Sentenza n. 2024/2026 - Milano, Sezione 1
in punto ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi, n. 87/2025, depositata e resa pubblica il 5 marzo 2025, Sez. Lavoro, r.g. 22/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 5 marzo 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 16 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sez. Lavoro, n. 87/2025, relativa al riconoscimento del servizio prestato nel 2013, al collocamento nella fascia stipendiale 21/27 dal 1° settembre 2023 e al pagamento di differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 87/2025. Il giudicato aveva accertato il diritto al riconoscimento, ai fini giuridici, del servizio prestato nell'anno 2013 quale annualità utile per gli scatti di anzianità e la progressione di carriera, nonché il diritto al collocamento nella fascia stipendiale 21/27 dal 1° settembre 2023, condannando il Ministero al pagamento di euro 3.407,37 a titolo di differenze retributive, oltre interessi, e delle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 5 marzo 2025 ed era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Lodi. Nonostante la notifica, il Ministero non aveva adottato alcun adempimento. Era inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua rituale notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nel 2013, il collocamento della ricorrente nella fascia stipendiale 21/27 dal 1° settembre 2023, la conseguente progressione di carriera e il pagamento di euro 3.407,37 oltre interessi, secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per l'eventualità di persistente inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, attribuendogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso. Non è stato liquidato alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure sostitutive necessarie.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore può promuovere l'azione esecutiva, compreso il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale notificato all'Amministrazione è passato in giudicato, l'Amministrazione non vi ha dato esecuzione e, per le condanne pecuniarie soggette alla disciplina speciale, è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di compiere entro un termine prefissato tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione della pronuncia, specificando gli effetti giuridici ed economici da attuare.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con efficacia subordinata al persistente inadempimento dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'esecuzione.
- In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione obbligata al pagamento, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso, secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando la funzione commissariale è affidata a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non spetta un compenso commissariale ulteriore.
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