Cassazione Civile, Ordinanza n. 00492/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata di una procedura fallimentare durata dal 1999 al 2020. La Corte d’Appello, in sede di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, aveva rideterminato gli indennizzi dovuti a più creditori e agli eredi di un creditore deceduto, nonché le spese processuali. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di valutare unitariamente, ai fini della liquidazione delle spese, questa procedura e un altro procedimento di equa riparazione promosso dallo stesso difensore per altri creditori della medesima procedura fallimentare, richiamando il tema dell’abuso del processo; 2) violazione del D.M. n. 55/2014, art. 5, per avere la Corte territoriale determinato lo scaglione tariffario sulle somme domandate anziché su quelle effettivamente attribuite, con conseguente errata liquidazione dei compensi professionali. In subordine, il Ministero chiedeva, ove si fosse ritenuta la valutazione unitaria dei due procedimenti, una diversa collocazione nello scaglione tariffario.
La decisione
La Cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo che la riunione o valutazione unitaria di procedimenti connessi rientri nel potere discrezionale del giudice di merito e che, nel caso concreto, non fosse stata neppure allegata una situazione idonea a far emergere un abusivo frazionamento del credito. Ha invece accolto nei limiti di ragione il secondo motivo: ha escluso la valutazione unitaria delle due procedure di opposizione, ma ha ritenuto erronea la determinazione dello scaglione tariffario, che doveva essere individuato in base agli indennizzi effettivamente riconosciuti nel procedimento e non a quelli inizialmente pretesi. Cassato il decreto impugnato sul punto, la Corte ha deciso nel merito rideterminando i compensi dell’opposizione in euro 2.100,00 complessivi per l’intero, oltre accessori, fermo il rimborso di euro 27,00 per la fase monitoria, la compensazione per 2/3 e la condanna del Ministero al residuo 1/3. Le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
opposizione ex art. 5 ter L. 89/2001
disciplina il rimedio oppositivo avverso il decreto di liquidazione dell’equa riparazione.
art. 2-bis L. 24 marzo 2001, n. 89
incrementare ex art. 2 bis della L. n. 89/2001
richiamato dalle parti per la determinazione dell’indennizzo da irragionevole durata del processo.
art. 112 c.p.c.
violazione dell'art. 112 c.p.c.
la censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché la scelta di riunire o non riunire procedimenti connessi è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma primo n. 4) c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma primo n. 3) c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 5, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
art. 5 comma 1 del D.M. n. 55/2014
lo scaglione tariffario va individuato in base al valore effettivamente attribuito alla parte, non sulla somma originariamente domandata.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tabella 12
tariffa 12 allegata al D.M. n. 55/2014
per i giudizi di equa riparazione conseguenti ad opposizione, il compenso va calcolato nello scaglione corrispondente al valore effettivo della controversia.
D.M. 13 agosto 2022, n. 147
come modificato dal D.M. n.147/2022
applicato come modificativo dei parametri forensi vigenti.
art. 4, comma 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
ex art. 4 comma 2° del D.M. n. 55/2014
consente l’aumento dei compensi quando la difesa riguarda più soggetti aventi la medesima posizione processuale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis. 1 c.p.c.
norma processuale sulla trattazione camerale in Cassazione.
Massime di principio
- La decisione di riunire o valutare unitariamente procedimenti connessi appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e, di regola, non integra violazione dell’art. 112 c.p.c. né causa di nullità deducibile in cassazione.
- Non è configurabile un abusivo frazionamento del credito in difetto di allegazione e prova che i creditori abbiano agito originariamente congiuntamente e che le singole iniziative giudiziarie presentassero identità di fatti e questioni tali da rendere ingiustificata la separatezza delle domande.
- Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, il valore della causa deve essere determinato in base al contenuto economico effettivamente riconosciuto alla parte vittoriosa e non sulla base dell’importo inizialmente domandato.
- Quando la liquidazione delle spese è solo parzialmente impugnata, restano fermi i capi non investiti dal ricorso, inclusi l’esclusione di singole fasi e la compensazione già disposta.
- Se una difesa riguarda più soggetti con identica posizione processuale, è possibile l’aumento del compenso secondo i parametri forensi, ma sempre partendo dal corretto scaglione di valore della controversia.
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