Cassazione Penale, Sentenza n. 20157/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello del 17/05/2023 che aveva confermato le condanne per estorsione aggravata dal metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) in danno dell'imprenditore Fabio Inzerillo. I motivi dedotti dagli imputati includevano: vizio di motivazione e travisamento della prova con particolare riferimento all'attendibilità della persona offesa e alla interpretazione delle intercettazioni; contestazione della qualificazione giuridica dei fatti (estorsione vs esercizio arbitrario); mancata considerazione di attenuanti (art. 114 e art. 62-bis c.p.) e incorrecta quantificazione della pena (art. 133 c.p.); illegittimità della confisca (art. 240-bis c.p.) per mancato accertamento reddituale. Le parti civili hanno impugnato la quantificazione delle spese di giudizio in appello, denunciando violazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022) e la violazione degli artt. 546 e parametri tariffari per la liquidazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli imputati (Di Maria e Meli), ritenendoli motivi non consentiti o aspecifici e reiterativi, con richiamo del principio che il travisamento della prova è rilevante solo se disarticola l'intero ragionamento probatorio. La valutazione di merito sulla credibilità della persona offesa e sulle intercettazioni è stata ritenuta correttamente svolta dalla corte territoriale: confermata la responsabilità per estorsione aggravata dal metodo mafioso, valorizzando l'arresto in flagranza (banconote della vittima) e gli elementi intercettati. Sono state ritenute legittime le motivazioni relative al diniego delle attenuanti e all'aumento di pena (inclusa la recidiva per Meli). Quanto alle censure delle parti civili sulla liquidazione delle spese di appello, la Cassazione ha accolto i ricorsi: ha annullato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese delle parti civili Inzerillo, Solidaria e S.O.S. Impresa, rinviando per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente in grado di appello e rimettendo a quest'ultimo anche la determinazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Ha inoltre condannato gli imputati al pagamento delle spese del procedimento di cassazione, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese processuali sostenute in cassazione dalla parte civile non ricorrente "Associazione Nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie \"Antonino Capponetto\""; ha altresì condannato in solido gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nella presente fase di legittimità dalle parti civili come liquidato in dispositivo.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
La circostanza aggravante del "metodo mafioso" può essere riferita anche senza prova di una specifica struttura associativa: rileva l'uso della forza intimidatrice collegata all'idea di potere di gruppo e la capacità concreta di influire sulla vittima (guardiania del cantiere), giustificando l'aggravante
art. 629 cod. pen. (estorsione)
I fatti sono stati qualificati come estorsione; la corte ha ritenuto provato il vincolo estorsivo mediante dichiarazioni della vittima, intercettazioni e l'arresto in flagranza con i proventi
art. 240-bis cod. pen.
La confisca degli elementi patrimoniali può essere disposta se non risulta giustificata la provenienza lecita rispetto agli accertamenti; la cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sullo sperequamento reddituale, respingendo l'impugnazione sull'autovettura
art. 114 cod. pen.
L'attenuante speciale contestata (per contributo marginale) può essere negata se il giudice di merito ritiene provato un ruolo attivo e determinante nell'evento criminoso
art. 62-bis cod. pen.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere escluse anche per uno stato di incensuratezza se il giudice di merito rileva una personalità negativa desumibile dalla gravita e dalla modalità del reato
art. 133 cod. pen.
La determinazione della pena entro i limiti edittali spetta al giudice di merito e la Cassazione sindaca la correttezza logico-giuridica della motivazione, non la congruità numerica se la motivazione risulta adeguata
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Riferita alla possibilità di applicare misure cautelari o provvedimenti patrimoniali correlati al processo; la confisca collegata ai reati procedurali è stata valutata sul presupposto di sproporzione reddituale
art. 581 comma 1 e art. 591 cod. proc. pen.
Richiamati in ordine ai requisiti di specificità dei motivi di ricorso per cassazione: i ricorsi vaghi, ripetitivi o non specifici sono inammissibili
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Il vizio di travisamento della prova rileva solo se l'errore sulle evidenze dimostrative inficia l'intero impianto probatorio, non per una mera alternativa interpretativa
art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità dei ricorsi degli imputati comporta la condanna alle spese del procedimento di cassazione ed eventuale sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende
art. 622 cod. proc. pen.
Norma sul rinvio per nuova valutazione a seguito di annullamento parziale della sentenza; applicata per rinviare la determinazione delle spese delle parti civili al giudice civile competente
D.M. 55/2014 (mod. D.M. 147/2022)
art. 12 commi 1 e 2 D.M. 55/2014
I criteri tariffari e i minimi inderogabili devono essere richiamati e, almeno sommariamente, indicati dal giudice che liquida le spese della parte civile; omessa indicazione rende illegittima la liquidazione e giustifica accoglimento del ricorso
art. 546 cod. proc. pen.
Usata per censurare la motivazione della liquidazione delle spese: la Corte ha ricordato che il giudice d'appello deve indicare i criteri di determinazione anche sommariamente
Massime di principio
- I motivi di cassazione devono essere specifici e non reiterativi: censure generiche o una mera diversa lettura delle prove sono inammissibili
- Il vizio di travisamento della prova attivabile in Cassazione richiede che l'errore indicato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, non una semplice interpretazione alternativa
- La valutazione della credibilità della persona offesa e l'apprezzamento delle intercettazioni sono in larga misura affidati al giudice di merito e difficilmente rivedibili in sede di legittimità salvo vizi logico-giuridici macroscopici
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche senza prova di una struttura associativa formale, quando emerga l'uso di una forza intimidatrice collegata all'idea di potere di gruppo e la capacità di controllo sul territorio (es. guardiania di un cantiere)
- La quantificazione delle spese a favore delle parti civili deve rispettare i parametri tariffari (D.M. 55/2014 e modifiche): la motivazione della liquidazione deve indicare almeno sommariamente i criteri adottati, altrimenti la decisione è annullabile
- Le statuizioni provvisionali in materia di risarcimento pronunciate in sentenza non sono normalmente impugnabili in Cassazione poiché sono suscettibili di modificazione nella liquidazione definitiva
- L'inammissibilità del ricorso comporta sanzioni economiche (spese di procedimento e possibile somma alla Cassa delle Ammende) e la condanna in solido al ristoro delle spese di controparte in Cassazione
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