Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29236/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso del 90% dell'IRPEF versata per gli anni 1990-1992, proposta da un soggetto residente in area colpita dal sisma del dicembre 1990 in Sicilia, ai sensi della normativa agevolativa di cui all'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002. Dopo il diniego amministrativo, il contribuente aveva ottenuto in giudizio il riconoscimento integrale del diritto al rimborso con sentenza passata in giudicato. L'Agenzia delle Entrate aveva però corrisposto solo il 50% delle somme, richiamando la disciplina sopravvenuta dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato. In sede di ottemperanza, il giudice tributario aveva ritenuto legittima la limitazione al 50% e rigettato la domanda di esecuzione integrale. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, sostenendo che la riduzione percentuale non fosse applicabile ai rimborsi già consacrati da sentenza irrevocabile e che il giudice dell'ottemperanza dovesse assicurare l'integrale attuazione del giudicato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito l'orientamento secondo cui la disciplina sopravvenuta sui limiti di spesa e sulla riduzione percentuale del 50% incide sulle modalità e sui tempi di effettuazione dei rimborsi, ma non sul diritto sostanziale al rimborso già definitivamente accertato. In caso di giudizio di ottemperanza, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi e, se necessario, attivare le procedure di contabilità pubblica previste per dare completa esecuzione al giudicato, anche mediante commissario ad acta e ordine di pagamento in conto sospeso. Poiché la sentenza impugnata aveva invece considerato legittima la falcidia del credito accertato, la Cassazione l'ha cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in funzione di giudice dell'ottemperanza, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge processuale.

  • art. 9, comma 17, L. n. 289/2002

    costituisce il fondamento del beneficio fiscale connesso agli eventi sismici in Sicilia del 1990.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190/2014

    la disposizione disciplina le modalità di erogazione dei rimborsi entro i limiti delle risorse stanziate; non incide sul diritto sostanziale già accertato con sentenza passata in giudicato.

  • art. 16-octies D.L. n. 91/2017, conv. in L. n. 123/2017

    ha modificato la disciplina dei rimborsi, prevedendo la riduzione percentuale del 50% in caso di insufficienza delle risorse; la Corte lo interpreta come norma procedimentale/esecutiva, non sostanziale.

  • art. 29 D.L. n. 162/2019

    è richiamato come ulteriore modifica della disciplina dei rimborsi, sempre nel quadro delle modalità di attuazione del credito restitutorio.

  • art. 70 d.lgs. n. 546/1992

    individua il giudizio tributario di ottemperanza nel quale il giudice deve assicurare la completa esecuzione del giudicato.

  • art. 1, Protocollo n. 1 CEDU

    è richiamato per affermare che la disciplina dei rimborsi va letta in modo conforme al principio del giusto equilibrio tra interesse pubblico e tutela del credito patrimoniale del contribuente.

Massime di principio

  • Le norme che introducono limiti quantitativi o percentuali ai rimborsi fiscali per ragioni di finanza pubblica, quando riferite a crediti già definitivamente accertati, regolano le modalità di esecuzione del pagamento e non estinguono né riducono il diritto sostanziale del contribuente.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un credito restitutorio riconosciuto con giudicato, il giudice deve verificare la capienza dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, attivare gli strumenti di contabilità pubblica necessari a garantire l'integrale attuazione della decisione, senza ritenere definitivamente soddisfatto il creditore per il solo pagamento parziale.
  • La disciplina sopravvenuta sui rimborsi fiscali da eventi calamitosi non può essere interpretata come una falcidia del credito patrimoniale giudizialmente accertato, dovendo essere letta in modo costituzionalmente e convenzionalmente orientato, in coerenza con il principio del giusto equilibrio.
  • L'eventuale insufficienza delle risorse stanziate può incidere sul procedimento di pagamento e sulla tempistica dell'esecuzione, ma non è di per sé idonea a trasformare il rimborso riconosciuto in un diritto definitivamente dimezzato.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.