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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39144/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello per tre ragioni principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della derubricazione/attenuazione ex art. 648, secondo comma c.p., con contestazione della stima del valore dei beni (quantificati in euro 80/100) senza idonea istruttoria; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., deducendo esiguità del danno, incensuratezza e occasionalità della condotta; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., per non aver valutato adeguatamente la reale entità del danno e del vantaggio ottenuto nonché la personalità dell'imputata (docente, titolare di scuola di specializzazione, coniugata con commercialista).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ritenendo la motivazione della Corte territoriale carente e meritevole di approfondimento su modalità della condotta, occasionalità, personalità dell'imputata e profitto conseguito; ha quindi annullato la sentenza impugnata sul punto e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo relativo all'applicabilità di art. 131-bis perché l'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648, secondo comma, ha un limite di pena (sei anni) incompatibile con l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità. Il motivo relativo all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo (non possono operare cumulativamente le due attenuanti ove l'una sia assorbente).

Norme richiamate

  • art. 648, secondo comma, cod. pen.

    Riferimento all'ipotesi attenuata di ricettazione; la Corte osserva che il limite di pena previsto per questa fattispecie (sei anni) incide sulla possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: non applicabile se il limite massimo della pena della fattispecie è superiore a quello previsto per la causa di non punibilità; pertanto esclusa rispetto all'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Attenuante per particolare tenuità del danno patrimoniale: può concorrere con altri istituti ma è assorbita dall'eventuale riconoscimento della fattispecie attenuata se quest'ultima viene ritenuta provata nella sua struttura modalità/colpevolezza

  • art. 133 cod. pen.

    Indicazioni sui criteri per la valutazione delle circostanze (tra cui elementi oggettivi e soggettivi) da considerare nella determinazione della pena e nella verifica della particolare tenuità

Massime di principio

  • Per reati come la ricettazione il valore del bene è un criterio iniziale: se non è di lieve entità la particolare tenuità va esclusa senza ulteriori indagini; se è di lieve entità occorre indagare anche su modalità, occasionalità, profitto effettivo e personalità dell'agente
  • L'apprezzamento discrezionale del giudice circa l'attenuante deve essere adeguatamente motivato: non sono sufficienti giudizi di carattere morale o formule generiche, ma serve collegare la valutazione al valore del bene, al contesto, alle dichiarazioni dell'imputato e alla prova raccolta
  • L'istituto della particolare tenuità (art. 131-bis) non è applicabile quando il limite massimo della pena previsto dalla fattispecie è incompatibile con i presupposti normativi della causa di non punibilità; verificare sempre il confronto tra i limiti di pena
  • L'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 e la fattispecie attenuata ex art. 648, secondo comma, non possono operare simultaneamente in modo duplicativo: se il giudice riconosce l'ipotesi attenuata nella sua struttura la prima resta assorbita
  • In sede di impugnazione è utile contestare non solo la valutazione del valore dei beni, ma anche la mancata istruttoria e la carenza motivazionale sul punto, chiedendo al giudice di esaminare modalità dell'azione, occasionalità, profitto e situazione personale dell'imputato

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