Sentenza n. 6032/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia al ricorso. Poiché la rinuncia era stata notificata alla controparte e non risultava opposizione, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a., senza esaminare la questione relativa alla qualificazione della persona istante quale controinteressata né la legittimità del decreto di ammonimento. Le spese processuali sono state compensate per giusti motivi.
Atto impugnato: decreto di ammonimento adottato dal Questore di Roma ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009
Esito
Favorevole al resistente (autorità emanante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Una persona aveva richiesto al Questore di Roma l’adozione di un provvedimento di ammonimento nei confronti dell’appellante. Il Questore adottava il decreto il 31 gennaio 2024, notificato il 21 marzo 2024. Il destinatario impugnava l’atto dinanzi al TAR Lazio. Il TAR dichiarava il ricorso inammissibile perché non notificato alla persona che aveva richiesto l’ammonimento, ritenuta controinteressata in quanto titolare di un interesse diretto alla conservazione del provvedimento. Il destinatario proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza. Prima della decisione, dichiarava di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a., documentando la notificazione della rinuncia alla controparte.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla l. 23 aprile 2009, n. 38
Individuato quale base normativa del provvedimento di ammonimento adottato dal Questore.
art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla l. 23 aprile 2009, n. 38
Individuato quale base normativa del provvedimento di ammonimento adottato dal Questore.
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia al ricorso, notificata alle altre parti e non seguita da opposizione, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la rinuncia al ricorso notificata alle altre parti determina l’estinzione del giudizio quando non vi sia opposizione, ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a.
- La dichiarazione di estinzione per rinuncia impedisce al giudice di esaminare nel merito le questioni controverse, comprese quelle relative alla legittimazione o alla qualificazione dei controinteressati, se non già necessarie per definire la rinuncia.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate quando il giudice ravvisi giusti motivi connessi all’esito della lite.
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