Sentenza del 19/06/2015 n. 12779 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva accertato maggiori ricavi non contabilizzati, ritenendo che i prezzi indicati nei contratti di vendita fossero inferiori al reale valore degli immobili. La rettifica delle dichiarazioni IRES, IRAP e IVA si fondava sul confronto con i valori OMI, sulle caratteristiche degli immobili, sulle anomalie riscontrate tra le nove unità vendute e su una perizia bancaria relativa a un immobile, il cui valore stimato risultava superiore al prezzo dichiarato. La società contestava l’utilizzo di presunzioni, la rilevanza della perizia e del mutuo, nonché l’applicazione della normativa in materia.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato complessivamente inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la perizia bancaria costituiva soltanto uno degli elementi della ricostruzione presuntiva e che l’accertamento si fondava su una pluralità di indizi concorrenti. Le ulteriori doglianze miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività riservata ai giudici di merito e non consentita in sede di legittimità. La società è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in 750 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre accessori, nonché dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
Consente la rettifica induttiva del reddito sulla base di presunzioni, purché gli elementi raccolti siano complessivamente idonei a rendere inattendibili i dati dichiarati.
Art. 14 D.P.R. n. 633/1972 e art. 9, comma 3, TUIR
Rilevano ai fini della determinazione del valore normale dei beni ceduti e possono sostenere la contestazione di corrispettivi immobiliari dichiarati come inferiori al valore di mercato.
Art. 32 D.P.R. n. 600/1973 e art. 51 D.P.R. n. 633/1972
Consentono all’Amministrazione finanziaria di acquisire dati e documenti presso banche e altri intermediari finanziari nell’ambito delle attività istruttorie.
Artt. 2727, 2728 e 2729 c.c.
Disciplinano rispettivamente le presunzioni, le presunzioni legali e le presunzioni semplici. Nel caso concreto, la validità dell’accertamento non dipendeva dalla qualificazione della perizia bancaria come presunzione legale, poiché essa era solo uno degli elementi indiziari utilizzati.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Impone al ricorrente per cassazione di indicare e riprodurre specificamente gli atti e i documenti sui quali fonda le proprie censure, a pena di inammissibilità.
Art. 360 c.p.c.
Delimita i motivi di ricorso per cassazione; la Corte non può riesaminare liberamente il merito, le prove e la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di grado.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- In materia di accertamenti immobiliari, il confronto tra prezzi dichiarati e valori OMI non è necessariamente decisivo da solo, ma può costituire l’indizio iniziale per ulteriori verifiche.
- Un accertamento presuntivo può essere legittimo quando si fonda su una pluralità di elementi convergenti, quali valori di mercato, caratteristiche dell’immobile, anomalie tra immobili comparabili e documentazione bancaria.
- Una perizia redatta per una banca non diventa automaticamente una presunzione legale; tuttavia può essere utilizzata come elemento indiziario insieme ad altri dati acquisiti dall’Amministrazione.
- In Cassazione non è normalmente possibile chiedere una nuova valutazione delle prove o dei fatti: occorre dimostrare uno specifico errore di diritto o un vizio processuale adeguatamente documentato.
- Le contestazioni sulla violazione di norme o sull’utilizzo di documenti devono indicare con precisione dove e come la sentenza impugnata avrebbe commesso l’errore; in caso contrario il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- Quando l’accertamento si basa su presunzioni, il contribuente deve fornire elementi concreti e specifici idonei a spiegare la differenza tra il prezzo dichiarato e il valore apparentemente congruo dell’immobile.
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