programma si configura come provvedimento vincolato; non assumono quindi rilievo decisivo le contestazioni relative alla ponderazione comparativa della collaborazione prestata, dei rischi personali o degli ulteriori elementi ostativi.
- Ai fini della proposta prevista per l’ammissione alle speciali misure di protezione, quando sui fatti procede o ha proceduto una Direzione distrettuale antimafia cui non è preposto il Procuratore distrettuale, la proposta è formulata dal delegato del Procuratore distrettuale.
- L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in primo grado copre anche l’incidente cautelare nel grado di appello, salvo che il giudice d’appello ne disponga la revoca per manifesta infondatezza, con effetti limitati alla fase cautelare interessata.
- La liquidazione del compenso del difensore per la fase di appello cautelare spetta al giudice davanti al quale tale fase si è svolta e si è conclusa; nel processo amministrativo d’appello, provvede quindi il Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 935/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1632/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1633/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1634/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1635/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1636/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →