Regolamento (UE) 2022/1480
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1480 della Commissione del 7 settembre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bensulfuron, bifenox, clormequat, clorotoluron, clofentezina, clomazone, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, esfenvalerate, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fenpirazamina, fludioxonil, flufenacet, flumetralin, fostiazato, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, proesadione, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio, zolfo, tebufenpirad, tetraconazolo, tri-allato, triflusulfuron e tritosulfuron (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga fino al 2023 i periodi di approvazione di numerose sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, modificando l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La proroga è giustificata dal ritardo nella valutazione dei rinnovi, dovuto a circostanze non dipendenti dai richiedenti, e dalla necessità di completare anche le valutazioni sul potenziale di interferenza endocrina per alcune sostanze. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Proroga dei periodi di approvazione di numerose sostanze attive per prodotti fitosanitari, mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato, parti A, B ed E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nell’ambito della disciplina UE sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli operatori della filiera fitosanitaria e, in particolare, le sostanze attive per cui è pendente o in corso la procedura di rinnovo dell’approvazione. Non introduce esclusioni soggettive aggiuntive, ma interviene solo sulle date di scadenza dell’approvazione delle sostanze indicate.
Proroga dei periodi di approvazione di talune sostanze attive nei prodotti fitosanitari
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per prorogare la validità dell’approvazione di numerose sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 e risponde all’esigenza di evitare la scadenza delle approvazioni prima della conclusione delle procedure di rinnovo.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama che l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 elenca le sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, distinte nelle parti A, B ed E. Diverse proroghe erano già state disposte da precedenti regolamenti di esecuzione, ma la valutazione dei rinnovi non era ancora conclusa. Per questo motivo, l’atto del 7 settembre 2022 interviene nuovamente sulle date di scadenza.
Ambito delle sostanze interessate
La proroga riguarda un ampio elenco di sostanze attive, tra cui, a titolo esemplificativo, 2-fenilfenol, 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bensulfuron, bifenox, clormequat, clorotoluron, clofentezina, clomazone, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, esfenvalerate, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fenpirazamina, fludioxonil, flufenacet, flumetralin, fostiazato, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, proesadione, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio, zolfo, tebufenpirad, tetraconazolo, tri-allato, triflusulfuron e tritosulfuron.
Ragioni della proroga e collegamento con il rinnovo
La Commissione afferma che il ritardo nella valutazione delle sostanze è dipeso da circostanze non controllabili dai richiedenti. Senza proroga, alcune approvazioni sarebbero scadute prima della decisione sul rinnovo. Per amidosulfuron, clomazone, daminozide, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fludioxonil, flufenacet e tritosulfuron la proroga è inoltre finalizzata a consentire la valutazione delle possibili proprietà di interferente endocrino.
Modifiche puntuali alle scadenze
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 vengono aggiornate le scadenze di approvazione. In particolare:
- numerose sostanze della parte A sono prorogate al 31 ottobre 2023, al 30 novembre 2023 o al 31 dicembre 2023;
- nella parte B, proesadione, 8-idrossichinolina e fenpirazamina sono prorogate al 31 dicembre 2023;
- nella parte E, flumetralin è prorogata all’11 dicembre 2023 ed esfenvalerate al 31 dicembre 2023. Le date aggiornate sostituiscono quelle precedentemente fissate nei rispettivi punti dell’allegato.
Coordinamento con le decisioni future della Commissione
Il regolamento precisa che, qualora sia adottato un atto di non rinnovo, la scadenza sarà fissata alla data originariamente prevista oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore dell’atto di non rinnovo. Se invece sarà adottato un atto di rinnovo, la Commissione cercherà di applicarlo nella data più prossima possibile, tenuto conto delle circostanze.
Entrata in vigore ed efficacia
L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Proroga delle approvazioni delle sostanze attive
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per posticipare le date di scadenza dell’approvazione di numerose sostanze attive, con nuove scadenze fissate prevalentemente al 31 ottobre 2023, al 30 novembre 2023, al 31 dicembre 2023 e, per flumetralin, all’11 dicembre 2023. Le modifiche riguardano le parti A, B ed E dell’allegato.
Motivazione della proroga
La Commissione rileva che le domande di rinnovo sono state presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ancora applicabile per effetto dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740. Poiché la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi indipendenti dai richiedenti, sarebbe altrimenti probabile la scadenza delle approvazioni prima della decisione sul rinnovo.
Valutazione delle proprietà di interferente endocrino
Per amidosulfuron, clomazone, daminozide, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fludioxonil, flufenacet e tritosulfuron la proroga serve anche a consentire la valutazione delle potenziali proprietà di interferente endocrino secondo la procedura prevista dagli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
Coordinamento con eventuali decisioni di rinnovo o non rinnovo
La Commissione indica che, se adotterà un regolamento di non rinnovo, la data di scadenza sarà fissata alla data originariamente prevista o, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo. Se invece adotterà un regolamento di rinnovo, si adopererà per stabilire la data di applicazione più prossima possibile.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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