Regolamento (UE) 2022/1479
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1479 della Commissione del 7 settembre 2022 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio per quanto riguarda la definizione di prodotti della pesca
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008, che elenca i prodotti esclusi dalla definizione di "prodotti della pesca". La revisione si fonda sulle nuove informazioni acquisite nell’ambito della cooperazione amministrativa con i paesi terzi e si inserisce nel meccanismo di aggiornamento annuale previsto dal regolamento base. L’intervento ha natura tecnica, ma incide sulla classificazione di numerosi prodotti ittici e dell’acquacoltura ai fini dell’applicazione del regime UE contro la pesca INN.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 per aggiornare l’elenco dei prodotti esclusi dalla definizione di "prodotti della pesca".
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità coinvolti nell’applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 sul regime UE contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), con effetti sull’individuazione dei prodotti della pesca ai fini di tale regime. La modifica riguarda in particolare l’allegato I del regolamento base, cioè l’elenco dei prodotti che non rientrano nella definizione di "prodotti della pesca" di cui all’articolo 2, punto 8. È applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 per quanto riguarda la definizione di prodotti della pesca
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1479 della Commissione aggiorna l’elenco dei prodotti che non rientrano nella definizione di "prodotti della pesca" ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, quadro dell’Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. L’intervento è di natura tecnica e discende dall’esigenza di adeguare l’allegato I alle informazioni più recenti acquisite nel contesto della cooperazione amministrativa con i paesi terzi.
Base giuridica e finalità della revisione
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare dell’articolo 12, paragrafo 5, e dell’articolo 52. Dai considerando emerge che l’allegato I del regolamento base può essere rivisto ogni anno e deve essere modificato quando emergano nuove informazioni utili, ottenute mediante la cooperazione amministrativa con i paesi terzi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del medesimo regolamento. La modifica è quindi funzionale a mantenere allineata la disciplina dell’esclusione di determinati prodotti dalla nozione di prodotti della pesca.
Ambito di applicazione della modifica
La modifica riguarda l’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008, cioè la lista dei prodotti esclusi dalla definizione di "prodotti della pesca" di cui all’articolo 2, punto 8. L’effetto pratico è quello di confermare o aggiornare, ai fini dell’applicazione del regime INN, quali merci restano fuori dal perimetro materiale del regolamento base. L’allegato aggiornato ricomprende numerose categorie di prodotti ittici e dell’acquacoltura identificate mediante codici NC, con riferimento a pesci d’acqua dolce, crostacei, molluschi, invertebrati acquatici, farine e preparazioni/conserve.
Contenuto dell’allegato aggiornato
L’allegato sostituito dal presente regolamento elenca, tra gli altri:
- prodotti dell’acquacoltura ottenuti da avannotti o larve;
- pesci ornamentali vivi;
- varie specie di trote, salmoni, anguille, carpe, tilapia, pesci gatto, persico del Nilo e pesci testa di serpente, in forma viva, fresca, refrigerata, congelata, secca, salata, in salamoia o affumicata;
- crostacei e molluschi ornamentali o destinati ad altri usi;
- meduse e altri invertebrati acquatici;
- farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici per alimentazione umana;
- numerose preparazioni e conserve di pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici.
L’allegato conserva l’impostazione per voci tariffarie e specifiche descrizioni merceologiche, includendo anche esclusioni puntuali per alcune preparazioni e per taluni prodotti di acqua dolce o ornamentali.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.
Disposizioni principali
Sostituzione integrale dell’allegato I
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 con l’allegato del nuovo regolamento di esecuzione. L’elenco aggiornato precisa i prodotti cui non si applica la definizione di "prodotti della pesca" di cui all’articolo 2, punto 8, del regolamento base.
Aggiornamento dell’elenco dei prodotti esclusi
L’allegato contiene un elenco molto ampio di merci classificate per voci NC/CN, comprendente, tra l’altro, prodotti dell’acquacoltura ottenuti da avannotti o larve, pesci ornamentali vivi, diverse specie di pesci d’acqua dolce vivi/freschi/refrigerati/congelati/secchi/salati/affumicati, crostacei e molluschi ornamentali o destinati ad altri usi, invertebrati acquatici, farine e polveri per alimentazione umana, nonché numerose preparazioni e conserve di pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici.
Base giuridica e motivazione della modifica
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare sull’articolo 12, paragrafo 5, e sull’articolo 52. I considerando precisano che l’allegato I può essere rivisto annualmente e deve essere modificato sulla base delle nuove informazioni acquisite nell’ambito della cooperazione amministrativa con i paesi terzi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento base.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
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