Circolare numero 95 del 26-06-2019
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Unione Artigiani Italiani e della PMI (UAI) dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 7 febbraio 2019 tra INPS e Unione Artigiani Italiani e della PMI (UAI) per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, delle quote associative dovute dalle aziende assuntrici di manodopera e dai Piccoli coloni e Compartecipanti familiari. Sono descritte le modalità operative per deleghe, revoche, riversamento delle somme all’associazione, costi del servizio, clausole di salvaguardia, profili di protezione dati e durata della convenzione, oltre alle istruzioni contabili per la rilevazione delle operazioni.
Convenzione INPS-UAI per la riscossione delle quote associative in agricoltura
Convenzione INPS-UAI per la riscossione delle quote associative
La circolare illustra la convenzione stipulata il 7 febbraio 2019 tra INPS e Unione Artigiani Italiani e della PMI (UAI) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera e dai Piccoli coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.). La disciplina operativa riguarda la gestione delle deleghe, il riversamento delle somme, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, la protezione dei dati personali, la durata della convenzione e le istruzioni contabili.
Ambito della convenzione
La convenzione si basa sullo schema approvato con Determinazione presidenziale n. 182 del 22 dicembre 2015 e trova fondamento nell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Essa riguarda la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei P.C.C.F. iscritti all’UAI.
Modalità di riscossione
INPS riscuote la quota associativa unitamente ai contributi obbligatori e con le medesime modalità previste per questi ultimi. L’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti evidenzia l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria.
La circolare precisa che la riscossione congiunta non incide sulla natura volontaria del contributo associativo e non attribuisce a INPS alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’Associazione, sotto la propria responsabilità, trasmette alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi dell’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi dei soggetti per i quali è intervenuta revoca della delega.
Parallelamente, l’Associazione presenta alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee corrispondenti, ciascuna:
- sottoscritta dal singolo associato,
- redatta secondo il fac-simile concordato con INPS,
- corredata di copia di un documento di identità valido.
Le strutture territoriali verificano e validano le deleghe acquisite sul portale mediante riscontro con la documentazione cartacea. Se pervengono due o più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni diverse, è efficace la prima delega pervenuta alla struttura territorialmente competente, salvo che la delega successiva contenga una revoca espressa della precedente.
INPS non assume responsabilità nei casi in cui i flussi telematici o le deleghe trasmesse dall’Associazione non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.
Revoca della delega
Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; pertanto, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente.
Se INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, acquisisce la revoca e ne dà comunicazione all’Associazione interessata tramite PEC.
Versamento delle quote associative all’Associazione
La Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali corrisponde all’Associazione le quote associative riscosse, al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, previa verifica della regolarità contributiva dell’Associazione nei confronti dell’Istituto tramite procedura Durc on line.
In caso di irregolarità:
- l’Istituto riversa le quote al netto del debito rilevato nella sezione INPS del Documento "Verifica regolarità contributiva";
- se emergono irregolarità non quantificabili, oppure non è possibile procedere alla verifica con le modalità previste, il riversamento è sospeso fino alla regolarizzazione della posizione contributiva o alla conclusione degli accertamenti istruttori.
Costi del servizio
I costi del servizio di riscossione, già fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, sono indicati, per la convenzione in esame e a decorrere dal 1° gennaio 2018, nei seguenti importi:
- € 2,67 per la gestione delle nuove deleghe sindacali e l’emissione della code line, come quota una tantum annuale;
- € 2,47 per la gestione della revoca delle deleghe sindacali;
- € 0,21 per la gestione di ciascun modello F24.
La variazione annuale dei costi è oggetto di comunicazione scritta; dopo tale comunicazione l’Associazione può recedere entro 60 giorni.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
INPS è esonerato da ogni responsabilità, verso le imprese aderenti e verso i terzi, derivante dall’applicazione della convenzione. Ciò include anche i casi di pignoramento presso terzi eseguiti da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate sulle somme oggetto della convenzione, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L’Istituto è estraneo ai rapporti tra gli associati e l’Associazione. Di conseguenza, l’Associazione:
- esonera INPS da ogni responsabilità derivante da tali rapporti;
- in caso di controversie sulla effettività, validità o regolarità del rilascio della delega, ove risulti definitivamente soccombente, rimborsa all’interessato la ritenuta operata;
- rimborsa, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute da INPS se l’Istituto è convenuto o chiamato in giudizio in controversie connesse ai rapporti tra associati e Associazione.
