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Circolare

Circolare numero 63 del 08-04-2016

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta con il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni. Sono indicati durata, soggetti legittimati a rilasciare la delega, modalità di rilascio e decorrenza, regole sulla revoca, misura del contributo, costi del servizio, profili di responsabilità e istruzioni contabili. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017, con richiesta di rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza.

Convenzione INPS-SAP per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-SAP per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare dà conto della convenzione stipulata con il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni dei soggetti aderenti. Il documento sintetizza la disciplina operativa della delega, la sua efficacia, la revoca, il calcolo del contributo, i costi del servizio e le relative scritture contabili.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione è stata sottoscritta il 15 febbraio 2016 ed è stata approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. La sua validità è fissata fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve essere trasmessa almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

L’articolo 1 della convenzione rinvia all’articolo 23 octies della legge n. 485/72 e individua i pensionati che possono avvalersi della trattenuta sindacale sulla pensione. In particolare, risultano legittimati:

  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364.

Resta esclusa l’applicazione della norma ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché il riferimento è limitato alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere rilasciata sul modello predisposto dall’Istituto. Nel testo devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega deve essere sottoscritta dal pensionato e deve recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Decorrenza della delega e trasmissione telematica

L’articolo 4 disciplina la decorrenza della delega alla riscossione della quota associativa.

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. I dati devono essere inviati all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.

Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, essa produce effetti:

  • dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, oppure
  • per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

L’Organizzazione deve trasmettere i dati della delega in via telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto e deve inviare anche il formato digitale della delega acquisita, conservando l’originale firmato.

Revoca della delega

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa. L’Istituto provvede alla lavorazione della richiesta nel più breve tempo possibile.

Se perviene una nuova delega su una prestazione sulla quale è già attiva una delega a favore di altra organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se accompagnata dalla revoca della delega precedente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale indicato nel testo di delega è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati:

  • 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio dello stesso;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimborso dei costi

Gli articoli 6 e 7 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari e gli adempimenti, che sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.

I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:

  • nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
  • nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
  • revoca delega telematizzata: € 0,74;
  • variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
  • gestione delega: € 0,04.

Esonero da responsabilità e poteri dell’Istituto

La convenzione non deve determinare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra il pensionato e l’Organizzazione sindacale e alle relative vicende.

L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture a essa collegate, inclusi pignoramenti già in corso alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’Associazione sindacale si impegna anche a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie relative ai rapporti tra gli associati e l’associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure qualora l’associazione perda i requisiti prescritti per la stipula o intervengano nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo convenzionale. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è attribuito il codice INPS AM.

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni, vengono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25535, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27535, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
  • GPA11535, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e per l’imputazione del pagamento.

Gli accreditamenti a favore del sindacato continuano a essere imputati al conto GPA35041. I conti sono movimentati dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni e dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

Punti principali

Oggetto e durata della convenzione

È stata sottoscritta il 15 febbraio 2016 una convenzione con il SAP per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni, approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. La convenzione resta valida fino al 31 dicembre 2017 e il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono delegare la trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori di previdenza gestiti dall’INPS. Per effetto del rinvio normativo, sono inclusi anche i titolari di pensione amministrata dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici. Sono esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, perché la disciplina riguarda solo prestazioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere firmata dal pensionato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Decorrenza della delega e trasmissione dei dati

Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione. Se invece è rilasciata da un soggetto già pensionato, decorre dalla prima rata non estratta alla data di ricezione, oppure, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente. I dati della delega devono essere trasmessi all’INPS in via telematica e, da parte dell’Organizzazione, anche in formato digitale, conservando l’originale firmato.

Revoca della delega

L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega per la quota associativa. Se arriva una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, essa produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e del documento di identità del revocante. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sugli importi lordi delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia. Le aliquote previste sono: 0,50% fino al trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il minimo e fino al doppio del minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del minimo.

Rapporti finanziari, spese e costi del servizio

Gli adempimenti finanziari sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione a livello centrale. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: nuova delega su domanda di pensione € 0,04; nuova delega su pensione esistente € 0,74; revoca delega telematizzata € 0,74; variazione (revoca + acquisizione nuova delega) € 1,48; gestione delega € 0,04.

Esclusione di responsabilità dell’INPS e facoltà di sospensione/recesso

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità per vicende applicative, compresi pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sulla validità della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Il SAP deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie connesse ai rapporti con gli associati. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari o perdita dei requisiti, nonché recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.

Codice INPS e istruzioni contabili

È attribuito il codice INPS AM. Ai fini contabili vengono istituiti i conti GPA25535 e GPA27535 per i contributi trattenuti sulle pensioni rispettivamente dell’anno in corso e degli anni precedenti, nonché il conto GPA11535 per il debito verso l’Organizzazione sindacale e il pagamento. Gli accreditamenti a favore del sindacato restano imputati al conto GPA35041. I conti sono movimentati dalle procedure di ripartizione dei flussi telematici e dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali.

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