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Circolare

Circolare numero 100 del 05-07-2019

INDICE 1. Premessa 2. Introduzione e definizione 3. La richiesta del beneficio: il coinvolgimento degli Istituti di Patronato 4. I requisiti per l’accesso al beneficio A) La mancata sottoposizione a misure cautelari e la mancanza di condanne definitive B) I requisiti reddituali e patrimoniali: precisazioni sulla soglia in caso di nucleo in abitazione in locazione C) L’attestazione dei requisiti per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea 5. La decorrenza del beneficio 6. Le variazioni patrimoniali 7. Le variazioni dell’attività lavorativa 8. Finanziamento e monitoraggio 9. L’abrogazione del ReI

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le principali modifiche introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge n. 4/2019 su Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza, integrando quanto già chiarito con la circolare n. 43/2019. Vengono aggiornati requisiti soggettivi, patrimoniali e reddituali, criteri di calcolo della scala di equivalenza, regole per nuclei con minori o disabili, modalità di presentazione della domanda, obblighi di comunicazione delle variazioni e disciplina per cittadini extra UE. Sono inoltre richiamate le disposizioni su decorrenza del beneficio, finanziamento, monitoraggio e chiusura del ReI.

Modifiche alla disciplina di Reddito e Pensione di cittadinanza dopo la legge di conversione n. 26/2019

Modifiche alla disciplina di Reddito e Pensione di cittadinanza dopo la legge di conversione n. 26/2019

La circolare aggiorna la disciplina del Reddito di cittadinanza (Rdc) e della Pensione di cittadinanza (Pdc) a seguito della legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha convertito il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Il documento integra la circolare n. 43 del 20 marzo 2019 e concentra l’attenzione sulle modifiche che incidono sull’istruttoria delle domande, sui requisiti soggettivi ed economici, sulle modalità di presentazione e sugli obblighi successivi alla concessione del beneficio.

Inquadramento generale della misura

Il decreto-legge n. 4/2019, come convertito, ha istituito il Reddito di cittadinanza a decorrere da aprile 2019. La misura viene confermata come strumento di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, finalizzato anche all’inclusione e al sostegno al diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura.

La Pensione di cittadinanza viene qualificata come misura di contrasto alla povertà delle persone anziane e, in sede di conversione, viene ampliato il relativo ambito di applicazione: essa può essere riconosciuta anche quando il componente o i componenti del nucleo di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con persone in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, indipendentemente dall’età di tali soggetti.

Obblighi dei componenti maggiorenni e esclusioni dalla DID

Il riconoscimento del Rdc resta subordinato, per i componenti maggiorenni del nucleo, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e all’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. Tale percorso può comprendere attività di pubblica utilità, riqualificazione professionale, completamento degli studi e ulteriori impegni individuati dai servizi competenti.

Sono esclusi dall’obbligo di DID:

  • i soggetti già occupati, intendendosi per tali anche i lavoratori il cui reddito da lavoro non superi la soglia di esenzione fiscale;
  • chi frequenta un regolare corso di studi;
  • i percettori di Rdc titolari di pensione diretta;
  • i beneficiari della Pdc;
  • i soggetti di età pari o superiore a 65 anni;
  • i soggetti con disabilità, per i quali la legge di conversione consente anche l’adesione volontaria a percorsi personalizzati compatibili con condizioni e necessità specifiche.

Restano possibili gli esoneri dalla DID, disposti dai centri per l’impiego, per i soggetti con carichi di cura per minori di tre anni o per disabili gravi/non autosufficienti, nonché per i lavoratori con reddito annuo non superiore alla soglia di esenzione fiscale e per i frequentanti corsi di formazione.

Requisiti di accesso: nucleo familiare, stato civile e residenza

La circolare richiama le regole di composizione del nucleo familiare ai fini Rdc/Pdc, con particolare riguardo a coniugi separati o divorziati e ai figli maggiorenni non conviventi a carico IRPEF.

Per i coniugi separati o divorziati, la regola è che restano nello stesso nucleo se continuano a risiedere nella medesima abitazione, anche quando risultano in stati di famiglia distinti. Per costituire due nuclei diversi è quindi necessaria una diversa residenza. Se la separazione o il divorzio sono successivi al 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere comprovato da verbale della polizia locale.

