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Ordinanza

Ordinanza n. 3011/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202508255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio-Roma che aveva deciso sul ricorso contro l’ordinanza di sgombero di immobili asseritamente confiscati alla criminalità organizzata

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR sostenendo che l’ordinanza di sgombero riguardasse immobili non compresi nel compendio oggetto di confisca. Ha richiamato le sentenze penali intervenute nei procedimenti che lo avevano riguardato, sostenendo in particolare di non essere imputato nel diverso procedimento con rito abbreviato posto a fondamento dell’ordinanza di sgombero. Il dispositivo di una sentenza penale era stato successivamente oggetto di correzione di errore materiale da parte del GIP del Tribunale di Bari; l’appellante ha quindi presentato istanza di revoca della correzione, rimasta senza decisione alla data dell’ordinanza. Anche la documentazione dell’ANBSC risultava non univoca: da un lato l’Agenzia riteneva che gli immobili fossero confiscati, dall’altro riconosceva che negli atti giudiziari trasmessi non risultava l’indicazione del cespite oggetto di confisca e di sgombero. La questione centrale era dunque l’esatta individuazione del bene immobile sottoposto a confisca e destinatario dell’ordine di sgombero.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto la causa non matura per la decisione, riservando ogni valutazione sulle questioni di rito, di merito e sulle spese. Ha disposto incombenti istruttori: l’appellante deve fornire informazioni sulla decisione del GIP di Bari relativa all’istanza di revoca della correzione di errore materiale e ogni ulteriore elemento utile; l’ANBSC deve depositare, entro sessanta giorni, una relazione dettagliata, preceduta da una compiuta istruttoria e dall’acquisizione della documentazione presso gli uffici dell’autorità giudiziaria ordinaria, indicando con precisione il bene oggetto dell’ordinanza di sgombero e adottando, se necessario, i provvedimenti conseguenti. È stata fissata per il prosieguo l’udienza dell’8 ottobre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sull’annullamento dell’atto né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla sentenza semplificata pronunciata dal TAR Lazio-Roma, oggetto di appello; l’ordinanza non formula una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte appellante e delle persone citate, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia dipende dall’esatta individuazione dei beni compresi in una confisca e destinatari di un ordine di sgombero, il giudice amministrativo può ritenere la causa non matura per la decisione e disporre l’acquisizione di documentazione e relazioni istruttorie presso l’amministrazione e gli uffici dell’autorità giudiziaria ordinaria.
  • In presenza di documentazione giudiziaria e amministrativa non univoca circa l’inclusione di un immobile nel compendio confiscato, l’amministrazione destinataria dell’ordine istruttorio deve svolgere una compiuta istruttoria e indicare con precisione il bene oggetto del provvedimento di sgombero, adottando se necessario i provvedimenti conseguenti.
  • La pendenza di un’istanza rivolta all’autorità giudiziaria penale per la revoca di una correzione di errore materiale rilevante ai fini dell’individuazione dei beni confiscati costituisce elemento istruttorio che può rendere necessario rinviare la decisione del giudizio amministrativo.
  • Quando dispone incombenti istruttori, il giudice amministrativo può riservare ogni decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese, fissando un’udienza per il prosieguo del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeDecisione e riti specialiInterdittiva e informazione antimafia
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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