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Sentenza

Sentenza del 18/09/2015 n. 18375 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società chiedeva il rimborso di somme versate in eccedenza a titolo di IRPEF e ILOR per il 1997, sostenendo che una perdita su crediti, erroneamente dedotta nel 1995 anziché nell'esercizio di competenza, avrebbe dovuto essere riconosciuta nel 1997. L'istanza di rimborso era stata respinta mediante silenzio-rifiuto. La contribuente denunciava omessa pronuncia, contraddittorietà della sentenza e violazione della disciplina sul condono fiscale e sulla corretta imputazione temporale dei componenti negativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la definizione agevolata della lite relativa al 1995, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002, avesse estinto e novato il rapporto tributario controverso, precludendo il recupero delle somme già versate in relazione al medesimo rapporto. L'eccezione opera salvo il caso, non ricorrente nella fattispecie, di totale soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nel giudizio di merito. Poiché la detrazione contestata nel 1995 era la stessa componente negativa della quale la società chiedeva il riconoscimento nel 1997, non spettava alcun rimborso. La società è stata inoltre condannata alle spese, liquidate in 4.000 euro per compensi, oltre spese forfetarie del 15% e spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge 27 giugno 2002, n. 289, art. 16

    In tema di condono fiscale, il recupero delle maggiori somme versate anteriormente alla definizione agevolata della lite e relative al medesimo rapporto tributario non è consentito, salvo il caso eccezionale di totale soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nel giudizio di merito.

    La definizione agevolata della lite produce una novazione del rapporto tributario controverso ed estingue i reciproci debiti e crediti tra contribuente e Amministrazione. Pertanto, non è normalmente possibile chiedere successivamente il rimborso di somme collegate alla medesima pretesa fiscale.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 52 e seguenti

    Le disposizioni sono richiamate dalla contribuente in relazione alla determinazione del reddito d'impresa e alla deducibilità dei componenti negativi, ma la Corte non le applica in modo favorevole alla società poiché la preclusione derivante dal condono rende irrilevante la rivalutazione della corretta imputazione temporale.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 127 e 163

    Le norme sono invocate per sostenere il divieto di doppia imposizione e la corretta imputazione del reddito, ma la Corte ritiene che tali argomenti non consentano di superare gli effetti estintivi e preclusivi della definizione agevolata della lite.

Massime di principio

  • La definizione agevolata di una controversia fiscale normalmente chiude definitivamente il rapporto tributario oggetto della lite, impedendo di chiedere in seguito rimborsi o restituzioni relativi alle stesse somme o alla stessa pretesa.
  • Anche se la definizione del primo periodo d'imposta può produrre effetti economici sfavorevoli o apparire come una duplicazione d'imposta rispetto a un periodo successivo, ciò non basta a ottenere il rimborso quando le due questioni riguardano il medesimo componente reddituale già contestato.
  • Prima di aderire a un condono o definire una lite occorre verificare gli effetti sui periodi d'imposta collegati e sulle eventuali deduzioni o variazioni temporali, poiché la definizione può precludere successive pretese restitutorie.
  • L'eccezione al divieto di rimborso è limitata al caso in cui l'Amministrazione finanziaria sia risultata totalmente soccombente nel giudizio di merito, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.
  • Il principio di corretta competenza e il divieto di doppia imposizione non prevalgono automaticamente sugli effetti di una definizione agevolata perfezionata: la tutela dipende dal contenuto concreto della lite definita e dalla coincidenza tra la pretesa definita e il rimborso richiesto.

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