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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42559/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 14/04/2015 (divenuta irrevocabile il 06/05/2015) per la intervenuta recidiva delittuosa nel quinquennio, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la revoca era già stata in precedenza denegata dal giudice dell'esecuzione e richiamando i principi della Sez. U. n. 37345 del 23/04/2015 (Longo) relativi alla revoca per illegittimità del beneficio ab origine (art. 168, terzo comma). La Corte ha però rilevato che la revoca odierna si fonda su diversa fattispecie (art. 168, primo comma, n. 1) per fatto sopravvenuto: la commissione di un nuovo delitto sanzionato con pena detentiva durante il termine di sospensione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto applicabile, per la causa di revoca valutata, il principio secondo cui la revoca per commissione di nuovo reato durante il termine di sospensione è automatica e obbligatoria (sede propria: giudice dell'esecuzione), distinto dalla disciplina applicabile alle revoche per illegittimità originaria del beneficio. Inoltre la Corte ha osservato che il giudicato esecutivo sulla precedente decisione copre solo le questioni effettivamente decise e non questioni solo deducibili. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e per profili di colpa correlati all'impugnazione irrituale.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    art. 168, primo comma, n. 1) e art. 168, terzo comma

    La Corte distingue tra la revoca per illegittimità originaria (art. 168, terzo comma), cui si applicano i principi della Sez. U. n. 37345/2015, e la revoca per fatto sopravvenuto (art. 168, primo comma, n. 1) — quest'ultima è automatica/obbligatoria quando il condannato commette un nuovo delitto sanzionato con pena detentiva durante il periodo di sospensione; la sede per disporla è il giudice dell'esecuzione.

  • art. 164 cod. pen.

    art. 164, comma quarto, cod. pen.

    Riferita dalla Sez. U. n. 37345/2015: la sospensione condizionale non può essere concessa in presenza di cause ostative; se tali cause non erano documentalmente note al giudice della cognizione il giudice dell'esecuzione può intervenire acquisendo il fascicolo.

  • Sez. U. n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)

    Sez. U. n. 37345 del 23/04/2015

    Principio limitato alla fattispecie di revoca per illegittima concessione originaria del beneficio: il giudice dell'esecuzione può revocare quando cause ostative non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, previa acquisizione del fascicolo.

  • Sez. 1, n. 19894 del 08/02/2022 (Farina)

    Sez. 1, n. 19894 del 08/02/2022

    Conferma che la revoca per commissione di altro delitto durante il periodo di sospensione è ex lege, obbligatoria e automatica; la competenza è del giudice dell'esecuzione.

  • Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020 (Paviglianiti)

    Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020

    Stabilisce che il giudicato esecutivo copre soltanto le questioni effettivamente dedotte ed esaminate nella precedente decisione e non quelle solo deducibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorso dichiarato inammissibile e l'eventuale condanna alla Cassa delle ammende per impugnazioni irrituali; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Corte cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata a fondamento della possibilità di condannare alla Cassa delle ammende per profili di colpa connessi all'impugnazione irrituale.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale per commissione di un nuovo delitto durante il termine di sospensione (art. 168, primo comma, n. 1) è automatica/obbligatoria e va disposta dal giudice dell'esecuzione.
  • I principi della Sez. U. n. 37345/2015 si applicano soltanto alle ipotesi di revoca fondate su illegittima concessione originaria del beneficio (art. 168, terzo comma), non alle revoche per fatti sopravvenuti.
  • Una precedente decisione del giudice dell'esecuzione vincola solo sulle questioni effettivamente decise; non impedisce automatiche revoche basate su fatti nuovi non oggetto della precedente decisione.
  • In Cassazione i ricorsi manifestamente infondati o irrimediabilmente viziati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e a somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Se si intende contestare la legittimità originaria della concessione del beneficio occorre incardinare l'azione sulla corretta norma (art. 168, terzo comma) e fornire documentazione che dimostri l'esistenza di cause ostative non note al giudice della cognizione.

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