La legge di conversione introduce inoltre una precisazione: i componenti già appartenenti a un nucleo familiare ai fini ISEE o anagrafici continuano a farne parte anche dopo variazioni anagrafiche, se permangono nella stessa abitazione.

Requisiti soggettivi ostativi: misure cautelari e condanne

Tra le modifiche più rilevanti vi è l’introduzione del requisito negativo relativo al richiedente: al momento della domanda non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche se adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, e non deve avere riportato, nei dieci anni precedenti, condanne definitive per alcuni delitti specificamente indicati dalla norma.

La circolare evidenzia che, ai fini del calcolo della scala di equivalenza, i soggetti del nucleo che si trovino nelle medesime condizioni di sottoposizione a misura cautelare o di condanna definitiva non incidono sul parametro. È riportato anche un esempio numerico in cui, su tre maggiorenni, uno in tale condizione non viene computato nella scala di equivalenza.

È inoltre richiamato il nuovo articolo 7-ter, che prevede la sospensione del beneficio per i soggetti sottoposti a misure cautelari o condannati con sentenza non definitiva per i delitti indicati; i provvedimenti di sospensione devono essere comunicati dall’autorità giudiziaria all’INPS entro quindici giorni per l’immediata esecuzione.

Per le domande presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, la circolare precisa che restano salve e possono essere erogate per non più di sei mesi anche in assenza della documentazione ulteriormente richiesta dalle nuove disposizioni.

Requisiti economici e patrimoniali

La circolare conferma che l’accesso al beneficio è subordinato alla presenza di un’attestazione ISEE in corso di validità e della relativa DSU, ordinaria o corrente, nella quale sia presente il richiedente. Nei nuclei con minorenni deve essere utilizzato l’ISEE minorenni, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013.

I requisiti economici e patrimoniali sono così riepilogati:

  • ISEE inferiore a 9.360 euro;
  • patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro, considerando beni in Italia e all’estero;
  • patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, incrementato per composizione del nucleo fino a 10.000 euro, con ulteriore aumento di 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo;
  • ulteriori incrementi di 5.000 euro per ogni componente con disabilità media e di 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza.

La circolare riporta esempi di calcolo del patrimonio mobiliare massimo in presenza di componenti con disabilità media o grave.

Reddito familiare e differenze rispetto all’ISR ISEE

Un passaggio centrale della circolare riguarda la determinazione del reddito familiare rilevante ai fini Rdc/Pdc. Viene chiarito che esso non coincide con l’ISR esposto nell’attestazione ISEE, perché il decreto richiama solo una parte delle regole del D.P.C.M. n. 159/2013.

In sostanza, il reddito familiare si determina partendo dalla somma dei redditi e dei trattamenti che concorrono alla formazione dell’ISR, ma senza applicare alcune deduzioni previste nell’ISEE, come quelle per spese sanitarie dei disabili, assegni al coniuge, deduzioni da lavoro dipendente o pensione, spese per il canone di locazione e analoghe componenti.

La norma richiede inoltre che il reddito familiare sia assunto:

  • al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente già inclusi nell’ISEE;
  • includendo i trattamenti assistenziali in corso di godimento, salvo le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.

La circolare richiama anche il ruolo del SIUSS per la comunicazione dei trattamenti da parte degli enti erogatori e ribadisce che l’INPS può utilizzare anche i propri archivi. Viene riportato un esempio applicativo per mostrare come il reddito ai fini Rdc possa divergere dal valore ISEE.

Soglie di reddito e componenti del beneficio

Le soglie di reddito per l’accesso al beneficio sono confermate e integrate come segue:

  • 6.000 euro annui moltiplicati per la scala di equivalenza per il Rdc;
  • 7.560 euro per la Pdc;
  • 9.360 euro, sempre moltiplicati per la scala di equivalenza, nei casi in cui il nucleo risieda in abitazione in locazione.

Il beneficio si compone di due quote:

  • una quota A, quale integrazione del reddito familiare fino alla soglia prevista;
  • una quota B, quale integrazione del canone annuo di locazione, fino a 3.360 euro annui, oppure fino a 1.800 euro annui in caso di mutuo su abitazione di proprietà.

