Cassazione Civile, Ordinanza n. 01278/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
Nel giudizio di opposizione ad ATPO ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., il tribunale aveva riconosciuto il diritto all'assegno previsto dall'art. 13 L. n. 118/1971 con decorrenza dalla revoca e aveva liquidato le spese complessive in euro 2.000, comprensive della fase di accertamento tecnico preventivo, poi dopo correzione di errore materiale confermate nella sostanza. La ricorrente ha censurato solo la liquidazione delle spese, deducendo violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55/2014, della L. n. 794/1942, art. 24, comma 1, del D.M. n. 585/1994, art. 4, comma 1, e della L. n. 1051/1957, assumendo che gli importi liquidati fossero inferiori ai minimi tabellari applicabili e che il giudice di merito non avesse motivato lo scostamento dagli standard tariffari. L'INPS ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha applicato il criterio di valore previsto per le controversie assistenziali, determinando il valore della causa in base a due annualità della prestazione quando il titolo è controverso, con conseguente collocazione nello scaglione euro 5.200-26.000. Ha quindi richiamato i parametri del D.M. n. 55/2014 per la fase di istruzione preventiva e per il giudizio di merito, osservando che la liquidazione operata dal tribunale era inferiore ai minimi risultanti dall'applicazione corretta delle riduzioni tabellari e che mancava una motivazione sul discostamento. Per tale ragione la sentenza è stata cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa è stata rinviata al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuova liquidazione e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
disciplina l'opposizione all'accertamento tecnico preventivo nel contenzioso previdenziale/assistenziale, nel quale si colloca la decisione impugnata.
per le controversie relative a prestazioni assistenziali, ai fini della liquidazione delle spese, il valore della causa si determina, se il titolo è controverso, in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.
i parametri tabellari vanno applicati secondo lo scaglione di valore individuato; per la fase istruttoria la riduzione va operata sottraendo il 70% all'importo medio, e la liquidazione non può scendere sotto i minimi senza adeguata motivazione.
L. n. 794/1942, art. 24, comma 1
richiamata dalla ricorrente a sostegno della corretta liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri applicabili.
D.M. n. 585/1994, art. 4, comma 1
richiamato dalla ricorrente come fonte tariffaria pertinente alla liquidazione delle spese.
L. n. 1051/1957
richiamata dalla ricorrente tra le norme tariffarie invocate per contestare la liquidazione delle spese.
art. 52, comma 5, d.lgs. n. 196/2003
la Corte dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nelle controversie assistenziali, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della causa va determinato secondo il criterio delle due annualità della prestazione quando il titolo è controverso.
- La liquidazione dei compensi professionali deve rispettare i parametri tabellari applicabili allo scaglione di valore corretto; una liquidazione inferiore ai minimi richiede specifica motivazione sullo scostamento.
- Per la fase istruttoria e/o di trattazione del D.M. n. 55/2014 la riduzione indicata come "fino al 70 per cento" va intesa come riduzione da operare sull'importo medio del parametro, sottraendo il 70% di tale importo.
- In sede di legittimità, la censura sulla liquidazione delle spese è ammissibile quando il ricorso indica in modo specifico la tariffa o i parametri applicabili, consentendo il controllo di veridicità delle allegazioni senza integrazioni istruttorie.
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