Cassazione Penale, Sentenza n. 42303/2022 del 09/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, terza interessata, ha chiesto la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione di un edificio abusivo, accessorio alla condanna penale irrevocabile dei genitori (Roberto Vitale e Maria Industria). Ha proposto tre motivi: 1) censura dell'inammissibilità di parti dell'incidente di esecuzione ritenute già decise in analogo ricorso proposto dai condannati (preclusione); 2) violazione del principio di proporzionalità e travisamento del fatto, sostenendo di abitare nell'immobile e di avere condizioni personali e familiari che rendono la demolizione gravemente pregiudizievole; 3) violazione del divieto del ne bis in idem con richiamo all'ordinanza comunale ai sensi dell'art. 7 L.47/1985 e alla sentenza Hamer c. Belgio (Corte EDU), deducendo la natura penale della misura demolitoria quando eseguita anni dopo la scoperta dell'illecito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile su tutti i profili. Ha confermato che la Corte di Appello ha correttamente ritenuto inammissibili le doglianze già devolute e giudicate in precedenza. Ha ritenuto decisiva la carenza di legittimazione ad agire della ricorrente: la Vitale non ha chiarito il titolo in forza del quale ha adito il giudice dell'esecuzione e non è risultata residente nell'immobile secondo la verifica del G.E.; l'allegazione di semplice residenza o di condizioni familiari non è sufficiente a conferire un'autonoma posizione soggettiva impugnativa se non accompagnata dalla dimostrazione di un diritto reale o obbligatorio sull'immobile. Anche ammessa la residenza, la ricorrente sarebbe rimasta occupante senza titolo e quindi soggetta agli effetti reali del provvedimento accessorio. Le condizioni personali addotte non sono state provate e risultano irrilevanti alla stregua delle allegazioni. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Norma richiamata per i limiti di riproduzione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato articolato nei limiti di tale disposizione
art. 666 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di legittimazione ad agire nell'incidente di esecuzione: la legittimazione dell"interessato si misura sulla titolarità di una posizione giuridicamente tutelata suscettibile di essere incidenda dall'esecuzione
art. 7 L. 47/1985
Citato dalla ricorrente perché il Comune aveva adottato ordinanza di demolizione; la Corte non ha ritenuto che tale richiamo comportasse la violazione del ne bis in idem, posto che la ricorrente non ha dimostrato la propria legittimazione ad impugnare
Hamer c. Belgio (Corte EDU)
Riferimento di diritto europeo invocato dalla ricorrente per sostenere la natura penale dell'ordine di demolizione e la possibile violazione del ne bis in idem; la Corte nazionale non ha ritenuto il richiamo sufficiente né la questione dedotta fondata nella specie
Massime di principio
- La legittimazione a proporre un incidente di esecuzione avverso un ordine di demolizione richiede la dimostrazione di un titolo giuridico (diritto reale o obbligatorio) sull'immobile: la mera residenza o la qualità di figlio del condannato non sono di per sé sufficienti.
- Se le stesse questioni sull'esecutività o sul titolo sono già state decise in precedenti incidenti promossi dai destinatari dell'ordine, la riproposizione delle stesse doglianze può essere dichiarata inammissibile per preclusione.
- Le allegazioni di situazioni personali (salute, esigenze familiari, mancanza di alternativa abitativa) devono essere adeguatamente documentate: senza prova risultano irrilevanti per sopperire alla mancanza di un titolo che legittimi l'impugnazione.
- L'invocazione del principio di proporzionalità o di norme e pronunce sovranazionali (es. Corte EDU) non è sufficiente di per sé; occorre collegare tali argomenti a fatti provati e a una posizione giuridica che renda l'esecuzione direttamente lesiva dei diritti della parte.
- In caso di demolizione accessoria alla condanna penale, l'effetto reale della misura grava anche sui terzi occupanti: costoro devono proporre prove del proprio diritto per assumere la qualità di soggetti legittimati ad impugnare.
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