Per la Pdc il limite massimo della quota B è comunque pari a 1.800 euro annui. La circolare chiarisce inoltre che, quando il reddito supera la soglia della quota A ma non quella complessiva del beneficio, può spettare solo la componente legata ad affitto o mutuo, nei limiti del minor importo tra soglia teorica e canone effettivamente sostenuto.

Scala di equivalenza e componenti neutrali

La scala di equivalenza è fissata in 1 per il primo componente, aumentata di 0,4 per ogni ulteriore maggiorenne e di 0,2 per ogni minorenne, fino al massimo di 2,1. In presenza di componenti con disabilità grave o non autosufficienza, il massimo sale a 2,2.

Sono ininfluenti ai fini della scala di equivalenza i componenti che si trovino:

  • in stato detentivo;
  • in ricovero in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali totalmente a carico dello Stato o di altra PA;
  • disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi, salvo dimissioni per giusta causa;
  • sottoposti a misura cautelare o condannati, con sentenza definitiva nei dieci anni precedenti, per i reati indicati dalla norma.

Cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea

La circolare dedica un paragrafo specifico ai cittadini extra UE. La legge di conversione impone, in sede di istruttoria, la produzione di una certificazione dell’autorità competente dello Stato estero relativa a redditi, patrimonio e composizione del nucleo, tradotta in italiano e legalizzata dall’autorità consolare italiana.

La disposizione non si applica:

  • ai rifugiati politici;
  • nei casi in cui convenzioni internazionali dispongano diversamente;
  • nei casi in cui sia oggettivamente impossibile acquisire la documentazione richiesta.

È previsto un decreto attuativo interministeriale per individuare i Paesi per i quali opera l’esonero. Nelle more della sua adozione, l’INPS sospende l’istruttoria delle domande presentate da aprile 2019 dai richiedenti non comunitari.

Presentazione della domanda e ruolo di CAF e Patronati

Il Rdc può essere richiesto dal quinto giorno di ciascun mese, tramite il gestore del servizio integrato o in modalità telematica mediante SPID sul portale dedicato. La domanda può essere presentata anche presso i CAF e, a decorrere da aprile, presso gli Istituti di Patronato, sia per la domanda sia per i modelli di comunicazione "Ridotto" ed "Esteso".

Le prestazioni rese dai patronati sono valorizzate secondo quanto previsto dalla tabella D del regolamento ministeriale n. 193/2008. La circolare ricorda inoltre che la nuova modulistica è stata approvata con determina del Direttore generale INPS n. 43 del 2 aprile 2019.

Decorrenza del beneficio e tempi di istruttoria

Il beneficio decorre dal mese successivo a quello della domanda. Gli intermediari devono trasmettere le informazioni all’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta; l’Istituto verifica i requisiti entro i successivi cinque giorni lavorativi e definisce la domanda entro la fine del mese successivo alla trasmissione.

Variazioni patrimoniali e obblighi di comunicazione

Il beneficiario deve comunicare con il modello "Rdc/Pdc - Com Esteso", entro quindici giorni dall’evento, ogni variazione patrimoniale immobiliare che comporti la perdita dei requisiti. Per il patrimonio mobiliare, la legge di conversione prevede che le variazioni che determinano perdita dei requisiti vadano comunicate entro il 31 gennaio relativamente all’anno precedente, se non già ricomprese nella DSU.

La perdita dei requisiti si verifica anche quando il nucleo acquisisce somme o valori superiori alle soglie per donazione, successione o vincite, e in tal caso la comunicazione va resa entro quindici giorni dall’acquisizione. La circolare porta l’esempio dell’acquisizione per successione di un immobile che supera la soglia patrimoniale di 30.000 euro.

Variazioni dell’attività lavorativa

Lo svolgimento di attività lavorativa durante la fruizione del beneficio è compatibile con il Rdc. I redditi da lavoro dipendente o autonomo devono però essere comunicati all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, mediante il modello "Rdc/Pdc - Com Esteso".

