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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14796/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui un Comune contestava l'omessa denuncia dell'ICI per l'anno 2009, relativa a un terreno edificabile pervenuto alla contribuente in eredità nel 2010. In primo grado e in appello la pretesa impositiva è stata confermata. La sentenza d'appello ha ritenuto, da un lato, che il Comune non fosse decaduto dal potere di accertamento perché la notifica dell'atto del 24 dicembre 2015 era tempestiva; dall'altro, che la doglianza sulla valutazione del terreno fosse stata introdotta tardivamente solo con memoria illustrativa. In cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: 1) violazione della disciplina sulla decadenza dell'accertamento ICI, sostenendo che la notifica fosse tardiva; 2) omesso esame sul mancato deposito della deliberazione della Giunta comunale del 7 marzo 2007 n. 48, che avrebbe impedito la corretta valutazione del terreno; 3) dedotta violazione degli artt. 53, 97 e 112 Cost.; 4) dedotta falsa dichiarazione del funzionario comunale sulla pubblicazione della delibera sul sito istituzionale, con riferimento alla mancata trasmissione degli atti alla Procura. Il Comune è rimasto intimato in cassazione.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo ritenendolo infondato: in tema di ICI, nel caso di omessa dichiarazione il termine quinquennale di decadenza per l'accertamento decorre dal secondo anno successivo a quello d'imposta; per l'anno 2009 il termine scadeva il 31 dicembre 2015, sicché la notifica del 24 dicembre 2015 era tempestiva. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati inammissibili: il secondo perché la censura investiva una questione già coperta da giudicato interno e, comunque, non dedotta validamente con motivi aggiunti nel processo tributario; inoltre operava la preclusione da doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Il terzo è stato dichiarato inammissibile perché la violazione di norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo ex art. 360 c.p.c., dovendo essere fatta valere tramite questione di legittimità costituzionale della norma applicata. Il quarto è stato dichiarato inammissibile perché non era stato indicato quando e come la questione fosse stata dedotta nei precedenti gradi di merito e, comunque, non era pertinente rispetto alla ratio decidendi, poiché l'asserita falsità sulla pubblicazione della delibera non incideva sulla validità dell'atto impositivo per l'anno contestato. Il ricorso è stato dunque integralmente rigettato; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la decadenza dell'accertamento ICI; la Corte ha ricondotto la questione al termine di decadenza previsto dalla disciplina sui tributi locali.

  • art. 1, commi 161 e 173, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    "Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"

    La Corte ha affermato che la norma unifica la disciplina degli accertamenti dei tributi locali e che, in caso di omessa dichiarazione ICI, il termine quinquennale decorre dal secondo anno successivo a quello d'imposta.

  • art. 10, commi 2 e 4, d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504

    Usato come riferimento per distinguere tra omesso versamento e omessa dichiarazione ai fini del dies a quo del termine di decadenza dell'accertamento ICI.

  • art. 24, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    I motivi aggiunti nel processo tributario sono ammissibili solo se resi necessari dal deposito di documenti non conosciuti dalle altre parti o per ordine della commissione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La sola denuncia di violazione di norme costituzionali non è proponibile direttamente come motivo di ricorso per cassazione; occorre far valere l'eventuale contrasto tramite questione di legittimità costituzionale della norma applicata.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    Nelle ipotesi di doppia conforme preclude il sindacato in cassazione sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., se non sono indicate differenti ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • artt. 324 e 329 c.p.c.

    La mancata impugnazione di una statuizione autonoma determina giudicato interno; non basta contestare mere argomentazioni o presupposti di fatto non autonomi.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi non hanno attinenza specifica al decisum della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso che la sola violazione costituzionale possa essere dedotta direttamente come motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non autonomamente azionabile come motivo diretto di ricorso per cassazione.

  • art. 112 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di corretta deduzione e pertinenza.

  • art. 124, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pubblicazione delle delibere comunali.

  • art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 39

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pubblicazione delle delibere comunali.

  • art. 331, n. 4, c.p.p.

    Norma richiamata verosimilmente per errore; la censura è stata comunque dichiarata inammissibile e ritenuta non pertinente rispetto alla decisione impugnata.

Massime di principio

  • In tema di ICI, ai fini della decadenza dall'accertamento per omessa dichiarazione, il termine quinquennale decorre dal secondo anno successivo a quello d'imposta, poiché il primo anno utile è quello entro cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
  • Nel processo tributario il contribuente deve dedurre specificamente nel ricorso introduttivo i vizi dell'atto impugnato; nuove contestazioni sono proponibili solo nei ristretti limiti dei motivi aggiunti ex art. 24 d.lgs. 546/1992, e solo quando siano rese necessarie da documenti non conosciuti o da ordine della commissione.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione se il ricorrente non indica le differenti rationes di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La violazione di norme costituzionali non può essere dedotta in cassazione come vizio autonomo di legittimità, dovendo essere veicolata attraverso l'impugnazione della norma ordinaria applicata e, se del caso, mediante questione di legittimità costituzionale.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non è specificamente attinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata oppure se introduce questioni nuove non trattate nei precedenti gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicatoOnere della prova

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