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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26860/2024 del 16/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società aveva convenuto in giudizio l'istituto di credito sostenendo di avere stipulato con esso cinque mutui di scopo e un mutuo fondiario collegati a un conto corrente. Secondo la società, i finanziamenti erano nulli perché le somme erogate non sarebbero state destinate alla finalità pattuita, ma avrebbero invece servito a ripianare pregresse esposizioni debitorie; da ciò la parte attrice faceva discendere l'obbligo di restituire soltanto il capitale effettivamente utilizzato. La società chiedeva inoltre il risarcimento del danno asseritamente subito per non avere potuto vendere autonomamente gli immobili e conseguire il relativo utile, nonché per non essere riuscita a far fronte agli impegni tributari. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società ha dedotto: violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibili alcuni motivi di appello e ritenuto non provato l'inadempimento della banca; errori nel negare la nullità dei mutui per mancato rispetto dello scopo e per pretesa mancata messa a disposizione delle somme; errata valutazione documentale e mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio; inoltre, ha prospettato un travisamento della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto condivisibile la proposta del consigliere relatore e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il primo motivo non si confrontava criticamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a trascrivere ampi stralci dell'atto di appello; il secondo motivo era inammissibile perché incompatibile con l'accertamento di merito circa l'onere probatorio non assolto dalla società e, comunque, perché la dedotta mancata erogazione delle somme non risultava coerente con il decisum; il terzo motivo era irrituale, poiché il travisamento della prova, nei termini dedotti, avrebbe dovuto essere fatto valere con gli strumenti processuali appropriati, non essendo configurabile come vizio di legittimità nel modo prospettato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre al pagamento dell'ulteriore somma prevista a titolo sanzionatorio e dei contributi conseguenti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione accelerata del giudizio e per le statuizioni conseguenti, incluse quelle sulle spese e sulla somma ulteriore

  • art. 342 c.p.c.

    il motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non individua specificamente le ragioni di erroneità è inammissibile

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    la mancata critica della decisione impugnata integra un "non motivo" e comporta inammissibilità del ricorso

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova della mancata destinazione delle somme o dell'inadempimento dedotto grava sulla parte che invoca nullità o risoluzione del mutuo

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    richiamato a sostegno dell'inammissibilità dei motivi che contrastano con un orientamento consolidato sulla natura del mutuo di scopo

  • art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c.

    richiamato con riferimento ai vizi deducibili quando si contesta il travisamento della prova, distinguendo tra fatto processuale e fatto sostanziale

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    il travisamento del contenuto oggettivo della prova è rimedio tipicamente riconducibile alla revocazione per errore di fatto

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    richiamato per le statuizioni sanzionatorie e accessorie a carico della parte soccombente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

  • Cass. n. 15929/2018

    richiamata per il principio sull'onere probatorio e sulla natura del mutuo di scopo

  • Cass. n. 1517/2021

    richiamata per il principio sull'onere probatorio e sulla natura del mutuo di scopo

  • Cass. n. 2677/2023

    richiamata per il principio secondo cui il mutuo di scopo convenzionale richiede clausola di destinazione e non comporta nullità del contratto

  • Cass. n. 26699/2017

    richiamata per il principio sul mutuo di scopo e sulle conseguenze dell'eventuale mancato rispetto della destinazione

  • Cass. n. 25783/2015

    richiamata per il principio sul mutuo di scopo e sulle conseguenze dell'eventuale mancato rispetto della destinazione

  • Cass. n. 20264/2022

    richiamata sulla discrezionalità del giudice di merito nel disporre o meno la consulenza tecnica d'ufficio

  • Cass. n. 21904/2020

    richiamata sulla discrezionalità del giudice di merito nel disporre o meno la consulenza tecnica d'ufficio

  • Cass. n. 11267/2020

    richiamata sulla discrezionalità del giudice di merito nel disporre o meno la consulenza tecnica d'ufficio

  • Cass. n. 134/2020

    richiamata sulla discrezionalità del giudice di merito nel disporre o meno la consulenza tecnica d'ufficio

  • Cass. n. 33230/2019

    richiamata sulla discrezionalità del giudice di merito nel disporre o meno la consulenza tecnica d'ufficio

  • Cass. n. 21563/2019

    richiamata sulla discrezionalità del giudice di merito nel disporre o meno la consulenza tecnica d'ufficio

  • Cass. n. 20899/2019

    richiamata sulla discrezionalità del giudice di merito nel disporre o meno la consulenza tecnica d'ufficio

  • Cass. n. 22622/2020

    richiamata per il principio secondo cui il diniego di c.t.u. può essere motivato anche implicitamente

  • Cass. n. 326/2020

    richiamata per il principio secondo cui il diniego di c.t.u. può essere motivato anche implicitamente

  • Cass. n. 6155/2009

    richiamata per il principio secondo cui il diniego di c.t.u. può essere motivato anche implicitamente

  • Cass. n. 15219/2007

    richiamata per il principio secondo cui il diniego di c.t.u. può essere motivato anche implicitamente

  • Cass. 12 gennaio 2024, n. 1341

    richiamata per il principio sul contenuto del motivo di ricorso, che deve criticare la decisione impugnata

  • Cass. 31 agosto 2015, n. 17330

    richiamata per il principio sul contenuto del motivo di ricorso, che deve criticare la decisione impugnata

  • Cass. 9 aprile 2024, n. 9450

    richiamata per l'inammissibilità del motivo non coerente con il decisum

  • Cass. 3 luglio 2020, n. 13735

    richiamata per l'inammissibilità del motivo non coerente con il decisum

  • Cass. 7 settembre 2017, n. 20910

    richiamata per l'inammissibilità del motivo non coerente con il decisum

  • Cass. 7 novembre 2005, n. 21490

    richiamata per l'inammissibilità del motivo non coerente con il decisum

  • Cass. Sez. U. 5 marzo 2024, n. 5792

    richiamata per la distinzione tra travisamento della prova e vizi deducibili in cassazione

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre in modo assertivo o compilativo le difese svolte nei gradi di merito.
  • In tema di mutuo di scopo convenzionale, la presenza di una clausola di destinazione e di un interesse anche del mutuante è necessaria per qualificare il finanziamento come tale; tuttavia, la violazione della destinazione non determina di per sé la nullità del mutuo, ma può integrare un inadempimento del mutuatario azionabile dal mutuante secondo le tutele del caso.
  • La parte che deduce la nullità o la risoluzione del finanziamento per difetto di causa, mancata destinazione o mancata erogazione sopporta l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa.
  • La censura relativa alla mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio tende a essere inammissibile se mira a sostituire il giudizio discrezionale del giudice di merito sulla necessità dell'indagine tecnica, specie quando il diniego risulti desumibile dal complessivo contesto motivazionale e probatorio.
  • Il travisamento della prova non è, di regola, un autonomo vizio di legittimità da far valere come mera critica alla valutazione del materiale istruttorio, dovendo essere ricondotto ai rimedi processuali appropriati e, nei casi previsti, alla revocazione per errore di fatto.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseEstinzione anticipataRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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