Cassazione Civile, Ordinanza n. 35139/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine dall'impugnazione, da parte di una società in liquidazione, di avvisi di accertamento relativi a IRES e IRAP per gli anni d'imposta 2005 e 2006. Dopo che la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'amministrazione finanziaria avverso la decisione favorevole alla contribuente, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità, la società chiedeva la sospensione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, e successivamente depositava documentazione attestante la regolarità della definizione agevolata; l'Agenzia, preso atto della comunicazione di regolarità, chiedeva a sua volta la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e che tale adesione era stata riscontrata dalla competente amministrazione. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché la soluzione della controversia per definizione agevolata escludeva i presupposti per tale previsione.
Norme richiamate
art. 380 bis-1 c.p.c.
norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
norma invocata per la sospensione del giudizio in pendenza della definizione agevolata e per l'estinzione della controversia a seguito di adesione alla stessa
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
fonte della definizione agevolata che ha determinato la cessazione della materia del contendere
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
non trova applicazione l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando la controversia si definisce per adesione alla definizione agevolata
Massime di principio
- Quando la parte contribuente aderisce validamente a una definizione agevolata prevista dalla legge tributaria e la regolarità dell'adesione risulta agli atti, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
- La declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere esclude i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso in cassazione.
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