La legge di conversione modifica il canale di invio del modello, che non passa più tramite la piattaforma del Patto per il lavoro o i CPI, ma direttamente all’INPS tramite CAF, patronati o accesso con PIN dispositivo. Restano esclusi dall’obbligo di comunicazione, in sede di domanda, i redditi da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia.

Finanziamento, monitoraggio e rimodulazione del beneficio

L’articolo 12 del decreto disciplina la copertura finanziaria e i limiti di spesa, rideterminati in sede di conversione in:

  • 5.906,8 milioni di euro per il 2019;
  • 7.166,9 milioni di euro per il 2020;
  • 7.391 milioni di euro per il 2021;
  • 7.245,9 milioni di euro annui dal 2022.

Le risorse sono iscritte nel Fondo per il reddito di cittadinanza e trasferite annualmente all’INPS, con esclusione delle somme destinate al ReI. L’INPS accantona le risorse necessarie, monitora le erogazioni e comunica ai Ministeri competenti quando gli accantonamenti raggiungono il 90% delle disponibilità. In caso di esaurimento delle risorse, un decreto ministeriale può rimodulare l’ammontare del beneficio; nelle more, nuove domande ed erogazioni sono sospese.

Abrogazione del Reddito di inclusione

La circolare chiude richiamando la disciplina del Reddito di inclusione (ReI). Dal marzo 2019 il ReI non può più essere richiesto e dal mese di aprile non è più riconosciuto né rinnovato. L’ultima data utile per presentare domanda era il 28 febbraio 2019.

Le domande presentate ai Comuni entro tale data devono essere trasmesse all’INPS entro i successivi sessanta giorni. Per i benefici già riconosciuti prima di aprile 2019, l’erogazione prosegue per la durata originaria, ferma restando la possibilità di presentare domanda per Rdc/Pdc. L’accoglimento della domanda di Rdc/Pdc determina la decadenza della domanda di ReI.

Punti principali

Principali novità della legge di conversione

La legge di conversione introduce la preclusione all’accesso per chi sia sottoposto a misura cautelare personale o abbia condanne definitive, nei dieci anni precedenti, per specifici delitti. Rilevano inoltre l’ISEE minori per i nuclei con minorenni, il controllo del patrimonio immobiliare anche all’estero, l’incremento delle soglie del patrimonio mobiliare in presenza di componenti con disabilità grave o non autosufficienza e la possibilità di erogare la Pensione di cittadinanza con modalità ordinarie di pagamento delle pensioni, subordinata però a decreto attuativo. Viene anche ristretto il meccanismo di esclusione per dimissioni volontarie, che incide solo sul componente interessato con riduzione della scala di equivalenza di 0,4 punti.

Accesso al beneficio, nucleo familiare e requisiti soggettivi

Il beneficio spetta ai nuclei in possesso dei requisiti al momento della domanda e per tutta la durata dell’erogazione. La circolare chiarisce le regole sulla composizione del nucleo, in particolare per coniugi separati o divorziati che restano nello stesso nucleo se convivono nella medesima abitazione, anche con stati di famiglia distinti; per separazioni o divorzi successivi al 1° settembre 2018 il cambio di residenza deve risultare da verbale della polizia locale. È precisato anche che, in caso di variazioni anagrafiche, i componenti già appartenenti al nucleo continuano a farne parte ai fini ISEE se restano nella stessa abitazione. Per il richiedente è richiesto il mancato assoggettamento a misure cautelari e l’assenza di condanne definitive per i reati elencati dalla norma.

Reddito e Pensione di cittadinanza: condizioni economiche

Sono confermati i limiti ISEE, patrimoniali e di reddito: ISEE inferiore a 9.360 euro; patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, riferito a beni in Italia e all’estero; patrimonio mobiliare fino a 6.000 euro, aumentato secondo la composizione del nucleo e ulteriormente in presenza di componenti disabili; reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicati per la scala di equivalenza, elevati a 7.560 euro per la Pensione di cittadinanza e a 9.360 euro nei nuclei in locazione. La circolare precisa che il reddito familiare non coincide con l’ISR dell’ISEE, poiché si calcola secondo le regole speciali del decreto, senza alcune deduzioni tipiche dell’ISEE, e include i trattamenti assistenziali in godimento, salvo quelli non sottoposti a prova dei mezzi. Vengono inoltre illustrati diversi esempi applicativi di calcolo del beneficio, della quota per l’affitto o il mutuo e delle soglie per il patrimonio mobiliare.

