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Sentenza

Sentenza del 20/05/2019 n. 1592 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

ICI - Fondazione senza scopo di lucro - Immobile uso pubblico - Locazione - Esenzione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Fondazione ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2007-2010, sostenendo che l'immobile, destinato a scuola professionale e appartenente a un ente non commerciale, beneficiasse dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992. Ha inoltre contestato la motivazione degli avvisi, la quantificazione dell'imposta, il calcolo delle superfici, la violazione dei principi di parità di trattamento e l'applicazione di sanzioni e interessi. L'immobile, tuttavia, era stato concesso in locazione alla Provincia di Bari, che lo utilizzava per attività didattica.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che l'esenzione ICI non spettava perché l'immobile era locato a un altro ente e quindi utilizzato dalla Fondazione per una finalità economica produttiva di reddito, anziché direttamente per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. È stata ritenuta irrilevante l'entità del canone, anche se inferiore ai valori di mercato. È rimasta ferma la rideterminazione dell'imposta in base alle superfici effettive e l'annullamento delle sanzioni, già coperti da giudicato interno. La Fondazione è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio d'appello, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992

    Immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del T.U. delle imposte sui redditi e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

    L'esenzione richiede sia un requisito soggettivo, cioè il possesso dell'immobile da parte di un ente non commerciale, sia un requisito oggettivo, consistente nella destinazione esclusiva dell'immobile allo svolgimento delle attività agevolate secondo modalità non commerciali. La locazione a un altro ente fa venir meno il beneficio quando evidenzia che il possessore utilizza il bene per una finalità economica produttiva di reddito, anche se l'immobile è concretamente destinato a un'attività didattica.

  • Art. 2697 del Codice civile

    La Fondazione aveva contestato l'asserita mancanza di prova da parte del Comune, ma la relativa eccezione non è stata ritenuta fondata.

  • Art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992

    Il Comune aveva contestato la tardività del deposito di documentazione da parte della Fondazione; la decisione finale si è concentrata tuttavia sui presupposti dell'esenzione e sugli effetti del giudicato interno.

  • Articoli 113 e 115 del Codice di procedura civile

    Le censure relative alla violazione dei criteri di decisione secondo diritto e sulla base delle prove acquisite sono state respinte, non ravvisandosi una contraddizione decisiva nella sentenza di primo grado.

  • Cassazione, sentenze n. 12495/2014, n. 7495/2012, n. 14094/2010, n. 3733/2010, n. 20557/2005, n. 10827/2005 e n. 25508/2015

    La giurisprudenza richiamata sostiene che l'esenzione ICI per gli immobili degli enti non commerciali non opera quando il possessore concede il bene in locazione e ricava da esso un reddito, poiché manca l'utilizzazione istituzionale diretta del bene da parte dell'ente.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione ICI prevista per gli enti non commerciali non è sufficiente che il proprietario sia una fondazione o un ente senza scopo di lucro: occorre verificare anche l'effettivo utilizzo dell'immobile e le modalità concrete dell'attività svolta.
  • La destinazione dell'immobile a un'attività agevolata, come quella didattica, non basta se il bene è locato a un soggetto diverso dal proprietario e il proprietario percepisce un canone: la locazione può qualificare l'utilizzo del bene come attività economica produttiva di reddito.
  • La natura pubblica o istituzionale del soggetto conduttore non rende automaticamente esente l'immobile appartenente a un ente privato; devono essere rispettati autonomamente i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma.
  • L'importo del canone, anche se inferiore ai valori di mercato o giustificato da spese di manutenzione, non è normalmente decisivo: rileva l'esistenza di un rapporto locativo produttivo di reddito.
  • Il Comune può recuperare imposte non richieste negli anni precedenti, purché agisca entro i termini di decadenza e prescrizione; l'inerzia passata non crea di per sé un affidamento vincolante del contribuente.
  • Se una sentenza di primo grado stabilisce la necessità di correggere superfici o calcoli e annulla le sanzioni, tali statuizioni possono divenire definitive se non impugnate e non possono essere rimesse in discussione in appello.

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