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Circolare

Circolare numero 62 del 08-04-2016

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori del Turismo e Servizi (Fe.N.A.L.Tu.S.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 25 gennaio 2016 con la Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori del Turismo e Servizi (Fe.N.A.L.Tu.S.) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni. Vengono riepilogati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio e di trasmissione, la decorrenza di deleghe e revoche, la misura del contributo, i costi del servizio e le clausole di esonero da responsabilità. Sono inoltre indicati il codice INPS attribuito all’Organizzazione e le istruzioni contabili con i conti da utilizzare per la rilevazione delle trattenute e dei pagamenti.

Convenzione INPS-Fe.N.A.L.Tu.S. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-Fe.N.A.L.Tu.S. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare comunica la sottoscrizione, in data 25 gennaio 2016, della convenzione con la Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori del Turismo e Servizi (Fe.N.A.L.Tu.S.) per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni. La convenzione, approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014, ha validità fino al 31 dicembre 2017 e l’eventuale richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Ambito soggettivo di applicazione

L’articolo 1 della convenzione individua i pensionati legittimati a rilasciare la delega. In base all’articolo 23-octies della legge n. 485/72, possono aderire i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS. Per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, la facoltà è riconosciuta anche ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.

Resta esclusa l’applicazione ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché la normativa richiamata si riferisce espressamente alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Rilascio della delega

La delega deve essere rilasciata utilizzando il testo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati:

  • la misura del contributo sindacale;
  • le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03.

La delega deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e deve riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Decorrenza della delega e trasmissione dei dati

L’articolo 4 disciplina la decorrenza degli effetti della delega. Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico. I dati della delega vengono trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.

Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, essa produce effetti:

  • dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
  • per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

L’Organizzazione sindacale deve inviare i dati della delega all’INPS in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto e deve trasmettere in formato digitale la delega acquisita, conservando sempre l’originale firmato.

Revoca della delega

L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega alla riscossione della quota associativa; l’Istituto provvede alla lavorazione della richiesta nel più breve tempo possibile.

Nel caso in cui pervenga una nuova delega su una prestazione già gravata da delega in favore di altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti soltanto se preceduta dalla revoca della delega esistente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, inclusa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono le seguenti:

  • 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non eccedenti il doppio di tale misura;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, spese e costi del servizio

Gli articoli 6 e 7 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari, con adempimenti previsti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.

I costi del servizio di riscossione, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:

  • nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
  • nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
  • revoca delega telematizzata: € 0,74;
  • variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
  • gestione delega: € 0,04.

Esonero da responsabilità e poteri dell’INPS

La convenzione precisa che dalla sua applicazione non devono derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, che rimane estraneo al rapporto associativo tra il pensionato e l’Organizzazione sindacale.

L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità comunque derivante dall’applicazione della convenzione, anche con riferimento a eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta promossi da creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, compresi quelli già in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Associazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute nelle controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione, previa semplice presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, sulla perdita dei requisiti prescritti per la stipula o al sopravvenire di disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è attribuito il codice INPS "AI".

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sui contributi sindacali sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25533, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27533, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.

È inoltre istituito il conto GPA11533, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi trattenuti e per l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del sindacato continuano a essere imputati al conto GPA35041, già in uso. I conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.

I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione sindacale vengono definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione Generale.

Punti principali

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione con Fe.N.A.L.Tu.S. è stata sottoscritta il 25 gennaio 2016 ed è valida fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono autorizzare la trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS. La facoltà si estende anche ai pensionati amministrati dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma richiamata riguarda solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere resa sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere firmata dal titolare della pensione e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Decorrenza della delega

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. I dati vengono trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche della domanda di prestazione. Se la delega è rilasciata da un pensionato già titolare di trattamento, decorre dalla prima rata non estratta alla data di ricezione, oppure, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente. L’Organizzazione deve inviare i dati in via telematica secondo le specifiche tecniche INPS e trasmettere in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.

Revoca della delega

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega; l’Istituto provvede alla lavorazione nel più breve tempo possibile. Se arriva una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido del revocante. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e fino al doppio del medesimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo.

Rapporti finanziari, spese e costi del servizio

Gli adempimenti finanziari sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra Direzione Generale e Organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: nuova delega su domanda di pensione € 0,04; nuova delega su pensione esistente € 0,74; revoca delega telematizzata € 0,74; variazione (revoca + acquisizione nuova delega) € 1,48; gestione delega € 0,04.

Esonero da responsabilità e facoltà dell’Istituto

Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritti e Organizzazione. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della trattenuta da parte di creditori dell’associazione o di strutture collegate. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Associazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione deve anche ristorare l’INPS per le spese sostenute in controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti o sopravvenute disposizioni che rendano opportuno un nuovo testo; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è attribuito il codice INPS "AI". Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25533 e GPA27533 per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni rispettivamente dell’anno in corso e degli anni precedenti, movimentabili solo dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici; è inoltre istituito il conto GPA11533 per rilevare il debito verso l’Organizzazione e il pagamento. Gli accreditamenti a favore del sindacato sono imputati al conto GPA35041 già in uso. I conti sono movimentati dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni.

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