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Sentenza

Sentenza n. 1819/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione IV, n. -OMISSIS- resa inter partes, concernente una domanda di risarcimento danni a seguito dell’inalazione di fibre di amianto nel corso dello svolgimento del servizio ed il mancato riconoscimento dei diritti di cui all’art. 13, comma 8, l. 257/1992.

Giustizia amministrativa202309312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva respinto la domanda risarcitoria per esposizione ad amianto e mancato riconoscimento dei benefici previdenziali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni datrici di lavoro)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva domandato l’accertamento della violazione degli obblighi di sicurezza del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c. e della normativa prevenzionistica, nonché il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall’esposizione a fibre di amianto durante il servizio svolto dal 26 settembre 1977 al 12 gennaio 2012. Erano stati dedotti il danno morale da paura di ammalarsi, il danno da mancata informazione e sorveglianza sanitaria, il mancato rilascio della documentazione necessaria per ottenere i benefici contributivi amianto, la perdita del diritto al collocamento in ausiliaria e del beneficio alternativo del c.d. moltiplicatore. In appello sono stati dedotti, tra l’altro, error in procedendo per omessa pronuncia, omesso esame della documentazione e mancata ammissione di verificazione o CTU medico-legale, violazione degli artt. 63 e ss. c.p.a. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., error in iudicando in ordine alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e ai criteri di liquidazione del danno, nonché illegittimità delle condotte amministrative. L’appellante sosteneva che l’esposizione fosse provata, che non esistesse una soglia di rischio priva di conseguenze, che le infermità riscontrate costituissero effetto dell’esposizione e che il danno morale fosse risarcibile anche senza una patologia conclamata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, esaminando congiuntamente i motivi. Ha ritenuto non rilevante, ai fini del giudizio, la sentenza del TAR Trento prodotta in appello, perché riferita a condizioni e periodi successivi rispetto alla vicenda dedotta in primo grado; ha quindi escluso la necessità della CTU o di ulteriori approfondimenti istruttori. Nel periodo rilevante non risultava documentata una specifica patologia fisica o psichica causalmente riconducibile all’esposizione ad amianto, ma soltanto un disagio psicologico collegato alla consapevolezza del possibile rischio futuro. La mera esposizione, anche se riferita alle mansioni di elicotterista, non è stata ritenuta di per sé sufficiente a fondare il risarcimento del danno non patrimoniale: occorreva una ricaduta patologica concreta, mentre la documentazione sanitaria escludeva una patologia asbesto-correlata nel periodo considerato. Il TAR non era incorso in omessa pronuncia, avendo esaminato sia il danno da esposizione sia la questione dei benefici previdenziali. Quanto a questi ultimi, non risultava provata un’esposizione qualificata superiore ai limiti normativi, né la necessaria durata ultradecennale secondo i presupposti valorizzati dal giudice; inoltre non era stato individuato uno specifico comportamento illecito dell’amministrazione causalmente determinante la perdita dei benefici, inclusi il collocamento in ausiliaria e il c.d. moltiplicatore. È stata esclusa anche la configurabilità di un obbligo informativo o di sorveglianza sanitaria tardivamente adempiuto con riferimento all’intero periodo di servizio, considerato che la consapevolezza degli organi competenti circa la possibile rilevanza patologica dell’esposizione era emersa soltanto nel 2012. Le spese del grado d’appello sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 2087 c.c.

    La responsabilità del datore di lavoro per violazione degli obblighi di sicurezza richiede l’individuazione di una lesione risarcibile e del nesso causale con la condotta datoriale; la sola esposizione potenziale al rischio non è sufficiente.

  • d.lgs. 81/2008

    La normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro è stata invocata quale fonte degli obblighi informativi, prevenzionistici e di sorveglianza sanitaria, ma il giudice ha escluso che la loro dedotta violazione avesse prodotto un danno risarcibile provato.

  • art. 13, comma 8, l. 257/1992

    Il beneficio contributivo per esposizione all’amianto presuppone la prova di un’esposizione qualificata secondo i requisiti normativi; nel caso concreto tale prova non è stata raggiunta.

  • art. 47 d.l. 269/2003

    La soglia di 100 fibre per litro è stata considerata dal giudice quale parametro normativo rilevante per valutare la qualificazione dell’esposizione, non risultando provato il suo superamento.

  • art. 3, comma 7, d.lgs. 165/1997

    Il c.d. moltiplicatore non può essere riconosciuto in assenza dei presupposti normativi e di uno specifico illecito dell’amministrazione che abbia impedito l’accesso al beneficio.

  • artt. 63 e ss. c.p.a.

    I poteri istruttori del giudice amministrativo, inclusa la verificazione o la consulenza tecnica, non devono essere esercitati quando l’ulteriore istruzione è irrilevante rispetto al periodo e ai fatti oggetto del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata richiamata quale base per l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione della decisione.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è stata richiamata in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata richiamata per disporre l’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • In una domanda risarcitoria per esposizione lavorativa all’amianto, la mera prova dell’esposizione o della presenza di fibre nell’ambiente di lavoro non dimostra, da sola, l’esistenza di un danno non patrimoniale risarcibile: occorre provare una concreta ricaduta patologica o fisiopsichica e il relativo nesso causale con l’esposizione.
  • Il danno morale da paura di ammalarsi non può fondarsi su un timore meramente astratto e potenziale; la sua risarcibilità richiede una base fattuale obiettiva, quale una patologia o un’alterazione dello stato di salute riconducibile all’esposizione.
  • Nel giudizio risarcitorio, la prova dell’esposizione qualificata all’amianto e dei presupposti temporali e quantitativi dei benefici previdenziali è necessaria per ottenere il riconoscimento delle maggiorazioni contributive; l’esposizione generica o non superiore ai parametri normativi non è sufficiente.
  • La produzione in appello di documentazione sanitaria o di decisioni giudiziarie relative a periodi successivi non può ampliare il thema decidendum né incidere sulla valutazione di fatti collocati in una diversa fascia temporale; in tale situazione non è necessaria un’ulteriore istruttoria.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di primo grado abbia esaminato la specifica domanda risarcitoria e l’abbia respinta per carenza dei presupposti sostanziali, anche se non abbia condiviso tutte le argomentazioni prospettate dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoCausa di servizio ed equo indennizzoIstruttoria processuale
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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