Sentenza n. 293/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento dell’avviso prot. 2789 del 5 agosto 2025, pubblicato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Alessandria, con cui è stata disposta la ripubblicazione delle graduatorie GPS di sostegno I fascia, classe di concorso ADSS, nonché del relativo elenco allegato, nella parte in cui non è stato inserito il nominativo dell’odierna ricorrente, sebbene beneficiaria di riserva ex art. 1, comma 9-bis, del Decreto-Legge n. 44 del 22 aprile 2023. Dell’avviso urgente, pubblicato in data 4 agosto 2025 e visionabile dal sito dell’Ufficio Scolastico di Alessandria, con cui è stato disposto di non tenere conto delle precedenti graduatorie pubblicate con nota U.0002678 del 31 luglio 2025, in cui era inserito il nominativo dell’odierna ricorrente; del provvedimento implicito di revoca dell’assegnazione di incarico presso l'I.I.S. Guido Parodi di Aqui Terme (AL), assegnato alla docente con comunicazione personale del 1° agosto 2025; del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 26 del 19 febbraio 2025, recante la Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell’Istruzione e del Merito 16 maggio 2024, n. 88, nella parte in cui non richiama i casi di applicazione della riserva di cui all’art. 12, comma 14, dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 88 del 16 maggio 2024; per quanto occorrer possa, della circolare n. 157048 del 9 luglio 2025, nella parte in cui non prevede espressamente l'applicazione della riserva di cui all'art. 12, comma 14 dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 88 del 16 maggio 2024 anche nel caso dei docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo; - di ogni atto presupposto, connesso o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ripubblicazione delle graduatorie GPS di sostegno e conseguente esclusione della ricorrente, nonché revoca implicita dell’assegnazione di un incarico a tempo determinato finalizzato all’immissione in ruolo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente era stata inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze con un determinato punteggio e, in applicazione della riserva prevista per chi ha svolto il servizio civile universale, aveva ricevuto e accettato una proposta di nomina presso un istituto scolastico. Dopo un avviso urgente di sospensione degli esiti e la successiva ripubblicazione delle graduatorie, il suo nominativo era stato escluso, con conseguente revoca di fatto dell’incarico. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 1, comma 9-bis, d.l. n. 44/2023 e dell’art. 12, comma 14, dell’ordinanza ministeriale n. 88/2024, nonché del principio dell’unicità della graduatoria, sostenendo di avere diritto alla preferenza derivante dalla riserva anche rispetto a docenti con punteggio superiore; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e carenza di motivazione, ingiustizia manifesta, illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento. Sono stati inoltre formalmente impugnati il decreto ministeriale n. 26/2025 e la circolare ministeriale n. 157048/2025, nella parte in cui non avrebbero previsto l’applicazione della riserva agli elenchi aggiuntivi GPS, ma senza specifici motivi rivolti contro tali atti generali.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata e ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario competente per territorio. Ha ritenuto che le controversie relative alla formazione, gestione e modificazione delle graduatorie provinciali per le supplenze non riguardino procedure concorsuali e non implichino valutazioni discrezionali o comparazioni finalizzate all’individuazione di vincitori, ma l’inserimento progressivo di soggetti in possesso di determinati requisiti. La posizione azionata è quindi un diritto soggettivo, rispetto al quale l’amministrazione opera con i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. La mera formale impugnazione di atti generali ministeriali non sposta la giurisdizione, poiché contro tali atti non sono stati articolati specifici motivi; la giurisdizione va determinata in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla prospettazione formale della domanda. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sono sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del codice del processo amministrativo per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 1, comma 9-bis, d.l. n. 44/2023
La ricorrente lo invoca quale fonte della riserva a favore dei docenti che abbiano svolto il servizio civile universale; il TAR non esamina nel merito la relativa censura per difetto di giurisdizione.
art. 12, comma 14, O.M. n. 88/2024
La ricorrente lo invoca quale disciplina della riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze; il TAR non ne valuta l’applicazione sostanziale.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Gli atti di formazione e gestione delle graduatorie provinciali per le supplenze sono ricondotti alle determinazioni assunte dall’amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato, rispetto alle quali vengono in rilievo diritti soggettivi.
art. 11 c.p.a.
il giudizio potrà essere riassunto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a., fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda giudiziale.
Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
Massime di principio
- Le controversie concernenti la formazione, l’aggiornamento e la gestione delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente appartengono, di regola, alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché tali attività non costituiscono procedure concorsuali e non implicano valutazioni discrezionali o comparazioni per l’individuazione di vincitori.
- La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, individuato considerando la concreta domanda e la causa petendi, non sulla base della qualificazione formale prospettata dalla parte o della mera indicazione di atti amministrativi generali.
- La formale impugnazione di un atto generale o regolamentare di un’amministrazione centrale non radica la giurisdizione amministrativa quando non siano articolate specifiche censure contro quell’atto e la controversia riguardi sostanzialmente la posizione individuale nella graduatoria.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la controversia può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 405/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 406/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 408/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 409/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 410/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 411/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →