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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15795/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione ai fini di spaccio (33 involucri da 0,5 g di eroina) con quattro censure: 1) omissione dell'avviso, nella citazione a giudizio in appello, della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa (art. 419, comma 3‑bis c.p.p.) e mancato avvio d'ufficio al programma; 2) mancata informazione circa la possibilità di richiedere la sostituzione delle pene detentive brevi con sanzioni sostitutive (art. 545‑bis c.p.p. e disciplina transitoria art. 95 d.lgs. n.150/2022); 3) erronea applicazione e motivazione circa la recidiva (specifica e reiterata) con conseguente errore nel calcolo delle pene, in particolare incongruità tra la motivazione e il dispositivo sia per la pena detentiva sia per la pena pecuniaria; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante la consegna della sostanza e confessione del ricorrente.

La decisione

Il ricorso è accolto solo parzialmente. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure relative all'omissione dell'avviso sui programmi di giustizia riparativa e sulla mancata informazione circa le sanzioni sostitutive (perché non configurano nullità o perché per l'applicabilità delle sanzioni sostitutive è necessaria una richiesta difensiva). Ha invece rilevato un vizio nel calcolo della recidiva operato dal giudice di primo grado: la recidiva non era stata correttamente computata nella pena detentiva (mancata applicazione) e la pena pecuniaria era stata invece aumentata in misura eccedente. Per effetto di tale errore aritmetico la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa all'entità della pena pecuniaria e ha rideterminato la multa da €2.800,00 a €2.200,00 (calcolo effettuato applicando l'aumento di due terzi per la recidiva specifica reiterata e poi la diminuzione di un terzo per la scelta del rito). Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche la Corte l'ha ritenuta motivatamente respinta dai giudici di merito (la condotta del ricorrente non è stata ritenuta confessoria o di significativo valore emendativo).

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Citato come criterio generale in tema di continuazione e partecipazione; non centrale nella decisione analizzata ma riportato tra i riferimenti ai reati contestati.

  • art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990

    Norma sulla fattispecie di detenzione di sostanze stupefacenti che ha retto la riqualificazione del reato contestato; la condanna è stata confermata sulla base di tale disposizione.

  • art. 419, comma 3‑bis c.p.p.

    Prevede i programmi di giustizia riparativa e l'obbligo di avviso: la Corte ha ritenuto che l'omissione dell'avviso non configuri nullità e che l'avvio d'ufficio rientri nella discrezionalità del giudice, perciò il motivo è infondato.

  • art. 545‑bis c.p.p.

    Norma che disciplina l'avviso sulla possibilità di sanzioni sostitutive per pene detentive brevi: la Corte ha confermato che non sussiste un obbligo di intervenire d'ufficio e che l'applicazione richiede una richiesta difensiva, perciò l'assenza dell'avviso non ha inciso.

  • art. 95 d.lgs. n.150/2022 (disciplina transitoria)

    Disciplina transitoria sulle sanzioni sostitutive: la giurisprudenza richiede che l'interessato formuli una domanda perché il giudice del gravame pronunci sulla loro applicabilità; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché Mannino non aveva formulato tale richiesta.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    Riferito in tema di come e quando debbano essere formulate le richieste difensive in appello; la Corte osserva che la domanda per sanzioni sostitutive può essere presentata anche in sede di conclusioni in udienza, ma qui non è stata formulata.

  • principio del divieto di reformatio in pejus

    Richiamato per spiegare che la Corte non poteva modificare in peius la parte della pena detentiva non impugnata dal PM; ciò ha limitato l'intervento correttivo alla sola pena pecuniaria.

Massime di principio

  • L'omissione dell'avviso sulla possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa (art. 419, comma 3‑bis c.p.p.) non determina automaticamente una nullità: la materia resta nella sfera discrezionale del giudice e la mancata comunicazione non invalida il processo salvo specifici pregiudizi.
  • Per l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (disciplina transitoria del d.lgs. n.150/2022) è normalmente necessaria una richiesta dell'interessato: il giudice d'appello non è tenuto a pronunciarsi ex officio se il difensore non ha formulato la domanda in sede di discussione o conclusioni.
  • Gli errori di calcolo della recidiva e degli aumenti/ diminuzioni di pena (arithmetical/legal computing) possono giustificare l'annullamento parziale della sentenza: la Corte di cassazione interviene per correggere vizi aritmetici che portino a una determinazione incongruente delle pene, rideterminando la sanzione quando possibile.
  • Il divieto di reformatio in pejus limita l'intervento correttivo del giudice di legittimità: se l'accertamento in pejus non è stato proposto dal pubblico ministero, alcune componenti della sanzione non possono essere aggravate in sede di cassazione, ma possono essere mitigate o rettificate in senso meno grave.
  • La mera consegna della sostanza e la mancata negazione non sempre costituiscono circostanze confessorie o di rilevante resipiscenza per ottenere le attenuanti generiche: i giudici di merito valutano il contesto fattuale e la sincerità/valore emendativo dell'atteggiamento del reo.

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