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Circolare

Circolare numero 96 del 27-06-2019

Con la presente circolare si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate, per l’anno in corso, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e compartecipanti familiari. INDICE 1. Premessa 2. Retribuzioni di riferimento, nell’anno 2019, per i compartecipanti familiari e piccoli coloni

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’aggiornamento, per l’anno 2019, degli importi giornalieri da utilizzare per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi per piccoli coloni e compartecipanti familiari. Viene precisato che, per malattia e tubercolosi, continuano ad applicarsi i salari medi convenzionali provinciali per i lavoratori agricoli interessati e che le prestazioni eventualmente liquidate in via provvisoria sulla base dei valori 2018 devono essere riliquidate. Per la maternità/paternità, invece, il reddito medio convenzionale giornaliero 2019 è fissato in 58,62 euro.

Aggiornamento 2019 delle retribuzioni/redditi convenzionali per prestazioni economiche agricole

Aggiornamento 2019 delle basi di calcolo per prestazioni economiche agricole

La circolare interviene sugli importi da utilizzare nel 2019 per il calcolo di alcune prestazioni economiche in ambito agricolo, con riferimento ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari. Il documento richiama l’aggiornamento già comunicato con la circolare n. 92 del 17 giugno 2019, conseguente al decreto direttoriale 30 maggio 2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Ambito di applicazione

L’aggiornamento riguarda gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di:

  • malattia,
  • maternità/paternità,
  • tubercolosi.

La circolare precisa che restano esclusi i casi in cui, secondo la normativa vigente, la prestazione debba essere corrisposta in misura fissa.

Malattia e tubercolosi: criteri di riferimento per i lavoratori agricoli

Per le prestazioni di malattia e tubercolosi, le retribuzioni contenute nel decreto direttoriale sono utilizzabili esclusivamente per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari. Per tali soggetti, nell’ambito del settore agricolo, continuano comunque a trovare applicazione i salari medi convenzionali stabiliti annualmente per ciascuna provincia ai sensi dell’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968.

La circolare evidenzia inoltre che le prestazioni relative a eventi indennizzabili riferiti a periodi di paga che cadono nel 2019, qualora siano state liquidate provvisoriamente sulla base dei valori convenzionali 2018, devono essere riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Maternità/paternità: importo per il 2019

Per le prestazioni di maternità/paternità, viene ribadito che dal 2011 la base di calcolo è il reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni.

Per il 2019, il reddito applicabile è fissato in:

  • euro 58,62 giornalieri.

Indicazione operativa finale

Il contenuto della circolare ha quindi funzione essenzialmente aggiornativa e applicativa: definisce la base economica 2019 per il calcolo delle prestazioni interessate e chiarisce la necessità di riliquidazione delle pratiche eventualmente calcolate con i parametri 2018.

Punti principali

Aggiornamento degli importi giornalieri per il 2019

La circolare dà atto che, in seguito alla circolare n. 92 del 17 giugno 2019 e al decreto direttoriale 30 maggio 2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono stati aggiornati gli importi giornalieri da assumere a base per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi. L’aggiornamento non riguarda le prestazioni che, in base alla normativa vigente, devono essere erogate in misura fissa.

Malattia e tubercolosi per compartecipanti familiari e piccoli coloni

Per le prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, le retribuzioni del decreto direttoriale sono utilizzabili soltanto nei confronti di compartecipanti familiari e piccoli coloni. Per tali lavoratori, nell’ambito del settore agricolo, continuano a valere i salari medi convenzionali determinati annualmente per ciascuna provincia ai sensi dell’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968.

Riliquidazione delle prestazioni già liquidate provvisoriamente

Le prestazioni riferite a eventi indennizzabili con periodi di paga cadenti nel 2019, se liquidate temporaneamente sulla base dei salari convenzionali stabiliti per il 2018, devono essere riliquidate applicando i nuovi importi validi per il 2019.

Maternità/paternità: reddito convenzionale 2019

Per le prestazioni economiche di maternità/paternità, la circolare ribadisce che, dal 2011, la liquidazione avviene sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Per l’anno 2019 tale reddito è pari a 58,62 euro giornalieri.

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