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Sentenza

Sentenza n. 681/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro n. 309/2025.

Giustizia amministrativa202501805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro n. 309/2025, con particolare riferimento agli interessi o alla rivalutazione sul bonus carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro n. 309/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. La sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto all'accredito del bonus carta del docente per gli anni indicati, oltre agli interessi o alla rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, dalla data in cui il beneficio era dovuto sino alla concreta attribuzione. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha accreditato il capitale il 3 dicembre 2025. Il ricorrente ha quindi rappresentato l'intervenuta soddisfazione della pretesa relativa al capitale, insistendo tuttavia per l'esecuzione della parte della sentenza concernente interessi o rivalutazione, che non risultavano corrisposti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto al capitale, poiché l'accredito del bonus carta del docente aveva determinato la piena soddisfazione sopravvenuta della relativa pretesa, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Ha però rilevato che la sentenza del giudice ordinario imponeva anche il pagamento degli interessi o della rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione. Ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione a tale statuizione entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, da attivarsi su istanza di parte entro i successivi novanta giorni. Quanto alle spese, il TAR ha applicato il criterio della soccombenza virtuale parziale: il ricorso era stato presentato dopo l'accredito del capitale, sicché ha posto le spese a carico del ricorrente, compensandole per un terzo in ragione del residuo obbligo relativo a interessi o rivalutazione e del suo modesto importo rispetto al capitale. Il contributo unificato è rimasto a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza finalizzato a ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata risulta pienamente soddisfatta; il TAR lo ha applicato limitatamente al capitale della carta del docente.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È stato richiamato dalla sentenza del giudice ordinario quale fondamento del pagamento degli interessi o della rivalutazione dalla data in cui il beneficio era dovuto sino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte della pretesa integralmente soddisfatta, mentre il giudice deve esaminare e imporre l'esecuzione delle residue statuizioni del titolo giudiziale.
  • L'esecuzione di una sentenza che riconosce una prestazione pecuniaria comprende tutti gli accessori espressamente riconosciuti nel titolo, inclusi interessi o rivalutazione dovuti per il periodo intercorrente tra la maturazione del diritto e l'effettiva attribuzione della prestazione.
  • Quando l'amministrazione non esegue integralmente il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inerzia.
  • Ai fini della regolazione delle spese nel giudizio di ottemperanza, la proposizione del ricorso dopo l'adempimento della parte principale della prestazione può giustificare la soccombenza virtuale del ricorrente, anche se residua un obbligo accessorio di modesta entità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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