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Circolare

Circolare numero 99 del 05-07-2019

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e il SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE (SLC CGIL), per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. INDICE 1. Premessa 2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di rilascio della delega 4. Presentazione e decorrenza della delega 5. Revoca della delega: decorrenza e validità 6. Misura del contributo sindacale 7. Rapporti finanziari, spese e rimesse 8. Clausola di salvaguardia 9. Codice INPS 10. Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione del 4 aprile 2019 tra INPS e SLC CGIL per la trattenuta e riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni di cui all’art. 4, commi 1-7 ter, della legge n. 92/2012. Vengono disciplinati soggetti legittimati a rilasciare la delega, modalità telematiche di rilascio e trasmissione, decorrenza, revoca, misura del contributo pari allo 0,50%, rapporti finanziari e costi, clausole di salvaguardia e profili contabili con istituzione di specifici conti.

Convenzione INPS-SLC CGIL per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni ex art. 4 L. 92/2012

Convenzione INPS-SLC CGIL per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni ex art. 4 L. 92/2012

La circolare descrive la convenzione sottoscritta il 4 aprile 2019 tra INPS e SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE (SLC CGIL), finalizzata alla riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il documento illustra la disciplina operativa della delega, la sua decorrenza e revoca, la misura del contributo, i rapporti economici tra le parti e i profili contabili connessi.

Durata della convenzione e facoltà di rinnovo/recesso

La convenzione è stata stipulata sulla base dello schema approvato con Determinazione presidenziale n. 116 del 7 luglio 2017. Ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione ed è rinnovabile su richiesta specifica dell’Organizzazione sindacale, da trasmettere all’INPS via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di tale richiesta, alla scadenza la convenzione cessa automaticamente di avere efficacia e l’Istituto interrompe il servizio di riscossione senza necessità di ulteriori comunicazioni. Resta inoltre ferma la facoltà di entrambe le parti di recedere dal negozio giuridico mediante comunicazione scritta da inviarsi all’altra parte tramite PEC.

Soggetti legittimati e contenuto della delega

Possono rilasciare la delega i titolari delle prestazioni di cui all’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. La trattenuta a favore di SLC CGIL avviene sulle prestazioni che l’INPS eroga per conto del datore di lavoro. La riscossione è effettuata dall’INPS a favore delle organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi. A supporto dell’operazione, l’Istituto mette a disposizione canali telematici che consentono agli interessati di consultare l’importo della quota trattenuta e la denominazione del soggetto destinatario.

La delega deve essere trasmessa telematicamente mediante l’apposito modulo predisposto dall’Istituto. Nel modulo devono risultare espressamente:

  • la misura del contributo;
  • le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03.

La delega deve inoltre essere sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Presentazione della delega, effetti e conservazione documentale

Quando la delega è presentata contestualmente alla domanda di prestazione, è il datore di lavoro a trasmetterla all’INPS con le stesse modalità previste per la domanda. In tal caso, gli effetti decorrono dalla data di inizio della prestazione.

Il datore di lavoro che acquisisce la delega deve conservare, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega firmata e la copia del documento di identità del titolare. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità e immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle regole di sicurezza.

Quando la delega riguarda una prestazione già in corso, l’Organizzazione sindacale trasmette all’Istituto i dati della delega in modalità telematica secondo le specifiche tecniche INPS, allegando in formato digitale la delega acquisita e la copia del documento di identità valido del titolare. In questo caso, la delega produce effetti dalla prima rata della prestazione non estratta alla data di ricezione della delega da parte dell’Istituto. Anche l’Organizzazione sindacale è tenuta a custodire l’originale sottoscritto e la copia del documento di identità con le medesime modalità previste per il datore di lavoro.

La delega si rinnova tacitamente di anno in anno ed è ammessa una sola delega per singola prestazione.

Revoca della delega

Il rapporto associativo è considerato esclusivamente intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale; pertanto, le comunicazioni relative a tale rapporto devono essere indirizzate all’Organizzazione, salvo il caso della revoca della delega alla riscossione, che può essere comunicata direttamente all’INPS.

La revoca deve contenere:

  • l’indicazione dell’Organizzazione sindacale revocata;
  • gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

L’Istituto provvede nel più breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Organizzazione competente.

Poiché è ammessa una sola delega per singola prestazione, se perviene una nuova delega su una prestazione già assistita da altra delega, la nuova produce effetti solo se preceduta dalla revoca della delega esistente, che deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi del documento valido del revocante.

Se revoca e nuova delega sono acquisite contestualmente dall’Organizzazione sindacale, quest’ultima deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare gli originali, unitamente alla copia del documento di identità, secondo le regole già previste per la presentazione della delega. L’INPS comunica l’avvenuta acquisizione della revoca sia al soggetto che l’ha inviata sia all’Organizzazione revocata.

La revoca della delega produce effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione interessata.

Misura del contributo e comunicazione delle variazioni

La misura del contributo associativo, indicata dall’Organizzazione sindacale nel testo di delega, è fissata nello 0,50% della quota della prestazione erogata ai sensi dell’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012.

Eventuali successive variazioni devono essere comunicate dalla stessa Organizzazione alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi dell’Istituto entro il 30 settembre. La variazione decorre dal 1° gennaio successivo. L’Organizzazione si impegna inoltre a informare i firmatari delle deleghe delle modifiche intervenute sulle quote associative.

