Sentenza n. 124/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze n. 150/2024, n. 126/2024, n. 315/2024, n. 194/2024, n. 108/2024, n. 110/2024, n. 316/2024 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile e sulla sentenza n. 446/24 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, nella parte relativa alla liquidazione delle spese di giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione, delle statuizioni sulle spese di giudizio contenute in sette sentenze del Tribunale di Piacenza e in una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia
Esito
Favorevole al ricorrente (procuratore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della parte di alcune sentenze civili e lavoristiche relativa alla liquidazione delle spese processuali in suo favore, quale procuratore antistatario. Ha dedotto che le sentenze, ritualmente notificate al Ministero, erano passate in giudicato e che l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento della complessiva somma richiesta, pari a € 5.243,04, oltre agli accessori indicati nei giudicati. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma di denaro per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La documentazione inizialmente depositata è stata successivamente regolarizzata mediante asseverazione di conformità agli originali, in esecuzione di un’ordinanza istruttoria. Il Ministero e l’Ufficio scolastico regionale non si sono costituiti e non hanno contestato l’inadempimento. Il ricorrente ha inoltre documentato il passaggio in giudicato delle pronunce e la notificazione delle stesse all’indirizzo PEC del Ministero.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, poiché le sentenze erano passate in giudicato, l’Amministrazione era stata ritualmente informata e il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era decorso senza pagamento. Il giudice ha affermato che l’ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della statuizione sulle spese processuali distratte in favore del difensore antistatario, perché tale statuizione instaura un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e la parte soccombente e legittima il difensore ad agire autonomamente per l’esecuzione del giudicato. È stato ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di pagare quanto dovuto al ricorrente nella misura stabilita dai giudicati entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, salvo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per l’ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta del ricorrente entro i successivi sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. È stata accolta anche la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con applicazione degli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto dai giudicati, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’esecuzione commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione dei giudicati, compresa la parte relativa alla condanna alle spese processuali.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), consente al giudice di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La misura coercitiva è stata determinata negli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede un termine di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il decorso del termine contribuisce a integrare i presupposti dell’ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione della statuizione contenuta in una sentenza civile o lavoristica relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali distratte in favore del difensore antistatario.
- La distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario instaura un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e la parte soccombente, sicché il difensore è legittimato ad agire autonomamente per ottenere l’esecuzione del relativo capo della sentenza.
- Quando un’Amministrazione statale non esegue una pronuncia passata in giudicato dopo la rituale notificazione e dopo il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’Amministrazione il pagamento entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
- La misura prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata mediante applicazione degli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva.
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