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Circolare

Circolare numero 98 del 28-06-2019

Con la presente circolare si provvede ad una ricognizione dell’assetto degli obblighi contributivi derivanti dai rapporti di lavoro instaurati da enti pubblici di cui al D.Lgs n. 165/2001 con soggetti appartenenti alle categorie professionali da iscrivere ai fini IVS al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e si forniscono indicazioni per la classificazione previdenziale di detti enti

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare ricostruisce il quadro degli obblighi contributivi applicabili alle amministrazioni pubbliche che impiegano lavoratori dello spettacolo ex art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. Distingue tra rapporti subordinati e autonomi e chiarisce, per ciascuna assicurazione, quando siano dovuti i contributi IVS/FPLS, malattia e maternità, NASpI, CUAF, Fondo di Tesoreria, Fondo di garanzia e Fondo di integrazione salariale. Viene inoltre istituito un nuovo codice statistico contributivo per identificare tali datori di lavoro e si dispone la riclassificazione delle posizioni interessate con efficacia dal periodo di paga in corso alla data di pubblicazione della circolare.

Obblighi contributivi degli enti pubblici per lavoratori dello spettacolo e nuova classificazione previdenziale

Obblighi contributivi per gli enti pubblici che impiegano lavoratori dello spettacolo

La circolare ricostruisce in modo organico il regime contributivo e assicurativo applicabile alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 quando si avvalgono di lavoratori dello spettacolo ricompresi nell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. L’obiettivo è definire un inquadramento uniforme, tenendo conto della natura pubblica del datore di lavoro e delle peculiarità dell’assicurazione IVS dello spettacolo.

Premessa e finalità della ricognizione

L’Istituto evidenzia di aver svolto una ricognizione complessiva degli obblighi di previdenza e assistenza gravanti sulle categorie datoriali pubbliche operanti nel settore dello spettacolo. La verifica si è resa necessaria per superare le criticità derivanti dalla sovrapposizione tra la disciplina generale dell’assicurazione e la disciplina speciale prevista per i lavoratori dello spettacolo, assicurando al contempo il corretto versamento dei contributi e la piena tutela dei lavoratori.

Assicurazione IVS e iscrizione al FPLS

L’obbligo di iscrizione e contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) sorge in presenza del mero svolgimento di una delle attività artistiche, tecniche o amministrative tassativamente indicate nell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, come aggiornato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 15 marzo 2005. La natura pubblica o privata del datore di lavoro non incide sull’obbligo: anche le amministrazioni pubbliche devono versare la contribuzione IVS al FPLS quando impiegano soggetti appartenenti alle predette categorie.

Malattia e maternità

Per i rapporti di lavoro subordinato instaurati dalle pubbliche amministrazioni con lavoratori dello spettacolo, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, si applica la disciplina propria del pubblico impiego richiamata dal D.Lgs. n. 151/2001 e dall’art. 71 del D.L. n. 112/2008, con conseguente esonero dalla contribuzione per le assicurazioni economiche di malattia e maternità.

Diversamente, per i rapporti di lavoro autonomo con soggetti rientranti nell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, non essendo applicabili le regole del pubblico impiego, resta operante la disciplina speciale dello spettacolo. In questo caso l’assicurazione economica di malattia opera in regime sostitutivo dell’assicurazione generale e l’obbligazione contributiva riguarda anche i lavoratori autonomi iscritti al FPLS, con conseguente obbligo a carico del datore di lavoro pubblico.

NASpI per il personale a tempo determinato

In materia di disoccupazione NASpI, la tutela assicurativa per i datori di lavoro pubblici opera solo nei confronti del personale subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 92/2012. Per tali lavoratori è dovuto il contributo ordinario NASpI, mentre non è dovuto il contributo addizionale in forza dell’espressa esclusione prevista dall’art. 2, comma 29, lett. d), della medesima legge.

CUAF e trattamento per carichi di famiglia

Con riferimento agli assegni per il nucleo familiare, la circolare richiama l’art. 79 del D.P.R. n. 797/1955. Gli enti pubblici, i comuni, le province e gli altri soggetti indicati sono esonerati dall’applicazione della disciplina della cassa unica assegni familiari quando, per legge, regolamento o atto amministrativo, corrispondano al personale dipendente un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto dalla normativa sugli ANF.

Fondo di Tesoreria

La disciplina del Fondo di Tesoreria INPS, prevista dall’art. 1, comma 755 e seguenti, della legge n. 296/2006, riguarda ordinariamente i lavoratori dipendenti del settore privato. Ne deriva l’esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni dall’obbligo contributivo.

La circolare precisa tuttavia che, se i rapporti di lavoro degli enti di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 sono costituiti e regolamentati secondo la normativa di diritto comune e quindi comportano l’applicazione dell’art. 2120 c.c., il personale può rientrare nel campo di applicazione del Fondo di Tesoreria, a condizione che ricorrano anche gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina istitutiva, come il limite dimensionale. In tali casi l’ente pubblico è tenuto a versare il contributo per il Fondo di Tesoreria con riguardo ai lavoratori subordinati che non abbiano scelto di destinare il TFR alla previdenza complementare.

Resta ferma l’eccezione per i rapporti di lavoro subordinato che, pur in capo a pubbliche amministrazioni, diano luogo all’iscrizione ai fondi dei trattamenti di previdenza della Gestione pubblica (Enpas e Inadel) o al diritto a specifici trattamenti previdenziali dei dipendenti pubblici erogati direttamente dal datore di lavoro.

