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Sentenza

Sentenza n. 867/2026 - Milano, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 853/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 23/12/2024.

Giustizia amministrativa202503188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 853/2024, passata in giudicato, recante condanna al pagamento della carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza dopo che il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondergli euro 2.000,00 per la carta docente relativa agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti pecuniari delle Amministrazioni dello Stato. Il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, il pagamento del capitale con gli interessi legali, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, la cui misura e decorrenza devono essere verificate secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di 120 giorni dall'investitura e i poteri necessari all'esecuzione, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per il pagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, prima dell'avvio dell'azione esecutiva o di recupero coattivo.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Forniscono i parametri legali per determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti sul credito risultante dal giudicato.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si dichiarino antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano, secondo la sentenza, per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e della distrazione in favore dei difensori antistatari.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per l'onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione condannata non abbia adempiuto spontaneamente al pagamento dovuto.
  • Quando il titolo giudiziale impone il pagamento di una somma di denaro, il giudice dell'ottemperanza deve verificare l'inadempimento e può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un credito pecuniario, la quantificazione indicata dal creditore non è definitivamente vincolante per l'amministrazione: capitale residuo, interessi e accessori devono essere determinati in base al titolo, agli eventuali pagamenti parziali e ai parametri stabiliti dalla legge.
  • Prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza, con attivazione subordinata all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione; se l'attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, non è dovuto un compenso specifico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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