Le spese sono quantificate nel rispetto della normativa vigente sui compensi professionali.
INPS può inoltre sospendere l’efficacia del negozio giuridico se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure se l’Associazione perde i requisiti richiesti per la convenzione o intervengono norme o regolamenti che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. Resta comunque salva la facoltà di recesso unilaterale dell’Istituto in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano ad osservare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione e può essere rinnovata per periodi di tre anni, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula.
La richiesta di rinnovo deve essere trasmessa all’INPS almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In assenza di tale richiesta, la convenzione cessa automaticamente di efficacia alla data di scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È comunque riconosciuta a entrambe le parti la facoltà di recesso, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata all’altra parte mediante PEC o raccomandata A/R.
L’Associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, allegando la documentazione eventualmente necessaria. La sede dell’Unione Artigiani Italiani e della PMI (UAI) è indicata in via Marco Tullio Cicerone n. 188, Frosinone.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle trattenute effettuate per conto dell’UAI sono istituiti i seguenti conti:
- GPN25198: contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.) riscossi per conto dell’UAI;
- GPN35198: accreditamento dei contributi associativi riscossi per conto dell’UAI;
- GPN11198: debito verso UAI per i contributi associativi riscossi per suo conto.
La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con UAI sono curate direttamente dalla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali. La variazione al piano dei conti è riportata nell’allegato n. 2.
Punti principali
Oggetto della convenzione
INPS e UAI hanno stipulato una convenzione, basata sullo schema approvato con Determinazione presidenziale n. 182 del 22 dicembre 2015, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 334/1968.
Modalità di riscossione
La quota associativa viene riscossa da INPS unitamente ai contributi obbligatori e con le medesime modalità previste per questi ultimi. L’avviso di pagamento riporta l’importo della quota e l’associazione destinataria. La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e non comporta per INPS alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe e delle revoche
L’Associazione trasmette i dati degli associati e delle eventuali revoche tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali" e deposita presso la struttura INPS competente le deleghe cartacee firmate, corredate di documento d’identità. Le strutture territoriali validano le deleghe telematiche confrontandole con quelle cartacee. In caso di più deleghe dello stesso soggetto verso associazioni diverse, vale la prima pervenuta, salvo revoca espressa della precedente. Le revoche comunicate direttamente all’INPS dall’associato vengono acquisite e trasmesse all’associazione via PEC.
Versamento delle somme all’Associazione
La Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali versa all’Associazione le quote riscosse, al netto di rimborso spese e oneri fiscali, previa verifica della regolarità contributiva tramite Durc on line. In caso di irregolarità, il riversamento avviene al netto del debito risultante; se le irregolarità non sono quantificabili o non è possibile effettuare la verifica, il riversamento viene sospeso fino alla regolarizzazione o alla conclusione degli accertamenti.
Costi del servizio
Per la convenzione sono previsti, dal 1° gennaio 2018, i seguenti importi: € 2,67 per gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale), € 2,47 per gestione revoca deleghe sindacali e € 0,21 per gestione singolo modello F24. Ogni variazione annuale dei costi viene comunicata per iscritto e l’Associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
INPS è esonerato da responsabilità verso imprese aderenti e terzi per l’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. L’Istituto è estraneo ai rapporti tra associati e Associazione; in caso di contenzioso sulla validità della delega in cui l’Associazione risulti soccombente, questa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione rimborsa anche le spese legali sostenute da INPS in controversie connesse ai rapporti associativi. INPS può sospendere l’efficacia della convenzione o recedere unilateralmente in presenza di contestazioni, perdita dei requisiti, pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo n. 196/2003, con particolare riguardo a sicurezza dei dati, adempimenti e responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione ed è rinnovabile per periodi di tre anni, previa verifica dei requisiti. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno sei mesi prima della scadenza via PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente. Rimane salvo il recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via PEC o raccomandata A/R. L’Associazione deve comunicare tempestivamente variazioni dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza. La sede UAI è indicata in via Marco Tullio Cicerone n. 188, Frosinone.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i conti GPN25198, GPN35198 e GPN11198, rispettivamente per contributi associativi riscossi, accreditamento dei contributi e debito verso UAI. La gestione dei rapporti finanziari con UAI è affidata alla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali; la variazione al piano dei conti è riportata nell’allegato n. 2.
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