Cassazione Penale, Ordinanza n. 25029/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Non vi è stata modifica della decisione di merito, che resta confermativa della responsabilità per tentato furto aggravato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado di affermazione di responsabilità per tentato furto aggravato. L'unico motivo dedotto censurava il giudizio di comparazione tra circostanze opposte, lamentando in particolare il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti. La Corte rileva che tale doglianza investe una valutazione discrezionale di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non in caso di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione mancante/inadeguata; nel caso concreto la motivazione sull'equivalenza è ritenuta sufficiente perché ancorata all'idoneità della soluzione a determinare l'adeguatezza della pena.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente nel passaggio sulla valutazione dell'adeguatezza della pena in concreto e sul giudizio di comparazione tra circostanze.
La doglianza riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti.
La censura investiva il giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti.
Reato presupposto richiamato nella qualificazione del fatto come furto.
Il fatto è stato qualificato come tentativo di furto.
Il furto è stato ritenuto aggravato.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, compreso il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, costituisce apprezzamento discrezionale riservato al giudice di merito.
- In sede di legittimità la censura sul bilanciamento delle circostanze è ammissibile solo se la motivazione è assente, manifestamente illogica o frutto di mero arbitrio; non è sufficiente opporre una diversa lettura del trattamento sanzionatorio.
- Una motivazione che, per giustificare l'equivalenza tra circostanze, richiami l'idoneità della soluzione a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto può essere considerata sufficiente.
- Quando il ricorso si limita a contestare una valutazione discrezionale di merito non sindacabile, il rimedio va dichiarato inammissibile.
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