Sentenza n. 71/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione: dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 2/2025 - prot. n. 9167 - del 25.9.2025, avente ad oggetto “Opere edilizie abusive in aree classificate dal PUC come E2 - Aree di rilevante valore naturalistico ed E4 - Aree di elevata pericolosità/vulnerabilità idrogeologica. Ordine di demolizione, rimozione e ripristino dello stato dei luoghi - località Marina di Pisciotta - compendio identificato al Fg. 34 del Catasto - struttura denominata Sunrise Village Cilento”, a firma del Responsabile p.t. del Settore Urbanistica e Governo del Territorio del Comune di Pisciotta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a venti unità prefabbricate ad uso abitativo, con tettoie, pedane, allacci e impianti
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore turistico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale deducendo, tra l’altro, la nullità per violazione o elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR Campania - Salerno n. 159/2013, che aveva ritenuto non rilevanti sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico dodici case mobili e opere accessorie collocate nella struttura ricettiva; la violazione degli artt. 3, comma 1, lett. e.5), 5, 6, 9-bis, 10, 27 e 31 d.P.R. 380/2001, della normativa regionale sulle strutture ricettive e sulle case mobili, della disciplina paesaggistica e del piano del Parco nazionale; l’erronea qualificazione delle ulteriori otto casette come nuove costruzioni soggette a permesso di costruire e ad autorizzazione paesaggistica; il difetto assoluto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione, il travisamento, l’illogicità e la contraddittorietà dell’azione amministrativa; la violazione dei principi di tipicità, proporzionalità, ragionevolezza, buona fede, trasparenza e legittimo affidamento; nonché la violazione delle garanzie partecipative e del giusto procedimento. Il Comune aveva ritenuto che tutte le venti unità costituissero nuove costruzioni abusive in area agricola E2-E4, ricadente nel Parco nazionale, soggetta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, sostenendo che la disciplina regionale sulle case mobili non fosse applicabile agli agricampeggi in area vincolata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza di demolizione. In primo luogo ha rilevato che le dodici case mobili e le opere accessorie già esaminate dalla sentenza n. 159/2013 erano coperte dal giudicato: il Comune non aveva introdotto elementi nuovi idonei a rimetterne in discussione la legittimità, già riconosciuta in quanto installazioni amovibili collocate all’interno di una struttura ricettiva regolarmente autorizzata. Quanto alle ulteriori otto casette, il Collegio ha interpretato l’art. 2 della l.r. Campania n. 13/1993, come modificato, quale disciplina speciale rispetto all’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001. Le case mobili installate in strutture ricettive previamente autorizzate non necessitano di permesso di costruire quando sono prive di collegamento permanente al suolo, hanno allacciamenti reversibili alle reti tecnologiche e gli impianti sono versatili e utilizzabili anche per altre strutture o mezzi di soggiorno. La normativa considera tali installazioni attività edilizia libera; l’autorizzazione urbanistica, edilizia e paesaggistica riguarda la struttura ricettiva nel suo complesso, non ciascuna singola casa mobile, e nella fattispecie l’autorizzazione della struttura non era contestata. L’ordinanza, inoltre, non aveva individuato concretamente le violazioni urbanistiche, edilizie o paesaggistiche riferibili alle casette, limitandosi a richiami generici e qualificandole erroneamente come nuove costruzioni. La motivazione fondata sulla sentenza TAR Salerno n. 2256/2022 era travisata, poiché quella pronuncia aveva richiamato la medesima disciplina regionale a sostegno dell’edilizia libera delle installazioni mobili nei campeggi autorizzati. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 21-septies l. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente per sostenere la nullità dell’ordinanza quale atto elusivo del giudicato; il Collegio ha fondato l’accoglimento sulla violazione di legge e sull’erroneità del presupposto normativo.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Disciplina l’ordinanza di demolizione e le conseguenze dell’inottemperanza, inclusi l’esecuzione in danno e l’acquisizione al patrimonio comunale.
art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001
La disciplina statale sulle nuove costruzioni è stata ritenuta derogata, per le case mobili nelle strutture ricettive autorizzate, dalla disciplina speciale regionale.
art. 2 l.r. Campania n. 13/1993
I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta in apposite piazzole e per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili. Tali installazioni anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.
La norma regionale costituisce disciplina speciale e derogatoria: le case mobili amovibili, funzionali al pernottamento turistico e collocate entro strutture ricettive regolarmente autorizzate, non richiedono un autonomo permesso di costruire, purché prive di collegamento permanente al suolo e dotate di allacciamenti reversibili.
art. 15 l.r. Campania n. 16/2019
Ha modificato la disciplina regionale confermando che manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili destinati al soggiorno e pernottamento, collocati in campeggi previamente autorizzati, rientrano nell’edilizia libera.
artt. 142, 146 e 167 d.lgs. 42/2004
La presenza del vincolo paesaggistico non impone un’autonoma autorizzazione paesaggistica per ciascuna casa mobile quando trova applicazione la disciplina speciale regionale e la struttura ricettiva è previamente autorizzata.
art. 2 d.P.R. 31/2017 e punto A.17 dell’Allegato A
Sono richiamati nel quadro della disciplina paesaggistica applicabile alle strutture e installazioni mobili.
art. 8, comma 3, NTA del Piano del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
È stato invocato nel ricorso con riferimento alla compatibilità delle opere con la disciplina del Parco; la decisione è stata definita sulla base dell’erronea qualificazione edilizia delle casette e del giudicato pregresso.
art. 13 l. 394/1991
È stato richiamato in relazione alla disciplina del Parco nazionale, senza costituire il fondamento autonomo della decisione.
Massime di principio
- La disciplina regionale speciale sulle case mobili collocate all’interno di strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate prevale, in quanto disciplina più specifica, sulla disciplina generale statale delle nuove costruzioni.
- Le case mobili possono essere installate senza permesso di costruire quando sono prive di ancoraggio o collegamento permanente al suolo, sono collegate alle reti tecnologiche mediante allacciamenti reversibili e gli impianti sono strutturalmente versatili e utilizzabili anche per altri mezzi o strutture di soggiorno.
- Quando ricorrono i presupposti della disciplina regionale sull’edilizia libera, l’autorizzazione urbanistica, edilizia e paesaggistica deve riferirsi alla struttura ricettiva nel suo complesso previamente autorizzata, non a ciascuna singola casa mobile.
- Un’ordinanza di demolizione deve individuare in modo concreto la violazione urbanistica, edilizia o paesaggistica contestata e non può fondarsi sulla mera qualificazione generica delle installazioni come nuove costruzioni.
- Il giudicato che abbia accertato la legittimità di determinate installazioni mobili impedisce all’amministrazione di reiterare la demolizione delle medesime opere, salvo che siano sopravvenuti elementi nuovi e specifici idonei a incidere sull’accertamento già compiuto.
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