Scala di equivalenza e componenti esclusi dal calcolo

La scala di equivalenza parte da 1 per il primo componente adulto, aumenta di 0,4 per ogni ulteriore adulto e di 0,2 per ogni minorenne, fino a un massimo di 2,1, elevato a 2,2 se nel nucleo vi sono componenti con disabilità grave o non autosufficienza. Sono ininfluenti ai fini del calcolo i componenti in stato detentivo, ricoverati in strutture a totale carico dello Stato o di altra PA, disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi, salvo giusta causa, e quelli sottoposti a misura cautelare o condannati per i delitti indicati. La legge di conversione conferma che tali soggetti non incidono sulla scala di equivalenza del nucleo.

Domanda, modulistica e ruolo di CAF e Patronati

Il Rdc può essere richiesto dal quinto giorno di ciascun mese presso il gestore del servizio integrato, anche online con SPID sul portale dedicato, oppure tramite CAF e, da aprile, anche tramite gli Istituti di Patronato sia per la domanda sia per i modelli "Ridotto" ed "Esteso". La circolare segnala che la nuova modulistica è stata approvata con determina INPS n. 43 del 2 aprile 2019, sentito il Ministero del Lavoro e, per effetto della conversione, anche il Garante per la protezione dei dati personali.

Cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea

Per i richiedenti extra UE è introdotto l’obbligo di produrre una certificazione dell’autorità estera competente sui requisiti reddituali, patrimoniali e sulla composizione del nucleo familiare, con traduzione in italiano e legalizzazione consolare italiana. Sono previste esenzioni per rifugiati politici, nei casi coperti da convenzioni internazionali e quando la documentazione sia oggettivamente impossibile da acquisire, secondo successivo decreto attuativo. Nelle more di tale decreto, l’INPS ha sospeso l’istruttoria delle domande presentate da aprile 2019 dai richiedenti non comunitari.

Decorrenza, comunicazioni di variazioni e attività lavorativa

Il beneficio decorre dal mese successivo a quello della domanda; gli intermediari devono trasmettere i dati all’INPS entro dieci giorni lavorativi e l’Istituto verifica i requisiti entro i cinque giorni lavorativi successivi, definendo la domanda entro la fine del mese successivo alla trasmissione. Il beneficiario deve comunicare entro 15 giorni le variazioni patrimoniali immobiliari che comportino perdita dei requisiti, e, per il patrimonio mobiliare, le variazioni che superino le soglie devono essere comunicate entro il 31 gennaio per l’anno precedente, salvo siano già nella DSU, oppure entro 15 giorni se derivano da donazioni, successioni o vincite. L’attività lavorativa è compatibile con il beneficio, ma i relativi redditi devono essere comunicati entro 30 giorni dall’inizio dell’attività tramite modello "Rdc/Pdc - Com Esteso", presentabile all’INPS tramite CAF, patronati o PIN dispositivo; non vanno invece comunicati, in sede di domanda, i redditi da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, prestazioni occasionali e libretto di famiglia.

Finanziamento, monitoraggio e ReI

La circolare riporta i nuovi limiti di spesa annuali per Rdc, Pdc e incentivi: 5.906,8 milioni nel 2019, 7.166,9 milioni nel 2020, 7.391 milioni nel 2021 e 7.245,9 milioni dal 2022. L’INPS provvede al monitoraggio, all’accantonamento delle risorse e alla segnalazione ai Ministeri competenti quando gli accantonamenti raggiungono il 90% delle disponibilità; in caso di esaurimento, un decreto ministeriale può rimodulare il beneficio e, nelle more, si sospendono nuove domande ed erogazioni. Infine, viene confermata l’abrogazione del Reddito di inclusione: non è più richiedibile dal marzo 2019, non è più riconosciuto o rinnovato da aprile 2019, e le domande presentate ai Comuni entro il 28 febbraio 2019 devono pervenire all’INPS entro 60 giorni; l’accoglimento di Rdc/Pdc comporta la decadenza della domanda di ReI.

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