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Sentenza

Sentenza del 15/06/2018 n. 15847 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della CTR della Sicilia relativa all'avviso di accertamento e alla cartella emessi per l'anno d'imposta 2002. L'accertamento aveva rettificato la perdita dichiarata dalla società, ritenendo indeducibili quote di ammortamento calcolate su costi derivanti da fatture relative a operazioni inesistenti. L'Agenzia sosteneva, tra l'altro, che l'adesione al condono non impedisse la verifica dei crediti e della spettanza delle detrazioni, che fosse stata provata l'inesistenza delle operazioni e che la CTR avesse motivato in modo insufficiente o illogico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Nelle more del giudizio era infatti passata in giudicato un'altra sentenza, relativa al medesimo avviso di accertamento, alla medesima cartella e alla stessa annualità, che aveva accolto integralmente il ricorso della contribuente. Tale giudicato aveva accertato l'illegittimità della pretesa tributaria e impediva di riesaminare lo stesso rapporto giuridico nel presente giudizio. L'Agenzia è stata inoltre condannata a rimborsare alla società le spese di lite, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovuti.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9

    La norma è stata richiamata in relazione agli effetti del condono e alla possibile preclusione di ulteriori accertamenti tributari. La Corte non ha tuttavia deciso nel merito tale questione, poiché ha ritenuto decisivo il giudicato formatosi sulla medesima pretesa.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 54 e 55

    Le disposizioni riguardano, tra l'altro, la detrazione dell'IVA e i poteri di rettifica e accertamento dell'amministrazione finanziaria. Sono state invocate dall'Agenzia per sostenere la legittimità della contestazione delle operazioni ritenute inesistenti, ma non sono state esaminate nel merito per effetto del giudicato.

  • Art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di ripartizione dell'onere della prova, in particolare riguardo alla dimostrazione dell'inesistenza delle operazioni fatturate e della correttezza delle detrazioni o deduzioni. Anche questa censura non è stata esaminata nel merito.

  • Art. 360 c.p.c.

    La disposizione individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia, tra cui violazione di legge, omessa o insufficiente motivazione e vizi processuali.

  • Art. 2909 c.c. e principio del giudicato

    Sebbene l'articolo non sia espressamente indicato nel testo, la decisione applica il principio secondo cui l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato vincola le parti rispetto allo stesso rapporto giuridico e impedisce il riesame della medesima questione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato riguarda lo stesso atto impositivo, la stessa annualità e il medesimo rapporto tributario, essa può rendere improcedibile o inammissibile un altro giudizio pendente sulla stessa pretesa, impedendone il riesame.
  • Il giudicato esterno può prevalere sull'esame dei singoli motivi di ricorso: anche questioni sostanziali come fatture inesistenti, deducibilità dei costi o condono non vengono esaminate se la pretesa tributaria è già stata definitivamente esclusa.
  • L'amministrazione finanziaria deve impugnare tempestivamente la sentenza favorevole al contribuente che definisce la medesima pretesa; in mancanza, il relativo accertamento può diventare definitivo e vincolante.
  • In presenza di fatture per operazioni inesistenti, l'amministrazione deve normalmente fornire elementi probatori o presuntivi idonei a sostenere la contestazione, mentre il contribuente deve dimostrare la concreta esistenza e inerenza delle operazioni quando la contestazione sia adeguatamente motivata.
  • La verifica dell'effetto preclusivo di un condono o di una definizione agevolata dipende dal contenuto della specifica norma e dalla natura della pretesa; tuttavia, se esiste già un giudicato sulla stessa pretesa, tale giudicato può rendere superfluo l'esame della questione.

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