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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/262

Regolamento delegato (UE) 2023/262 della Commissione, del 7 settembre 2022, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

Normativa europea32023R0262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento recepisce nell'UE la versione aggiornata dell'Accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, sostituendo integralmente il testo dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011. L'intervento aggiorna le regole su partecipanti, divieti settoriali, condizioni finanziarie minime, tassi di interesse e premi minimi, oltre alle procedure di notifica e consultazione. Sono inoltre ricomposte le intese settoriali per navi, centrali nucleari, aeromobili civili, progetti rinnovabili/clima/adattamento/opere idrauliche e infrastrutture ferroviarie.

Modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011, sostituendo il testo dell'Accordo OCSE sui crediti all'esportazione con sostegno pubblico e delle sue intese settoriali.

Ambito di applicazione

Si applica, nell'ordinamento dell'Unione, ai crediti all'esportazione e agli aiuti legati/collegati al commercio che beneficiano di sostegno pubblico fornito da o per conto di governi, con disciplina coordinata attraverso l'OCSE. L'ambito copre gli Stati membri in quanto il regolamento è direttamente applicabile, ma il contenuto sostanziale riguarda le operazioni di export credit e di export aid con specifiche soglie, categorie di paesi, tipi di beni/servizi e settori (navi, centrali nucleari, aeromobili civili, rinnovabili/clima/adattamento, ferrovie, project finance). Restano escluse o soggette a regole speciali talune operazioni, tra cui materiale militare e prodotti agricoli, nonché numerose eccezioni settoriali e procedurali previste negli allegati.

Crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

Il regolamento delegato aggiorna il quadro europeo di applicazione dell'Accordo OCSE sui crediti all'esportazione con sostegno pubblico, sostituendo il testo dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011. L'aggiornamento recepisce le modifiche approvate dai partecipanti all'accordo fino al gennaio 2022, con particolare rilievo per l'inclusione di nuovi partecipanti, la revisione dei tassi di riferimento, le regole sulle spese locali e il divieto di sostegno per nuovi impianti a carbone privi di CCUS.

Ambito e finalità dell'accordo

L'accordo si propone di disciplinare l'uso dei crediti all'esportazione con sostegno pubblico e di garantire condizioni di concorrenza eque tra esportatori, evitando che il vantaggio competitivo derivi da condizioni finanziarie più favorevoli anziché da prezzo e qualità dei beni e servizi esportati. Esso opera come Gentlemen's Agreement nell'ambito OCSE, con supporto amministrativo del segretariato, e si applica a operazioni con rimborso pari o superiore a due anni, incluse talune forme di leasing e di aiuti collegati al commercio.

Partecipazione, trasparenza e rapporti con i non partecipanti

I partecipanti sono elencati espressamente e possono invitare nuovi paesi, anche non OCSE. L'accordo prevede obblighi di condivisione di informazioni con i non partecipanti in condizioni di reciprocità e disciplina il recesso con preavviso scritto e decorrenza dopo 180 giorni. Il segretariato svolge una funzione di monitoraggio costante dell'attuazione.

Crediti all'esportazione: condizioni finanziarie generali

La disciplina dei crediti all'esportazione comprende regole sui pagamenti in acconto, sui limiti massimi di sostegno pubblico e sulle spese locali. In via generale, gli acquirenti devono versare un anticipo non inferiore al 15 % del valore del contratto, mentre il sostegno pubblico non può superare l'85 % del valore del contratto, escluse le spese locali. Le spese locali possono essere sostenute entro limiti differenziati per categoria di paese (40 % per la categoria I e 50 % per la categoria II) e, se oltre il 15 %, richiedono notifica preventiva.

Periodi di rimborso e modalità di ammortamento

I periodi di rimborso massimi ordinari sono differenziati in base alla classificazione del paese di destinazione: 8 anni e mezzo per la categoria I e 10 anni per la categoria II. Sono poi previste regole speciali per centrali elettriche non nucleari, con durata massima di 12 anni, e regole specifiche sulla periodicità dei pagamenti del capitale e degli interessi, di norma semestrale. In casi eccezionali, debitamente giustificati, l'accordo ammette piani diversi, ma impone limiti stringenti sulla concentrazione delle rate, sulla prima scadenza e sulla vita media ponderata del credito.

