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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7442/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 24/07/2023 del Tribunale di Salerno che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Vallo della Lucania del 14/03/2023. Il sequestro riguardava presunte indebite compensazioni e reati tributari e connessi (artt. 81, 110, 483, 453, 459 c.p.; 76 d.P.R. 445/2000; 27 d.lgs. 239/2010; 10‑quater d.lgs. 74/2000) per operazioni dal 16/04/2021 al 20/08/2021. Motivi di ricorso: incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 74/2000 (domicilio fiscale della società e residenza dell'intermediario in Latina), mancanza di motivazione sul fumus e sul periculum e carenza di indagini verso il ricorrente (si contesta che il credito di imposta contestato di euro 50.819,50 sia appena sopra la soglia di rilevanza penale), omissione di motivazione circa la sussistenza del reato di falso (art. 483 c.p.) in relazione alla documentazione sui corsi di formazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi generici e manifestamente infondati. Principali argomenti della decisione: il ricorso contro provvedimenti di sequestro è ammesso in cassazione solo per violazione di legge (non per vizi ordinari della motivazione), salvo che la motivazione sia radicalmente carente; nel caso concreto non è ravvisata violazione di legge né motivazione apparente. Il Tribunale del riesame aveva motivato adeguatamente la sussistenza del fumus e del periculum (indebite compensazioni per euro 50.819,50, fatture da soggetto privo di struttura operativa, assenza di giustificazioni sull'effettività delle prestazioni) e aveva correttamente escluso l'interesse della AGM alla impugnazione poiché il sequestro era stato eseguito solo nei confronti di Cartella Manuel. L'eccezione di incompetenza territoriale è stata ritenuta infondata in quanto la competenza è stata determinata per connessione (art. 16 c.p.p.) con l'associazione contestata a Vallo della Lucania. L'omessa motivazione sul reato di falso non è stata considerata decisiva rispetto al sequestro fondato sul fumus del reato fiscale. Condanna ai contributi per Cassa delle Ammende e alle spese del procedimento (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. 74/2000

    La norma individua la competenza territoriale per i reati tributari nel luogo del domicilio fiscale; il ricorrente ha invocato questa norma per sostenere incompetenza territoriale, ma la Corte ha ritenuto che la competenza sia stata correttamente fissata per connessione all'art. 16 c.p.p.

  • art. 16 c.p.p.

    Usata dalla Corte per giustificare la determinazione della competenza dove operava l'associazione criminale (Vallo della Lucania) in ragione della connessione tra i reati.

  • art. 483 c.p.

    Il reato di falso era contestato; la Corte ha rilevato che l'eventuale omissione di motivazione su questo capo non era decisiva poiché il sequestro era comunque sorretto dal fumus del reato fiscale.

  • art. 606, comma 1, lett. e c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di cassazione per le ordinanze di sequestro; la Corte ricorda che il ricorso in cassazione è ammesso per violazione di legge e per vizi motivazionali solo se tali da rendere del tutto incomprensibile il ragionamento giudiziario.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende per ricorsi inammissibili.

  • d.P.R. 445/2000, d.lgs. 239/2010, art. 10‑quater d.lgs. 74/2000

    Norme richiamate fra i reati o profili contestati nell'ipotesi di reato; nel provvedimento sono menzionate come parte della imputazione provvisoria, ma la decisione di inammissibilità non entra nel merito del loro accertamento.

Massime di principio

  • Il ricorso in cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo o probatorio è ammissibile prevalentemente per violazione di legge; i rilievi meramente motivazionali o di fatto sono in genere inammissibili, salvo che la motivazione sia talmente carente da risultare incomprensibile.
  • Per i reati tributari la competenza territoriale ordinaria si determina per domicilio fiscale (art. 18 d.lgs. 74/2000), ma può essere derogata quando sussiste connessione con delitti commessi in altra circoscrizione: bisogna valutare se il reato fiscale è funzionalmente collegato ad altre fattispecie.
  • L'interesse ad impugnare il sequestro è condizione di ammissibilità: se il provvedimento non è stato eseguito nei confronti di un soggetto (o non ha inciso concretamente sul suo patrimonio), può mancare l'interesse dell'impugnante.
  • Nelle impugnazioni contro sequestri il giudice valuta fumus e periculum; per contrastare efficacemente un sequestro occorrono argomentazioni specifiche e prove che contraddicano i presupposti del provvedimento (non contestazioni generiche).
  • L'assenza di motivazione su un capo di imputazione non è automaticamente decisiva se il provvedimento è sorretto da motivazioni adeguate su altri reati fondanti il sequestro.
  • Se si contesta la competenza territoriale o la sussistenza del fumus, è importante proporre censure precise e documentate; censure generiche sulla motivazione sono normalmente dichiarate inammissibili.

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