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Ordinanza

Ordinanza n. 177/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: regolamento e deliberazioni comunali concernenti l’utilizzo della sala del commiato comunale, la relativa convenzione, la modulistica e la determinazione del rimborso spese

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato il regolamento approvato dal Comune di Zone e le deliberazioni consiliari relative all’utilizzo della sala del commiato comunale da parte delle imprese di onoranze funebri. Ha dedotto, da un lato, che il Comune, consentendo tale utilizzo, eserciterebbe un’attività funebre; il TAR ha ritenuto allo stato dubbia tale censura, rilevando la distinzione tra sala del commiato e casa funeraria, istituti con funzioni differenti ai sensi dell’art. 67-bis della l.r. Lombardia n. 33/2009. Dall’altro lato, la ricorrente ha contestato che la sala del commiato comunale possieda i requisiti propri delle camere mortuarie previsti dalla normativa regionale, con implicazioni anche igienico-sanitarie.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto una verificazione affidata all’ATS di Brescia, la quale dovrà accertare, sulla base della documentazione già agli atti e di quella da richiedere al Comune, nonché mediante sopralluogo in contraddittorio con le parti, se la sala del commiato realizzata presso il Comune di Zone possieda tutti i requisiti previsti dall’art. 67-bis, comma 1, lett. m), della l.r. Lombardia n. 33/2009. Le parti dovranno essere avvisate del sopralluogo almeno tre giorni lavorativi prima. L’ATS dovrà depositare la relazione entro il 18 marzo 2026. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 25 marzo 2026, con riserva di definire il giudizio anche mediante sentenza in forma semplificata. Nessuna decisione di merito né regolazione delle spese risulta adottata.

Norme richiamate

  • art. 67-bis, comma 1, lett. m), l.r. Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33

    La disposizione regionale è indicata quale fonte dei requisiti che la sala del commiato deve possedere, inclusi i requisiti propri delle camere mortuarie, oggetto della verificazione istruttoria.

  • art. 67-bis, comma 1, lett. c), l.r. Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33

    La disposizione è richiamata per distinguere la casa funeraria dalla sala del commiato: la prima ha funzioni più articolate e può includere anche una sala del commiato.

Massime di principio

  • Quando la decisione sul possesso di requisiti tecnici e igienico-sanitari di una struttura pubblica richiede accertamenti specialistici, il giudice amministrativo può disporre una verificazione affidandola all’autorità sanitaria competente.
  • La sala del commiato e la casa funeraria sono istituti distinti: la casa funeraria svolge funzioni più articolate e può comprendere al proprio interno una sala del commiato, senza che l’utilizzo della sola sala del commiato implichi necessariamente l’esercizio di un’attività funebre da parte dell’ente pubblico.

Come è indicizzato

MaterieServizi cimiteriali e funebriIstruttoria processuale
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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