Tassi di interesse, CIRR e premi minimi

L'accordo disciplina il tasso di interesse commerciale di riferimento (CIRR), il suo aggiornamento mensile e le regole per il suo utilizzo nei diversi allegati settoriali. Per il rischio di credito, i partecipanti devono applicare premi minimi (MPR) calcolati sulla base del rischio paese, del rischio acquirente, della qualità del prodotto e della percentuale di copertura, con tabelle e formule dettagliate negli allegati VIII, IX, X, XI e XII. Sono inoltre previste regole specifiche per benchmark di mercato, obbligazioni e CDS a denominazione specifica, garanzie di terzi, soggetti sovrani e istituzioni multilaterali o regionali.

Aiuti legati e aiuti slegati collegati al commercio

La parte sugli aiuti legati definisce quando un aiuto è considerato "legato" o "slegato", quali paesi e progetti sono ammissibili, quale livello minimo di agevolazione è necessario e quali esenzioni si applicano. In linea generale, gli aiuti legati non possono essere concessi a paesi oltre il limite del reddito medio-basso della Banca mondiale e non possono finanziare progetti normalmente realizzabili a condizioni commerciali. È richiesto un livello minimo di agevolazione del 35 %, elevato al 50 % per i PMA, salvo esenzioni per assistenza tecnica, piccoli progetti, aiuti molto agevolati o casi eccezionali gestiti tramite linea comune o consultazioni.

Procedure di notifica, consultazione e linea comune

Il sistema procedurale è articolato: per molte operazioni occorre una notifica preventiva almeno 10 giorni prima dell'impegno; per altre è prevista notifica immediata entro due giorni lavorativi. Le consultazioni possono essere speciali o dirette, e possono condurre a linee comuni che sostituiscono la disciplina generale per la specifica operazione o circostanza. Le notifiche e le consultazioni sono presidiate da termini perentori e da regole di riservatezza, con particolare attenzione alle operazioni cui si applicano benchmark di mercato o tecniche di mitigazione del rischio.

Intesa settoriale per le navi

L'allegato I disciplina i crediti all'esportazione per navi d'alto mare nuove, conversioni e, in via limitata, hovercraft. Il periodo massimo di rimborso è di 12 anni dalla consegna e il pagamento in contanti alla consegna non può essere inferiore al 20 % del prezzo del contratto. Sono previste regole su rimborso del capitale, interessi, aiuti, notifiche annuali, riesami e futuri sviluppi, inclusa l'eventuale estensione delle regole ad altre strutture navali.

Intesa settoriale per le centrali elettriche nucleari

L'allegato II copre esportazioni di centrali nucleari complete o parti, ammodernamenti di un certo valore, combustibile nucleare e gestione del combustibile esaurito. Il rimborso massimo è di 18 anni per centrali e ammodernamenti rilevanti, mentre sono previsti termini più brevi per il combustibile e lo smaltimento del combustibile esaurito. Il testo vieta forniture gratuite di combustibile o servizi e non ammette aiuti a titolo di aiuto. È previsto un obbligo di notifica preventiva, con eventuale ulteriore periodo di attesa in caso di discussione.

Intesa settoriale per gli aeromobili civili

L'allegato III è il più articolato e riguarda aeromobili civili nuovi e usati, motori di riserva, pezzi di ricambio, manutenzione, servizi, conversioni e kit per motori. Per gli aeromobili nuovi il periodo massimo di rimborso è di 12 anni, con possibilità eccezionale di 15 anni e maggiorazione del 35 % sui premi minimi; sono previste regole su valute ammissibili, acconti minimi, tassi di premio minimi, tassi minimi fissi e variabili, commissioni, cofinanziamento e benchmark di mercato.

Aeromobili usati e altri beni/servizi aeronautici

Per gli aeromobili usati, i motori di riserva, i pezzi di ricambio e i contratti di manutenzione/servizi, l'allegato prevede periodi di rimborso differenziati in funzione dell'età del velivolo, del valore contrattuale e del tipo di operazione. Sono disciplinati anche i contratti di conversione, modifiche sostanziali e ammodernamenti, con limiti specifici, e i kit per motori con termine massimo di cinque anni.

Regole specifiche sul rischio e sul CTC per gli aeromobili

L'allegato III contiene un sistema complesso di classificazione del rischio acquirente/mutuatario, tassi minimi di premio, riduzioni connesse alla Convenzione di Città del Capo e una disciplina dettagliata sulla partecipazione, l'aggiornamento dell'elenco degli Stati idonei e il questionario giuridico da utilizzare. La disciplina mira a rendere prevedibile e trasparente il pricing del sostegno pubblico per l'aviazione civile, integrando criteri legali, finanziari e di rischio.

Intesa settoriale per rinnovabili, clima, adattamento e opere idrauliche

L'allegato IV disciplina condizioni agevolate per progetti in energie rinnovabili, mitigazione climatica, adattamento climatico e opere idrauliche. Per gli impianti rinnovabili e le opere idrauliche il periodo massimo è di 18 anni; per alcuni progetti climatici sono previsti termini di 15 o 18 anni a seconda della classe e del valore del contratto. Sono previste condizioni tecniche di ammissibilità, notifiche preventive con documentazione di supporto e un riesame periodico che può portare a modifiche o decadenza delle condizioni dopo il 31 dicembre 2027 per alcune categorie.

Intesa settoriale per le infrastrutture ferroviarie

L'allegato V stabilisce condizioni per materiali e sistemi ferroviari, compresi controllo-comando, elettrificazione, materiale rotabile e lavori connessi. Il periodo di rimborso massimo è di 12 anni nei paesi di categoria I e di 14 anni nei paesi di categoria II, con requisiti aggiuntivi per importi superiori a 10 milioni di DSP, durata non superiore alla vita utile dell'infrastruttura e, per talune operazioni in paesi di categoria I, partecipazione privata in sindacazione e condizioni di prezzo di mercato.

Project finance

L'allegato VI disciplina il finanziamento di progetti con criteri di base fondati su unità economica, cash flow del progetto, garanzie basate sulle attività e limitata rivalsa sugli sponsor. Il periodo massimo di rimborso è di 14 anni, ridotto a 10 anni in specifiche sindacazioni in paesi OCSE ad alto reddito. Il piano di rimborso può essere non uniforme, ma deve rispettare limiti su rate, prima scadenza, vita media ponderata e notifica preventiva.

Allegati tecnici e definizioni

Gli allegati VII-XV forniscono il corredo tecnico-operativo: contenuto delle notifiche, benchmark di mercato, criteri per le garanzie di terzi, classificazioni qualitative del rischio acquirente, tecniche di mitigazione del rischio paese, miglioramenti del credito, elenco di definizioni e regole di costruzione dei CIRR. Per i professionisti, questi allegati sono essenziali per verificare soglie, calcoli, termini di notifica, documentazione richiesta e corretta qualificazione delle operazioni.

Entrata in vigore e valore nel diritto UE

Il regolamento entra in vigore dopo venti giorni dalla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In pratica, per avvocati e commercialisti, esso rappresenta il rinvio dinamico al testo aggiornato OCSE che governa la compatibilità e la strutturazione di molte operazioni di export credit con sostegno pubblico, con rilevanti effetti su pricing, documentazione, tempistiche di esecuzione e compliance procedurale.

Disposizioni principali

Sostituzione dell'allegato II del regolamento 1233/2011

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011 con il testo riportato nell'allegato del regolamento delegato, incorporando nell'ordinamento UE la versione aggiornata dell'Accordo OCSE.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Obiettivo, partecipazione e ambito dell'Accordo

L'accordo mira a disciplinare l'uso dei crediti all'esportazione con sostegno pubblico e a creare condizioni di parità tra esportatori. I partecipanti elencati includono, tra gli altri, Unione europea, Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Corea, Australia, Canada, Norvegia, Nuova Zelanda, Svizzera e Turchia. L'accordo si applica alle forme di sostegno pubblico per esportazioni di beni e/o servizi con rimborso pari o superiore a due anni, inclusi leasing finanziari, aiuti legati e, per taluni aspetti, aiuti slegati collegati al commercio.

