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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29760/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (medico)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una dirigente medica di una azienda sanitaria pubblica per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, derivante dalla mancata corresponsione della parte variabile dell’indennità di posizione aziendale nel periodo 1 aprile 2007-31 dicembre 2012. La lavoratrice lamentava che l’azienda non avesse adottato il provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi, procedura che condizionava la determinazione della retribuzione di posizione variabile. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello confermava, qualificando l’omissione come inadempimento dell’obbligo contrattuale gravante sulla P.A., escludendo l’impossibilità sopravvenuta e ritenendo corretta la liquidazione equitativa del danno, parametrata all’importo poi fissato dalla stessa azienda con successiva delibera. In Cassazione l’azienda sanitaria deduceva: (1) violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c. per omessa/erronea valutazione di deliberazioni che, a suo dire, avrebbero dimostrato l’avvenuto adempimento dell’obbligo organizzativo; (2) violazione della normativa contrattuale e del d.lgs. 165/2001 per erronea qualificazione della fattispecie come inadempimento contrattuale, sostenendo che graduazione e pesatura rientrassero nella discrezionalità organizzativa e che fosse stata effettuata una pesatura "pari a zero"; (3) violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. per censura della liquidazione equitativa del danno, ritenuta effettuata in assenza di prova certa della quantificazione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi: ha richiamato propri precedenti secondo cui, nella dirigenza medica del settore sanitario pubblico, la P.A. deve attivare e completare la procedura di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi nel rispetto di correttezza e buona fede; la violazione di tale obbligo legittima non a chiedere l’adempimento, ma il risarcimento del danno da perdita di chance di percepire la quota variabile della retribuzione di posizione; il danno può essere liquidato equitativamente, anche sulla base di parametri presuntivi e dell’importo poi deliberato dalla stessa amministrazione. Ha inoltre osservato che non erano stati adempiuti gli oneri di specifica indicazione e trascrizione ex art. 366 n. 6 c.p.c. rispetto alla deliberazione invocata e che la questione della compensatio lucri cum damno non era stata specificamente censurata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’azienda al pagamento delle spese e dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’azienda sanitaria. Ha confermato la sentenza di appello che aveva riconosciuto la responsabilità della P.A. per mancata attivazione e conclusione della procedura di graduazione delle funzioni dirigenziali e pesatura degli incarichi, qualificando il pregiudizio subito dalla dirigente come perdita di chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. La Corte ha ritenuto corretto il ricorso alla liquidazione equitativa del danno, nonché la ricostruzione della Corte territoriale circa l’assenza di un provvedimento valido di graduazione/pesatura. Ha inoltre rilevato la carenza di specificità del ricorso in ordine alle deliberazioni richiamate e alla questione della compensatio lucri cum damno. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    La mancata attivazione e conclusione della procedura di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi è stata ricondotta a inadempimento contrattuale della pubblica amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    Il dirigente deve allegare la fonte del diritto e l’inadempimento; il datore di lavoro pubblico deve provare i fatti estintivi, impeditivi o la non imputabilità dell’inadempimento.

  • art. 115 c.p.c.

    La ricorrente ha dedotto la violazione delle regole di valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta infondata anche per difetto di specificità.

  • art. 116 c.p.c.

    È stata invocata come norma sulla valutazione del materiale probatorio, ma la Corte ha escluso la fondatezza del motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro formale dei motivi per violazione di legge dedotti dalla ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione a vizi processuali o di motivazione della decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stato evocato dalla ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato un vizio motivazionale rilevante.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto non assolto l’onere di specifica indicazione e trascrizione del contenuto della delibera invocata nel ricorso.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno è stata ritenuta ammissibile in presenza di un pregiudizio non esattamente quantificabile.

  • art. 2056 c.c.

    È stata richiamata per il criterio di liquidazione del danno in materia aquiliana, utilizzato in via analogica/consequenziale nel caso concreto.

  • art. 1362 c.c.

    La ricorrente l’ha invocata per contestare l’interpretazione della disciplina collettiva; la censura è stata respinta.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato unitamente all’art. 1362 c.c. per l’interpretazione del quadro contrattuale collettivo.

  • art. 22 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di escludere l’inadempimento contrattuale della P.A.

  • art. 24 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto della disciplina del trattamento economico della dirigenza pubblica.

  • artt. 51, 52, 53, 54, 55 e 57, comma 4, c.c.n.l. 05.12.1996

    Richiamati come base della disciplina collettiva della retribuzione di posizione e degli incarichi dirigenziali.

  • artt. 26, 27, 35, 39 c.c.n.l. 08.06.2000

    Richiamati per la disciplina contrattuale della graduazione delle funzioni e della pesatura degli incarichi.

  • art. 24, comma 11, c.c.n.l. 03.11.2005

    Richiamato dalla ricorrente quale ulteriore fonte della disciplina collettiva applicabile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte vi fa rinvio per richiamare i precedenti di legittimità e la ricostruzione del quadro normativo e contrattuale.

  • art. 8, comma 2, l. reg. Sicilia n. 5/2009

    È stato richiamato per affermare il subentro delle ASP in tutti i rapporti attivi e passivi delle disciolte AUSL.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nella dirigenza medica del servizio sanitario pubblico, l’amministrazione è tenuta ad avviare e concludere la procedura di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi; tale obbligo non viene meno per il solo mancato rispetto di termini interni, per la mancata conclusione delle trattative o per criticità del fondo destinato alla quota variabile della retribuzione di posizione.
  • La violazione dell’obbligo di procedere alla graduazione e pesatura non dà luogo, di regola, a un’azione di adempimento, ma al risarcimento del danno da perdita di chance di percepire la componente variabile della retribuzione di posizione.
  • Ai fini dell’azione risarcitoria il dipendente deve allegare la fonte del diritto e l’inadempimento della controparte; grava invece sull’ente datore di lavoro la prova dei fatti estintivi, impeditivi o dell’assenza di imputabilità dell’inadempimento.
  • Il danno da perdita di chance può essere liquidato equitativamente, purché il giudice dia conto di una plausibile occasione perduta, del vantaggio ragionevolmente conseguibile e del nesso causale secondo regolarità causale, anche mediante presunzioni e criteri probabilistici.
  • In sede di legittimità la censura contro la liquidazione equitativa è ammissibile solo se manchi del tutto la giustificazione della stima, o se essa sia radicalmente contraddittoria o del tutto eccentrica rispetto ai dati di comune esperienza.
  • Chi contesta in cassazione la valutazione di una delibera o di un documento deve assolvere rigorosamente agli oneri di specifica indicazione e trascrizione imposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c.; in difetto, la censura è inammissibile o comunque non scrutinabile nel merito.
  • La questione della compensazione tra vantaggi e danno deve essere specificamente censurata in ricorso, altrimenti resta precluso il sindacato della Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNesso di causalità

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