Fondo di garanzia per il TFR

La natura pubblica dell’ente, rientrante nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, esclude sia la qualifica imprenditoriale sia l’assoggettamento alla legge fallimentare e alla disciplina della crisi d’impresa. Per tale ragione non sussistono i presupposti per l’operatività del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982, anche quando ai lavoratori sia applicabile la disciplina dell’art. 2120 c.c.

Fondo di integrazione salariale

Le pubbliche amministrazioni non sono soggette alla normativa sul Fondo di integrazione salariale e non sono quindi tenute ai relativi versamenti contributivi.

Quadro riassuntivo degli obblighi contributivi

Sulla base della ricostruzione fornita, la circolare sintetizza il regime applicabile ai rapporti tra enti pubblici e lavoratori dello spettacolo come segue:

  • lavoro subordinato a tempo indeterminato: contribuzione IVS al FPLS;
  • lavoro subordinato a tempo determinato: contribuzione IVS al FPLS e contribuzione NASpI limitatamente al contributo ordinario;
  • lavoro autonomo: contribuzione IVS al FPLS, oltre a malattia e maternità.

In aggiunta, se i rapporti subordinati sono regolati dal diritto comune e ricorrono gli ulteriori requisiti di legge, può sussistere anche l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria.

Classificazione dei datori di lavoro e adempimenti delle strutture territoriali

Per garantire una classificazione uniforme dei datori di lavoro pubblici che utilizzano lavoratori dello spettacolo, viene istituito il nuovo codice statistico contributivo 1.18.10, da associare al codice ATECO2007 90.04.00, con il significato di "Enti pubblici non economici ed Enti territoriali ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 per lavoratori dello spettacolo".

Le Strutture territoriali competenti devono riclassificare le posizioni interessate. La variazione di inquadramento produce effetti, in applicazione dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, dal periodo di paga in corso alla data di pubblicazione della circolare, nel rispetto del principio di non retroattività.

Punti principali

Finalità della ricognizione

L’Istituto effettua una ricognizione complessiva degli obblighi contributivi e assistenziali gravanti sulle categorie datoriali pubbliche operanti nello spettacolo, al fine di favorire un corretto inquadramento previdenziale e garantire le tutele previste ai lavoratori. La verifica tiene conto sia delle peculiarità dell’assicurazione IVS ex Enpals sia della natura giuridica pubblica dei datori di lavoro.

Contributi IVS al FPLS

L’obbligo assicurativo al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo sorge per il solo svolgimento delle attività artistiche, tecniche o amministrative elencate tassativamente nell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, come aggiornato dal decreto ministeriale 15 marzo 2005. Di conseguenza, anche le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 devono versare la contribuzione IVS al FPLS quando impiegano soggetti appartenenti a tali categorie.

Malattia e maternità

Per i lavoratori subordinati delle pubbliche amministrazioni, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, si applica la disciplina del pubblico impiego, con conseguente esonero dalla contribuzione per malattia e maternità. Per i rapporti autonomi, invece, non operando le regole del pubblico impiego, resta applicabile la disciplina speciale dello spettacolo, con obbligo contributivo per la tutela economica di malattia e maternità anche a carico dell’ente pubblico.

NASpI

La tutela contro la disoccupazione NASpI opera, per i datori pubblici, solo nei confronti del personale subordinato a tempo determinato. In tale ipotesi è dovuto il contributo ordinario NASpI, mentre non è dovuto il contributo addizionale, per espressa esclusione normativa.

CUAF

In materia di assegni per il nucleo familiare, gli enti pubblici sono esonerati dall’applicazione della disciplina della cassa unica assegni familiari quando corrispondano al personale un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto dalla normativa sugli ANF.

Fondo di Tesoreria

La disciplina del Fondo di Tesoreria INPS si applica, in via generale, solo al settore privato, con esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, se il rapporto di lavoro degli enti pubblici è regolato secondo la normativa di diritto comune e ricorrono gli ulteriori presupposti di legge, l’ente pubblico può essere tenuto al versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, salvo i casi in cui operino i regimi previdenziali pubblici o specifici trattamenti di previdenza dei dipendenti pubblici erogati direttamente dal datore di lavoro.

Fondo di garanzia

Gli enti pubblici di cui al D.Lgs. n. 165/2001, non avendo natura imprenditoriale e non essendo soggetti alla legge fallimentare e al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, non rientrano nell’ambito di operatività del Fondo di garanzia per il TFR.

Fondo di integrazione salariale

Alle pubbliche amministrazioni non si applica la normativa sul Fondo di integrazione salariale, con esclusione dei relativi obblighi contributivi.

Quadro conclusivo delle contribuzioni dovute

Per i rapporti tra enti pubblici e lavoratori dello spettacolo risultano dovuti: per il tempo indeterminato, IVS/FPLS; per il tempo determinato, IVS/FPLS e NASpI limitatamente al contributo ordinario; per il lavoro autonomo, IVS/FPLS, malattia e maternità. Se i rapporti subordinati sono regolati dal diritto comune e ricorrono gli ulteriori presupposti di legge, può aggiungersi anche l’obbligo verso il Fondo di Tesoreria.

Nuova classificazione e riclassificazione delle posizioni

Per uniformare la classificazione dei datori di lavoro pubblici che impiegano lavoratori dello spettacolo viene istituito il nuovo codice statistico contributivo 1.18.10, da associare al codice ATECO2007 90.04.00. Le Strutture territoriali devono procedere alla riclassificazione delle posizioni interessate, con effetti dal periodo di paga in corso alla data di pubblicazione della circolare e nel rispetto del principio di non retroattività.

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