Cassazione Civile, Sentenza n. 12858/2021 del 13/05/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società impugnava gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2003 e 2004 con cui l'Ufficio di Treviso aveva ritenuto la vendita in nero di alcuni appartamenti e aveva rideterminato redditi e ricavi (artt. 39 DPR 600/1973, 62-sexies DL 331/1993 conv. L. 427/1993, art. 54 DPR 633/1972), applicando IRES, IRAP, IVA e relative sanzioni. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi della società; la CTR, in appello, aveva riformato accogliendo l'ufficio sulla base di incongruenze fra costi e ricavi e utilizzando stime (UTE/OMI). In Cassazione la società deduceva quattro motivi: 1) nullità del procedimento per mancata comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza di discussione al difensore costituito (violazione artt. 61 e 31 d.lgs. 546/1992); 2-3) omessa/insufficiente motivazione su punti decisivi (percentuale di ricarico, errato ricorso al metodo analitico-induttivo, errate stime UTE) ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; 4) contraddittorietà della motivazione circa la natura presuntiva o fattuale degli elementi probatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la comunicazione dell'avviso di trattazione non fosse validamente effettuata nei confronti del difensore della società. Pur richiamando il contrasto giurisprudenziale, la Corte ha seguito l'orientamento maggioritario secondo cui l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore implica che, in caso di trasferimento dello studio, il notificante ha l'onere di individuare il nuovo domicilio e non può limitarsi a comunicare presso la segreteria della Commissione salvo i casi tassativamente previsti dall'art. 17, comma 3, d.lgs. 546/1992. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata dichiarata nulla e la causa è stata rinviata alla CTR del Veneto in diversa composizione per nuovo esame dell'appello; i restanti motivi sono stati assorbiti. La Corte ha altresì disposto che la CTR provveda sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3
art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992
La comunicazione presso la segreteria della Commissione è applicabile solo nei casi espressamente previsti (carenza o inidoneità delle indicazioni fornite dalla parte); non può essere utilizzata come regola generale quando il difensore ha trasferito lo studio e il notificante non ha effettuato le necessarie ricerche per individuare il nuovo domicilio.
d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 61
artt. 61 e 31 del d.lgs. n. 546/1992
Richiamati dalla ricorrente come norme del procedimento che regolano comunicazioni e notifica degli atti processuali; la Corte ha ritenuto violato il corretto svolgimento del procedimento per la mancata comunicazione dell'avviso di trattazione al difensore.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5
art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 c.p.c.
Norma di disciplina dei vizi di motivazione e degli errori di procedura utilizzata dalla ricorrente per censurare la sentenza d'appello; la Corte ha ritenuto il vizio procedurale (n.4) sussistente e, perciò, non ha esaminato nel merito le doglianze di motivazione e contraddittorietà (n.5), che sono state assorbite.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata dall'Ufficio per la rideterminazione del reddito in sede di accertamento; la questione sostanziale circa l'idoneità delle presunzioni e dei metodi di ricostruzione resta da esaminare in sede di rinvio.
d.l. n. 331/1993, art. 62-sexies, comma 3 (conv. L. 427/1993)
art. 62-sexies, comma 3, del d.l. n. 331/1993, conv. in legge n. 427/1993
Richiamata dall'Ufficio per la deduzione di maggiori componenti reddituali; la Corte non si è pronunciata sul merito dell'applicazione in concreto, avendo annullato la decisione per vizio procedurale.
D.P.R. n. 633/1972, art. 54
art. 54 del D.P.R. n. 633/1972
Norma fiscale relativa alla determinazione dei ricavi/operazioni rilevanti ai fini IVA, evocata dall'Ufficio nella ricostruzione fiscale; anche questa valutazione sarà riesaminata dalla CTR in sede di rinvio.
d.l. n. 223/2006, art. 35, comma 3
art. 35, comma 3, del d.l. n. 223/2006
Richiamato nella sentenza d'appello in relazione al concetto di 'normalita'' dei valori; la Corte di cassazione non ha deciso sul merito dell'applicazione di tale criterio, limitandosi alla questione processuale.
art. 141 c.p.c. (richiamato per analogia)
Richiamato in dottrina e giurisprudenza come analogia per l'effetto dell'elezione di domicilio presso il difensore nel processo ordinario; la Corte ha considerato utile il confronto ma si è attenuta alla disciplina processuale tributaria.
Massime di principio
- La notifica o comunicazione presso la segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell'art. 17, comma 3, d.lgs. 546/1992 è eccezionale e va utilizzata solo se le indicazioni fornite sono originariamente carenti o inidonee; non sostituisce l'obbligo del notificante di ricercare il nuovo domicilio del difensore in caso di trasferimento.
- L'elezione di domicilio presso lo studio del difensore non solleva il notificante dall'obbligo di verificare l'attuale recapito del difensore quando vi siano ragioni per ritenere trasferito lo studio; l'omessa comunicazione dell'avviso di trattazione può determinare la nullità del provvedimento impugnato.
- I vizi di procedura relativi alla comunicazione degli atti sono autonomamente rilevabili in Cassazione e possono portare al rinvio dell'intera controversia alla Corte d'appello per nuovo esame, assorbendo le questioni di merito non esaminate.
- Le censure sul merito (uso del metodo analitico-induttivo, percentuali di ricarico, stime UTE/OMI) restano rilevanti ma saranno valutate dalla Commissione territoriale nel nuovo esame; quindi, in casi simili è opportuno curare in modo documentato la contestazione delle presunzioni e delle stime adottate dall'Ufficio.
- Per le parti convenzionate con un difensore, è buona prassi comunicare tempestivamente alle controparti e agli uffici eventuali variazioni di domicilio/recapito del difensore e verificare le comunicazioni di udienza per evitare nullità processuali.
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