Cassazione Penale, Sentenza n. 39680/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'1.02.2024 con cui il Tribunale di Noia aveva: 1) dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione del credito relativa ai compensi per l'amministrazione delle somme depositate sul conto lussemburghese LU730109834496EUR001, ritenendo difetto di giurisdizione/possesso; 2) rigettato il resto dell'opposizione confermando il diniego dei compensi per l'amministrazione delle quote sociali di Imi Sud s.r.l., sul presupposto di sospensione del contratto di mandato fiduciario ope legis dopo il sequestro e per l'omessa attivazione del terzo contraente (Hera) a costituire in mora l'amministratore giudiziario. Hera ha proposto ricorso per Cassazione articolato su tre motivi: travisamento del contenuto del contratto di mandato fiduciario (non è ammissibile disgiungere compensi per diverse tipologie di beni quando il contratto è unitario), illogicità nella prova della sospensione del contratto (l'amministratore giudiziario divenuto amministratore unico non comporta automaticamente subentro nel mandato fiduciario) e violazione dell'art.56, comma 2, d.lgs. n.159/2011 (la messa in mora è una facoltà non un obbligo e la disciplina protettiva per i terzi non era allora applicabile al sequestro in esame).
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso; ha annullato il provvedimento impugnato con riferimento sia alla declaratoria di inammissibilità del credito relativo ai compensi per l'amministrazione delle somme sul conto lussemburghese, sia alla declaratoria di sospensione del contratto di mandato fiduciario fondata sull'asserito obbligo di messa in mora. La Corte ha ritenuto che: 1) il contratto di mandato fiduciario n.1581 è unitario e riguarda l'amministrazione del patrimonio del trust nel suo complesso, sicché non è possibile distinguere i compensi in ragione della diversa natura dei beni amministrati; 2) non sussiste un vizio di giurisdizione che renda inammissibile la pretesa per i compensi relativi ai valori sequestrati all'estero, dato che il vincolo reale deriva da provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana e il credito nasce da contratto italiano eseguito da fiduciaria italiana; 3) la motivazione del Tribunale che ha collegato la sospensione/resoluzione del mandato al subentro dell'amministratore giudiziario è manifestamente illogica; 4) il Tribunale ha illegittimamente trasformato in obbligo processuale la facoltà prevista dall'art.56, comma 2, d.lgs. n.159/2011 e ha applicato una disciplina (protezione terzi per sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione) che era divenuta operativa per via normativa solo successivamente. Per questi motivi il decreto è stato annullato e la materia rinviata per nuovo esame (annullamento con rinvio).
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)
art. 56, comma 1 e 2; art. 59, comma 9
Art.56: la Cassazione interpreta il comma 2 come conferente una facoltà al terzo contraente di mettere in mora l'amministratore giudiziario, non un obbligo la cui omissione comporti automaticamente conseguenze sfavorevoli per il terzo; il Tribunale aveva invece trasformato tale facoltà in un dovere di diligenza. Art.59, comma 9: il ricorso avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo è ricorribile per Cassazione per tutti i motivi di cui all'art.606 c.p.p., ivi compreso il vizio di motivazione.
codice di procedura penale - disposizioni di attuazione
art. 104-bis, comma 1-bis e 1-quater, disp. att. cod. proc. pen.
La Corte ricorda l'evoluzione normativa che ha esteso la disciplina di tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali ai sequestri finalizzati alla confisca per sproporzione solo in epoca successiva ai sequestri oggetto del procedimento; pertanto tali disposizioni non erano applicabili al caso concreto al momento del sequestro.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che il ricorso avverso i provvedimenti di cui all'art.59, comma 9, d.lgs.159/2011 è ammissibile per tutti i motivi previsti dall'art.606, incluso il vizio di motivazione.
l. 17 ottobre 2017, n. 161
art. 31 (modifiche in tema di tutela dei terzi)
La legge ha esplicitamente esteso, in data successiva, la tutela dei terzi anche ai sequestri preventivi finalizzati alla confisca per sproporzione; la Corte utilizza questa ricostruzione per spiegare che il Tribunale aveva errato nell'applicare regole che non erano operative al tempo dei sequestri.
d.lgs. 30 maggio 2018, n. 21
Ha trasposto nel corpo delle disposizioni di attuazione alcune norme sulla tutela dei terzi già modificate dalla l.161/2017; la Corte cita l'evoluzione normativa per delimitare l'ambito di applicazione delle regole al tempo dei fatti.
Massime di principio
- Quando esiste un unico contratto di mandato fiduciario avente ad oggetto l'amministrazione di un patrimonio "in trust" nel suo complesso, il diritto al compenso del fiduciario si valuta sul valore complessivo della massa amministrata e non può essere disgiunto in base alla natura dei singoli beni conferiti.
- La sospensione o la risoluzione di un contratto in conseguenza di un sequestro non può essere automaticamente desunta dal fatto che l'amministratore giudiziario abbia assunto la carica di amministratore societario: occorre verifica probatoria specifica che l'amministratore giudiziario abbia effettivamente dichiarato di subentrare o di risolvere il contratto, o viceversa che il comportamento delle parti dimostri la perdurante efficacia del mandato.
- L'art.56, comma 2, d.lgs. n.159/2011 riconosce al terzo contraente la facoltà di mettere in mora l'amministratore giudiziario (con termine assegnato dal giudice); tale facoltà non costituisce un onere automatico la cui omissione determini di per sé conseguenze sfavorevoli per il terzo, salvo che la regola normativa o il comportamento delle parti non indichino altrimenti.
- Nelle impugnazioni relative agli stati passivi nelle procedure con misure di prevenzione, il ricorso previsto dall'art.59, comma 9, d.lgs.159/2011 consente il sindacato in Cassazione anche sui profili di motivazione (art.606 c.p.p.), a meno che altro non risulti specificamente limitato dalla norma applicabile al caso concreto.
- Per valutare la sussistenza del diritto al compenso di un fiduciario dopo un provvedimento di sequestro è determinante l'esame documentale e probatorio: comunicazioni o richieste dell'amministratore giudiziario alla fiduciaria per adempimenti fiscali/antiriciclaggio possono essere indizio rilevante della perdurante efficacia del mandato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39606/2024 del 29/10/2024
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39607/2024 del 29/10/2024
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39610/2024 del 29/10/2024
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39614/2024 del 29/10/2024
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39615/2024 del 29/10/2024
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39616/2024 del 29/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →