Circolare numero 101 del 12-07-2019
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per la gestione delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga previste dall’articolo 26-ter, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019 in continuità degli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell’articolo 1, comma 145, della legge n. 205/2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità con cui Regioni e Province autonome possono autorizzare la proroga, fino a 12 mesi, della cassa integrazione guadagni in deroga concessa in precedenza, nel rispetto di un accordo con le parti sociali e di un piano di politiche attive. Vengono definite le regole per l’invio dei provvedimenti tramite SIP, i controlli delle strutture territoriali INPS, il monitoraggio delle autorizzazioni e il rinvio alle istruzioni contabili già fornite con la circolare n. 60/2018.
Proroga della cassa integrazione guadagni in deroga ex art. 26-ter D.L. n. 4/2019
Proroga della cassa integrazione guadagni in deroga ex art. 26-ter D.L. n. 4/2019
La circolare disciplina la gestione della proroga delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga già concesse, attribuendo a Regioni e Province autonome il potere di autorizzarle per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi. Il provvedimento chiarisce i presupposti normativi, le modalità tecniche di trasmissione dei decreti, i controlli demandati alle strutture territoriali INPS e il sistema di monitoraggio degli oneri.
Quadro normativo e presupposti della proroga
La base normativa è costituita dall’art. 26-ter, comma 2, introdotto dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 di conversione del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4. La disposizione consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di autorizzare la proroga della CIG in deroga concessa ai sensi dell’art. 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per un periodo massimo di dodici mesi.
La proroga è subordinata a due condizioni essenziali:
- la previa acquisizione dell’accordo tra azienda e parti sociali;
- la presenza di un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla Regione o dalla Provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati.
Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce inoltre che l’onere dell’intervento grava entro il limite massimo del 50% delle risorse assegnate alle Regioni e Province autonome ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. 4 settembre 2015, n. 148. La circolare richiama anche la facoltà, già evidenziata nella circolare n. 60/2018, di destinare tali risorse in alternativa ad azioni di politica attiva del lavoro.
Modalità di trasmissione dei provvedimenti
I provvedimenti di concessione devono essere trasmessi dalle Regioni e Province autonome esclusivamente tramite il sistema "SIP". Per la gestione informatica del flusso sono prescritti elementi convenzionali specifici:
- numero decreto convenzionale: "33419";
- data convenzionale: "01/04/2019";
- utilizzo esclusivo del cosiddetto "Flusso B".
Al momento dell’invio, deve essere valorizzato il campo "autocertificazione della Regione", con dichiarazione di responsabilità attestante che il decreto:
- è stato emanato nel rispetto dell’art. 26-ter, comma 2, del D.L. n. 4/2019;
- è stato preceduto dalla sottoscrizione dello specifico accordo tra le parti;
- è integrato da un apposito piano di politiche attive sostenuto dalla Regione.
Le strutture territoriali dell’INPS, quando emettono le autorizzazioni di CIG in deroga, devono utilizzare il medesimo numero convenzionale "33419" e il codice di intervento "699".
Durata della prestazione e continuità con le concessioni precedenti
La concessione non può eccedere i dodici mesi per unità produttiva. La circolare precisa inoltre che la prestazione può essere autorizzata senza soluzione di continuità rispetto ai decreti già trasmessi in SIP con numero convenzionale "33318", relativi alle precedenti concessioni di CIG in deroga adottate ai sensi dell’art. 1, comma 145, della legge n. 205/2017.
Controlli delle strutture territoriali INPS
Per i provvedimenti inviati con numero convenzionale "33419", le strutture territoriali devono svolgere verifiche preventive sulla piattaforma "Sistema Unico" per le prestazioni a sostegno del reddito. I controlli riguardano in particolare:
- la continuità con i decreti inviati con numero convenzionale "33318";
- il rispetto del limite massimo di dodici mesi per unità produttiva.
Se l’esito dei controlli non è compatibile con la concessione dell’integrazione salariale, la struttura territoriale non può procedere all’autorizzazione e deve darne tempestiva comunicazione alla competente Direzione regionale o di coordinamento metropolitano per gli ulteriori adempimenti.
Monitoraggio delle autorizzazioni e stima della spesa
L’INPS predisporrà, tramite il sistema SIP, schede di monitoraggio distinte per Regione, nelle quali sarà evidenziata la stima degli importi dei decreti di concessione inviati. La stima della spesa complessiva è determinata applicando un costo medio orario della prestazione pari a € 9,00, comprensivo di oneri, moltiplicato per il numero di ore autorizzate dalla Regione.
Istruzioni contabili
Per gli aspetti di rilevazione contabile delle prestazioni, la circolare non introduce una disciplina autonoma ma rinvia alla circolare n. 60 del 29/03/2018.
Punti principali
Quadro normativo e condizioni per la proroga
La legge n. 26/2019, di conversione del D.L. n. 4/2019, introduce l’art. 26-ter, comma 2, che consente a Regioni e Province autonome di autorizzare per massimo dodici mesi la proroga della CIG in deroga concessa ai sensi dell’art. 1, comma 145, della legge n. 205/2017. La proroga è subordinata alla previa acquisizione dell’accordo tra azienda e parti sociali, integrato da un piano di politiche attive sostenuto dall’ente territoriale. L’onere è coperto entro il limite massimo del 50% delle risorse assegnate ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, che consente anche la destinazione alternativa delle risorse ad azioni di politica attiva del lavoro.
Trasmissione dei provvedimenti di concessione
I provvedimenti di concessione devono essere trasmessi esclusivamente tramite il sistema SIP, utilizzando il numero convenzionale decreto "33419", la data convenzionale "01/04/2019" e il solo "Flusso B". Nella fase di invio deve essere compilato il campo "autocertificazione della Regione", con dichiarazione sotto responsabilità che il decreto è stato emanato nel rispetto dell’art. 26-ter, comma 2, del D.L. n. 4/2019 e che è stato previamente sottoscritto l’accordo con le parti, integrato dal piano di politiche attive. Le strutture territoriali INPS, nell’emissione dell’autorizzazione, devono usare il medesimo numero convenzionale "33419" e il codice di intervento "699".
Durata massima e continuità con i precedenti decreti
Il periodo di concessione per unità produttiva non può superare 12 mesi. La prestazione può essere concessa senza soluzione di continuità con i decreti già inviati in SIP con numero convenzionale "33318", relativi alle concessioni di CIG in deroga disposte ai sensi dell’art. 1, comma 145, della legge n. 205/2017.
Flusso di gestione e controlli delle strutture territoriali
Per i decreti inviati con numero convenzionale "33419", le strutture territoriali devono verificare il rispetto della continuità con i decreti "33318" e del limite massimo di 12 mesi per unità produttiva. I controlli sono eseguiti sulla piattaforma "Sistema Unico" per le prestazioni a sostegno del reddito. Se l’esito dei controlli non è compatibile con la concessione dell’integrazione salariale, la struttura territoriale non può emettere l’autorizzazione e deve segnalare tempestivamente la situazione alla competente Direzione regionale o di coordinamento metropolitano per gli adempimenti successivi.
Monitoraggio delle autorizzazioni e criteri di stima
L’INPS predisporrà tramite SIP schede di monitoraggio per ciascuna Regione, evidenziando la stima degli importi dei decreti di concessione. La stima della spesa complessiva è calcolata applicando il costo medio orario della prestazione pari a € 9,00, comprensivo di oneri, moltiplicato per il numero di ore autorizzate dalla Regione.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle prestazioni in oggetto la circolare rinvia integralmente alla circolare n. 60 del 29/03/2018.
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