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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1481

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1481 della Commissione del 7 settembre 2022 recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 settembre 2022

Normativa europea32022R1481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce il dazio all'importazione applicabile a taluni tipi di riso semigreggio, dopo aver constatato il quantitativo di titoli d'importazione rilasciati nel periodo di riferimento 1° settembre 2021-31 agosto 2022. Per il riso semigreggio NC 1006 20, diverso dal Basmati, il dazio è fissato a 65 EUR per tonnellata. Contestualmente è abrogato il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2022/386 e il nuovo atto entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Fissazione del dazio all'importazione per il riso semigreggio di codice NC 1006 20, diverso dal riso Basmati, a decorrere dall'8 settembre 2022.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di riso semigreggio classificato al codice NC 1006 20, con esclusione del riso Basmati semigreggio individuato all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 972/2006. Rileva per gli operatori importatori e per le autorità doganali degli Stati membri, nell'ambito della politica agricola comune e dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Si applica dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, quindi dall'8 settembre 2022, in sostituzione del regime fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/386, che viene abrogato.

Fissazione dei dazi all'importazione per alcuni tipi di riso semigreggio

Il regolamento stabilisce il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio dopo la verifica del quantitativo di titoli d'importazione rilasciati nel periodo 1° settembre 2021-31 agosto 2022. L'intervento si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e del metodo di calcolo dei dazi per il riso semigreggio previsto dall'accordo UE-USA richiamato nei considerando.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda le importazioni di riso semigreggio classificato al codice NC 1006 20, con esclusione del riso Basmati semigreggio individuato all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 972/2006. Il destinatario pratico della norma è il sistema doganale dell'Unione, con effetti immediati per importatori e autorità nazionali competenti negli Stati membri.

Dazio applicabile

L'articolo 1 fissa il dazio all'importazione in 65 EUR/t per il riso semigreggio diverso dal Basmati. La scelta deriva dalla constatazione, riportata nei considerando, che sono stati rilasciati titoli d'importazione per 531 635 tonnellate nel periodo di riferimento, dato che impone la revisione del dazio precedentemente applicabile.

Abrogazione del regime precedente

Il regolamento dispone l'abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/386, sostituendone integralmente la disciplina tariffaria per la categoria di prodotto considerata.

Entrata in vigore

Il testo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento ribadisce inoltre la propria efficacia generale: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e contesto

L'atto è adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 183, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Nei considerando si richiama l'accordo UE-USA sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio, approvato con decisione 2005/476/CE.

Determinazione del dazio all'importazione

Per il riso semigreggio classificato al codice NC 1006 20, diverso dalle varietà di riso Basmati semigreggio di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 972/2006, il dazio all'importazione è fissato in 65 EUR/t.

Abrogazione del precedente regolamento

È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/386, che aveva fissato i dazi applicabili a decorrere dall'8 marzo 2022.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, quindi l'8 settembre 2022, ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica commercialedazi doganaliorganizzazione comune dei mercatiimportazioni

Testo integrale

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