Cassazione Civile, Ordinanza n. 26860/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio l'istituto di credito sostenendo di avere stipulato con esso cinque mutui di scopo e un mutuo fondiario collegati a un conto corrente. Secondo la società, i finanziamenti erano nulli perché le somme erogate non sarebbero state destinate alla finalità pattuita, ma avrebbero invece servito a ripianare pregresse esposizioni debitorie; da ciò la parte attrice faceva discendere l'obbligo di restituire soltanto il capitale effettivamente utilizzato. La società chiedeva inoltre il risarcimento del danno asseritamente subito per non avere potuto vendere autonomamente gli immobili e conseguire il relativo utile, nonché per non essere riuscita a far fronte agli impegni tributari. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società ha dedotto: violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibili alcuni motivi di appello e ritenuto non provato l'inadempimento della banca; errori nel negare la nullità dei mutui per mancato rispetto dello scopo e per pretesa mancata messa a disposizione delle somme; errata valutazione documentale e mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio; inoltre, ha prospettato un travisamento della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto condivisibile la proposta del consigliere relatore e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il primo motivo non si confrontava criticamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a trascrivere ampi stralci dell'atto di appello; il secondo motivo era inammissibile perché incompatibile con l'accertamento di merito circa l'onere probatorio non assolto dalla società e, comunque, perché la dedotta mancata erogazione delle somme non risultava coerente con il decisum; il terzo motivo era irrituale, poiché il travisamento della prova, nei termini dedotti, avrebbe dovuto essere fatto valere con gli strumenti processuali appropriati, non essendo configurabile come vizio di legittimità nel modo prospettato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre al pagamento dell'ulteriore somma prevista a titolo sanzionatorio e dei contributi conseguenti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione accelerata del giudizio e per le statuizioni conseguenti, incluse quelle sulle spese e sulla somma ulteriore
art. 342 c.p.c.
il motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non individua specificamente le ragioni di erroneità è inammissibile
art. 366, n. 4, c.p.c.
la mancata critica della decisione impugnata integra un "non motivo" e comporta inammissibilità del ricorso
art. 2697 c.c.
l'onere della prova della mancata destinazione delle somme o dell'inadempimento dedotto grava sulla parte che invoca nullità o risoluzione del mutuo
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
richiamato a sostegno dell'inammissibilità dei motivi che contrastano con un orientamento consolidato sulla natura del mutuo di scopo
art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c.
richiamato con riferimento ai vizi deducibili quando si contesta il travisamento della prova, distinguendo tra fatto processuale e fatto sostanziale
art. 395, n. 4, c.p.c.
il travisamento del contenuto oggettivo della prova è rimedio tipicamente riconducibile alla revocazione per errore di fatto
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
richiamato per le statuizioni sanzionatorie e accessorie a carico della parte soccombente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Cass. n. 15929/2018
richiamata per il principio sull'onere probatorio e sulla natura del mutuo di scopo
Cass. n. 1517/2021
richiamata per il principio sull'onere probatorio e sulla natura del mutuo di scopo
Cass. n. 2677/2023
richiamata per il principio secondo cui il mutuo di scopo convenzionale richiede clausola di destinazione e non comporta nullità del contratto
Cass. n. 26699/2017
richiamata per il principio sul mutuo di scopo e sulle conseguenze dell'eventuale mancato rispetto della destinazione
Cass. n. 25783/2015
richiamata per il principio sul mutuo di scopo e sulle conseguenze dell'eventuale mancato rispetto della destinazione
Cass. n. 20264/2022
richiamata sulla discrezionalità del giudice di merito nel disporre o meno la consulenza tecnica d'ufficio
Cass. n. 21904/2020
richiamata sulla discrezionalità del giudice di merito nel disporre o meno la consulenza tecnica d'ufficio
Cass. n. 11267/2020
richiamata sulla discrezionalità del giudice di merito nel disporre o meno la consulenza tecnica d'ufficio
Cass. n. 134/2020
richiamata sulla discrezionalità del giudice di merito nel disporre o meno la consulenza tecnica d'ufficio
Cass. n. 33230/2019
richiamata sulla discrezionalità del giudice di merito nel disporre o meno la consulenza tecnica d'ufficio
Cass. n. 21563/2019
richiamata sulla discrezionalità del giudice di merito nel disporre o meno la consulenza tecnica d'ufficio
Cass. n. 20899/2019
richiamata sulla discrezionalità del giudice di merito nel disporre o meno la consulenza tecnica d'ufficio
Cass. n. 22622/2020
richiamata per il principio secondo cui il diniego di c.t.u. può essere motivato anche implicitamente
Cass. n. 326/2020
richiamata per il principio secondo cui il diniego di c.t.u. può essere motivato anche implicitamente
Cass. n. 6155/2009
richiamata per il principio secondo cui il diniego di c.t.u. può essere motivato anche implicitamente
Cass. n. 15219/2007
richiamata per il principio secondo cui il diniego di c.t.u. può essere motivato anche implicitamente
Cass. 12 gennaio 2024, n. 1341
richiamata per il principio sul contenuto del motivo di ricorso, che deve criticare la decisione impugnata
Cass. 31 agosto 2015, n. 17330
richiamata per il principio sul contenuto del motivo di ricorso, che deve criticare la decisione impugnata
Cass. 9 aprile 2024, n. 9450
richiamata per l'inammissibilità del motivo non coerente con il decisum
Cass. 3 luglio 2020, n. 13735
richiamata per l'inammissibilità del motivo non coerente con il decisum
Cass. 7 settembre 2017, n. 20910
richiamata per l'inammissibilità del motivo non coerente con il decisum
Cass. 7 novembre 2005, n. 21490
richiamata per l'inammissibilità del motivo non coerente con il decisum
Cass. Sez. U. 5 marzo 2024, n. 5792
richiamata per la distinzione tra travisamento della prova e vizi deducibili in cassazione
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre in modo assertivo o compilativo le difese svolte nei gradi di merito.
- In tema di mutuo di scopo convenzionale, la presenza di una clausola di destinazione e di un interesse anche del mutuante è necessaria per qualificare il finanziamento come tale; tuttavia, la violazione della destinazione non determina di per sé la nullità del mutuo, ma può integrare un inadempimento del mutuatario azionabile dal mutuante secondo le tutele del caso.
- La parte che deduce la nullità o la risoluzione del finanziamento per difetto di causa, mancata destinazione o mancata erogazione sopporta l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa.
- La censura relativa alla mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio tende a essere inammissibile se mira a sostituire il giudizio discrezionale del giudice di merito sulla necessità dell'indagine tecnica, specie quando il diniego risulti desumibile dal complessivo contesto motivazionale e probatorio.
- Il travisamento della prova non è, di regola, un autonomo vizio di legittimità da far valere come mera critica alla valutazione del materiale istruttorio, dovendo essere ricondotto ai rimedi processuali appropriati e, nei casi previsti, alla revocazione per errore di fatto.
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