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Sentenza

Sentenza n. 71/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione: dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 2/2025 - prot. n. 9167 - del 25.9.2025, avente ad oggetto “Opere edilizie abusive in aree classificate dal PUC come E2 - Aree di rilevante valore naturalistico ed E4 - Aree di elevata pericolosità/vulnerabilità idrogeologica. Ordine di demolizione, rimozione e ripristino dello stato dei luoghi - località Marina di Pisciotta - compendio identificato al Fg. 34 del Catasto - struttura denominata Sunrise Village Cilento”, a firma del Responsabile p.t. del Settore Urbanistica e Governo del Territorio del Comune di Pisciotta.

Giustizia amministrativa202502009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a venti unità prefabbricate ad uso abitativo, con tettoie, pedane, allacci e impianti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore turistico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale deducendo, tra l’altro, la nullità per violazione o elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR Campania - Salerno n. 159/2013, che aveva ritenuto non rilevanti sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico dodici case mobili e opere accessorie collocate nella struttura ricettiva; la violazione degli artt. 3, comma 1, lett. e.5), 5, 6, 9-bis, 10, 27 e 31 d.P.R. 380/2001, della normativa regionale sulle strutture ricettive e sulle case mobili, della disciplina paesaggistica e del piano del Parco nazionale; l’erronea qualificazione delle ulteriori otto casette come nuove costruzioni soggette a permesso di costruire e ad autorizzazione paesaggistica; il difetto assoluto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione, il travisamento, l’illogicità e la contraddittorietà dell’azione amministrativa; la violazione dei principi di tipicità, proporzionalità, ragionevolezza, buona fede, trasparenza e legittimo affidamento; nonché la violazione delle garanzie partecipative e del giusto procedimento. Il Comune aveva ritenuto che tutte le venti unità costituissero nuove costruzioni abusive in area agricola E2-E4, ricadente nel Parco nazionale, soggetta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, sostenendo che la disciplina regionale sulle case mobili non fosse applicabile agli agricampeggi in area vincolata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza di demolizione. In primo luogo ha rilevato che le dodici case mobili e le opere accessorie già esaminate dalla sentenza n. 159/2013 erano coperte dal giudicato: il Comune non aveva introdotto elementi nuovi idonei a rimetterne in discussione la legittimità, già riconosciuta in quanto installazioni amovibili collocate all’interno di una struttura ricettiva regolarmente autorizzata. Quanto alle ulteriori otto casette, il Collegio ha interpretato l’art. 2 della l.r. Campania n. 13/1993, come modificato, quale disciplina speciale rispetto all’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001. Le case mobili installate in strutture ricettive previamente autorizzate non necessitano di permesso di costruire quando sono prive di collegamento permanente al suolo, hanno allacciamenti reversibili alle reti tecnologiche e gli impianti sono versatili e utilizzabili anche per altre strutture o mezzi di soggiorno. La normativa considera tali installazioni attività edilizia libera; l’autorizzazione urbanistica, edilizia e paesaggistica riguarda la struttura ricettiva nel suo complesso, non ciascuna singola casa mobile, e nella fattispecie l’autorizzazione della struttura non era contestata. L’ordinanza, inoltre, non aveva individuato concretamente le violazioni urbanistiche, edilizie o paesaggistiche riferibili alle casette, limitandosi a richiami generici e qualificandole erroneamente come nuove costruzioni. La motivazione fondata sulla sentenza TAR Salerno n. 2256/2022 era travisata, poiché quella pronuncia aveva richiamato la medesima disciplina regionale a sostegno dell’edilizia libera delle installazioni mobili nei campeggi autorizzati. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente per sostenere la nullità dell’ordinanza quale atto elusivo del giudicato; il Collegio ha fondato l’accoglimento sulla violazione di legge e sull’erroneità del presupposto normativo.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Disciplina l’ordinanza di demolizione e le conseguenze dell’inottemperanza, inclusi l’esecuzione in danno e l’acquisizione al patrimonio comunale.

  • art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001

    La disciplina statale sulle nuove costruzioni è stata ritenuta derogata, per le case mobili nelle strutture ricettive autorizzate, dalla disciplina speciale regionale.

  • art. 2 l.r. Campania n. 13/1993

    I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta in apposite piazzole e per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili. Tali installazioni anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.

    La norma regionale costituisce disciplina speciale e derogatoria: le case mobili amovibili, funzionali al pernottamento turistico e collocate entro strutture ricettive regolarmente autorizzate, non richiedono un autonomo permesso di costruire, purché prive di collegamento permanente al suolo e dotate di allacciamenti reversibili.

  • art. 15 l.r. Campania n. 16/2019

    Ha modificato la disciplina regionale confermando che manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili destinati al soggiorno e pernottamento, collocati in campeggi previamente autorizzati, rientrano nell’edilizia libera.

  • artt. 142, 146 e 167 d.lgs. 42/2004

    La presenza del vincolo paesaggistico non impone un’autonoma autorizzazione paesaggistica per ciascuna casa mobile quando trova applicazione la disciplina speciale regionale e la struttura ricettiva è previamente autorizzata.

  • art. 2 d.P.R. 31/2017 e punto A.17 dell’Allegato A

    Sono richiamati nel quadro della disciplina paesaggistica applicabile alle strutture e installazioni mobili.

  • art. 8, comma 3, NTA del Piano del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

    È stato invocato nel ricorso con riferimento alla compatibilità delle opere con la disciplina del Parco; la decisione è stata definita sulla base dell’erronea qualificazione edilizia delle casette e del giudicato pregresso.

  • art. 13 l. 394/1991

    È stato richiamato in relazione alla disciplina del Parco nazionale, senza costituire il fondamento autonomo della decisione.

Massime di principio

  • La disciplina regionale speciale sulle case mobili collocate all’interno di strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate prevale, in quanto disciplina più specifica, sulla disciplina generale statale delle nuove costruzioni.
  • Le case mobili possono essere installate senza permesso di costruire quando sono prive di ancoraggio o collegamento permanente al suolo, sono collegate alle reti tecnologiche mediante allacciamenti reversibili e gli impianti sono strutturalmente versatili e utilizzabili anche per altri mezzi o strutture di soggiorno.
  • Quando ricorrono i presupposti della disciplina regionale sull’edilizia libera, l’autorizzazione urbanistica, edilizia e paesaggistica deve riferirsi alla struttura ricettiva nel suo complesso previamente autorizzata, non a ciascuna singola casa mobile.
  • Un’ordinanza di demolizione deve individuare in modo concreto la violazione urbanistica, edilizia o paesaggistica contestata e non può fondarsi sulla mera qualificazione generica delle installazioni come nuove costruzioni.
  • Il giudicato che abbia accertato la legittimità di determinate installazioni mobili impedisce all’amministrazione di reiterare la demolizione delle medesime opere, salvo che siano sopravvenuti elementi nuovi e specifici idonei a incidere sull’accertamento già compiuto.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiAutorizzazione paesaggisticaInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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