Cassazione Penale, Ordinanza n. 05068/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per fatti consistiti in una minaccia e in un'aggressione nei confronti di un assistente capo della Polizia Penitenziaria. Nel ricorso si contestava la ritenuta responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato in modo non corretto la consistenza della minaccia e dell'aggressione e che non fosse stato adeguatamente considerato il fatto che la persona offesa non si era lasciata intimidire. La censura sosteneva anche che tale ultimo profilo non fosse stato valorizzato dal Tribunale e fosse stato introdotto solo in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato nella parte in cui riproponeva una questione già adeguatamente confutata dalla Corte di appello, la quale aveva evidenziato sia la consistenza della minaccia e dell'aggressione rivolte all'assistente capo della Polizia Penitenziaria, sia l'irrilevanza del fatto che questi non si fosse lasciato intimidire, tenuto conto della sua lunga esperienza lavorativa a contatto con i detenuti. È stata ritenuta manifestamente infondata anche la doglianza secondo cui tale elemento sarebbe stato valutato solo in appello, poiché la motivazione della sentenza impugnata costituiva risposta ai motivi di gravame. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e congruamente respinte dal giudice di merito è inammissibile se non si confronta effettivamente con la motivazione impugnata.
- Una doglianza è manifestamente infondata quando la sentenza di appello offre una risposta specifica ai motivi di gravame e chiarisce la rilevanza probatoria degli elementi contestati.
- Nella valutazione di una minaccia o aggressione, la mancata intimidazione della persona offesa può essere ritenuta irrilevante ove la motivazione valorizzi il contesto concreto e la specifica esperienza della vittima, purché tale apprezzamento sia logicamente motivato.
Come è indicizzato
Testo integrale
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