Rapporti finanziari, spese e costi del servizio

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono disciplinate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e vengono gestite a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale.

I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, sono indicati, per le attività considerate, a decorrere dal 1° gennaio 2018, come segue:

  • revoca delega cartacea residuale: € 0,29;
  • gestione delega: € 0,11.

Ogni altro onere inerente alla convenzione è posto a carico dell’Organizzazione sindacale.

Clausola di salvaguardia, responsabilità e facoltà dell’INPS

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione sindacale e alle vicende connesse. L’Organizzazione esonera espressamente l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti soccombente nel giudizio è tenuta a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità verso terzi connessa all’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche se il pignoramento è in corso o già eseguito alla data di stipula.

L’Organizzazione stipulante deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS quando quest’ultimo sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione alla quale risultano iscritti; tali spese sono quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

L’Istituto si riserva infine:

  • la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti richiesti per la convenzione;
  • la facoltà di recedere unilateralmente nei casi in cui siano riscontrabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è assegnato il codice INPS AS.

Per la rilevazione contabile delle trattenute relative ai contributi sindacali sulle prestazioni di cui all’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25705, per i contributi trattenuti sulle prestazioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27705, per i contributi trattenuti sulle prestazioni pagate negli anni precedenti.

Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle prestazioni pagate.

È inoltre istituito il conto:

  • GPA11705, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi trattenuti sulle prestazioni e per l’imputazione del pagamento.

Gli accreditamenti a favore del sindacato devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA35705. I conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale. Le denominazioni dei conti sono riportate nell’allegato n. 2.

Punti principali

Convenzione e durata

La convenzione, stipulata il 4 aprile 2019 sulla base dello schema approvato con Determinazione presidenziale n. 116/2017, regola la riscossione delle quote sindacali a favore di SLC CGIL sulle prestazioni ex art. 4 L. 92/2012. Ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione, è rinnovabile su richiesta PEC da presentare almeno sei mesi prima della scadenza e può essere oggetto di recesso da ciascuna parte con comunicazione scritta via PEC.

Delega e soggetti interessati

Possono rilasciare la delega i titolari delle prestazioni di cui ai commi 1-7 ter dell’art. 4 L. 92/2012. La delega è trasmessa telematicamente tramite il modulo predisposto dall’INPS, deve indicare esplicitamente la misura del contributo, contenere le autorizzazioni privacy ex D.lgs. 196/03, essere sottoscritta dal titolare e accompagnata dagli estremi di un documento valido.

Presentazione, decorrenza e conservazione della delega

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di prestazione, il datore di lavoro la trasmette all’INPS con le medesime modalità della domanda e la delega decorre dalla data di inizio della prestazione. Il datore di lavoro deve conservare l’originale della delega e la copia del documento d’identità secondo le regole di conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione. Se la prestazione è già in essere, la delega è inviata telematicamente dall’Organizzazione sindacale, con allegati digitali della delega e del documento d’identità; gli effetti decorrono dalla prima rata non estratta alla data di ricezione. Anche l’Organizzazione deve conservare originale e documento. La delega si rinnova tacitamente di anno in anno ed è ammessa una sola delega per singola prestazione.

Revoca della delega

L’associato può revocare la delega comunicandolo direttamente all’INPS, indicando l’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento valido. In caso di nuova delega su prestazione già gravata da altra delega, la nuova produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente. Se revoca e nuova delega sono contestuali, l’Organizzazione trasmette entrambi i documenti in formato digitale e li conserva insieme alla copia del documento di identità. L’efficacia della revoca decorre dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento.

Misura del contributo e variazioni

Il contributo associativo è fissato nella misura dello 0,50% della quota della prestazione. Ogni variazione della misura deve essere comunicata all’INPS entro il 30 settembre e avrà effetto dal 1° gennaio successivo. L’Organizzazione deve informare anche i firmatari delle deleghe delle eventuali variazioni.

Rapporti finanziari, costi e oneri

Le modalità di versamento e le spese per il servizio sono disciplinate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e gestite a livello centrale. I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 46/2018, sono pari a € 0,29 per revoca delega cartacea residuale e € 0,11 per gestione delega, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Ogni altro onere connesso alla convenzione è a carico dell’Organizzazione sindacale.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione. L’Organizzazione esonera l’Istituto da responsabilità, incluso il rimborso all’interessato della ritenuta in caso di contenzioso sull’effettivo e valido rilascio della delega qualora l’Organizzazione risulti soccombente. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. Se l’Istituto è coinvolto in giudizi relativi ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve rimborsare le spese legali sostenute. INPS può sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari o perdita dei requisiti, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.

Codice INPS e contabilità

È attribuito il codice INPS AS. Ai fini contabili vengono istituiti i conti GPA25705 e GPA27705 per i contributi trattenuti sulle prestazioni rispettivamente dell’anno in corso e degli anni precedenti; GPA11705 per il debito verso l’Organizzazione e il pagamento; GPA35705 per gli accreditamenti a favore del sindacato. I conti sono movimentati dalle procedure di ripartizione dei flussi telematici e dei pagamenti accentrati; i rapporti finanziari sono definiti dalla Direzione generale. Le denominazioni dei conti sono riportate nell’allegato n. 2.

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