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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06792/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. È stato inoltre precisato che nulla era da provvedere sulle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta contro un atto di precetto notificato da un istituto di credito. Uno dei debitori e un altro soggetto avevano poi proposto una seconda opposizione nel corso dell'esecuzione promossa sulla base del medesimo precetto; le opposizioni, riunite, erano state rigettate in primo grado. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello degli opponenti. In cassazione i soccombenti hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi, ma prima dell'adunanza camerale hanno depositato rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese; la banca ha accettato la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta dai debitori contro il precetto e la successiva esecuzione forzata

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato per affermare la regolarità della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    richiamato per escludere la pronuncia sulle spese in conseguenza della rinuncia accettata

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dalla parte e dal difensore e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese nei limiti previsti dalla disciplina processuale richiamata nella decisione.
  • Quando la rinuncia interviene prima dell'adunanza camerale ed è regolarmente accettata, il giudice di legittimità deve limitarsi a prenderne atto e dichiarare estinto il processo.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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