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Ordinanza

Ordinanza n. 382/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 960/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana, Sez. II, n. 960/2025, che aveva respinto il ricorso di primo grado relativo alla posizione del titolo di soggiorno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha proposto appello contro la sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Nel giudizio cautelare ha dedotto, secondo quanto risulta dall’ordinanza, la propria assenza di pericolosità sociale, il radicamento socio-economico e familiare nel territorio nazionale e il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile per la posizione lavorativa e per i legami familiari. La controversia presenta inoltre profili di merito relativi agli effetti della condotta di falsificazione materiale delle apostille sulle sorti del titolo di soggiorno, che il Collegio ha ritenuto di riservare alla fase di cognizione piena.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, senza anticipare la decisione sul merito degli effetti della falsificazione materiale delle apostille sul titolo di soggiorno. La misura è stata ritenuta necessaria per preservare la res adhuc integra, considerato che l’appellante si presenta come soggetto privo di pericolosità sociale e stabilmente radicato in Italia, con un interesse prevalente a evitare il pregiudizio grave e irreparabile prospettato in relazione al lavoro e ai legami familiari. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare in appello; l’istanza è stata accolta con sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l’appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza può essere accordata quando il protrarsi dei suoi effetti esponga l’appellante a un pregiudizio grave e irreparabile, da valutare anche in relazione alla posizione lavorativa e ai legami familiari.
  • La tutela cautelare può essere concessa per preservare la res adhuc integra quando le questioni relative agli effetti di condotte potenzialmente ostative al titolo di soggiorno, come la falsificazione materiale di apostille, richiedono un approfondimento nella fase di merito.
  • Nella valutazione cautelare relativa alla posizione di soggiorno, l’assenza di pericolosità sociale e il radicamento socio-economico e familiare nel territorio nazionale possono concorrere a rendere prevalente l’interesse privato alla conservazione provvisoria della situazione rispetto agli effetti dell’esecuzione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamento

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