Divieti settoriali e esclusioni

È vietato fornire aiuti legati o crediti all'esportazione con sostegno pubblico per nuove centrali elettriche a carbone o loro componenti e per l'ammodernamento di centrali a carbone, salvo ipotesi con CCUS; sono esclusi dalla disciplina generale i materiali militari e i prodotti agricoli. Gli aiuti e i crediti non possono essere usati per strutture artificiose volte a ottenere condizioni di rimborso più favorevoli tramite un acquirente diverso dal destinatario finale.

Condizioni finanziarie generali dei crediti all'esportazione

Sono stabiliti anticipi minimi, limiti massimi di sostegno pubblico, percentuali massime di copertura, periodi di rimborso massimi in funzione della categoria del paese, regole sul rimborso del capitale e sul pagamento degli interessi, limiti alla durata di validità delle condizioni finanziarie e disciplina di premi, commissioni e tassi minimi. Tra i parametri chiave figurano il pagamento in acconto minimo del 15 %, il limite dell'85 % di sostegno pubblico, i periodi di rimborso di 8 anni e mezzo o 10 anni per le categorie di paesi I e II, e regole speciali per le centrali elettriche non nucleari, per il leasing e per i casi eccezionali con piano diverso.

Tassi di interesse minimi, CIRR e premi minimi

L'accordo disciplina i tassi CIRR per il sostegno finanziario pubblico, la loro costruzione per valuta e scadenza, il loro periodo di validità e i relativi aggiornamenti. Introduce un premio per il rischio di credito con tassi minimi (MPR) basati su rischio paese, rischio acquirente, qualità del prodotto e percentuale di copertura, nonché benchmark di mercato per talune operazioni. Sono previste regole specifiche per garanzie di terzi, operazioni sindacate, soggetti sovrani, categorie SOV+ e CC0-CC5, tecniche di mitigazione del rischio paese e miglioramenti del credito per il rischio acquirente.

Disposizioni sugli aiuti legati e collegati al commercio

Gli aiuti legati sono ammessi solo in presenza di determinati requisiti di ammissibilità del paese e del progetto, di livelli minimi di agevolazione e, in alcuni casi, di procedure di notifica e consultazione. L'accordo fissa soglie di agevolazione, regole sul calcolo dell'elemento dono, casi di esenzione, disciplina per i finanziamenti associati e per i pacchetti misti, e una procedura di consultazione che può culminare in una linea comune o in una lettera al Segretario generale OCSE in casi eccezionali.

Procedure di notifica, consultazione e allineamento

Le parti devono effettuare notifiche preventive o immediate a seconda dell'importo e del livello di agevolazione, e possono richiedere consultazioni speciali, scambi di informazioni e allineamenti a condizioni offerte da altri partecipanti o da non partecipanti. Sono disciplinati tempi, contenuti delle notifiche, soglie di 2 milioni di DSP, termini di 10, 20 o 30 giorni, nonché la pubblicità delle linee comuni e delle decisioni.

Intese settoriali: navi, nucleare, aeromobili civili, clima e ferrovie

Gli allegati settoriali fissano regimi speciali per navi, centrali elettriche nucleari, aeromobili civili, progetti di energie rinnovabili, attenuazione e adattamento climatico, opere idrauliche e infrastrutture ferroviarie. Ogni intesa definisce ambito, periodi massimi di rimborso, anticipi minimi, piano di rimborso, tassi minimi, commissioni, casi eccezionali, procedure di notifica e riesame periodico.

Project finance e ferroviario

L'allegato VI disciplina il finanziamento di progetti con criteri di eleggibilità basati su flussi di cassa del progetto, ripartizione dei rischi, garanzie e limitata rivalsa sugli sponsor. L'allegato V prevede condizioni specifiche per le infrastrutture ferroviarie, con periodi di rimborso di 12 o 14 anni a seconda della categoria del paese e soglie di partecipazione privata/sindacazione per le operazioni nei paesi OCSE ad alto reddito.

Come è indicizzato

Materiecredito all'esportazioneaiuti di statopolitica commercialefinanza pubblica internazionaletransizione energetica

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