Sentenza del 09/07/2019 n. 18372 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso riguardava un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2008, conseguente all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. La ricorrente contestava, in particolare, la carenza di motivazione dell'avviso, la nullità derivante dalla presunta mancata o illeggibile sottoscrizione dell'atto e la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. L'accertamento era stato determinato induttivamente dall'Amministrazione finanziaria sulla base della dichiarazione dell'anno precedente, del costo dei dipendenti e della redditività media del settore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché rivolto sostanzialmente contro l'avviso di accertamento e non contro la sentenza impugnata, oltre che privo di autosufficienza. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato quanto alla sottoscrizione, poiché l'illeggibilità della firma non determina nullità quando il firmatario sia comunque individuabile; inoltre, la censura non era stata proposta nei precedenti gradi di giudizio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e per estraneità alla ratio decidendi. B.F. è stata condannata al pagamento di 7.300 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Disciplina i requisiti formali e motivazionali dell'avviso di accertamento. Nel caso concreto, la motivazione è stata ritenuta sufficiente perché indicava gli elementi utilizzati dall'Ufficio per determinare induttivamente il reddito.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3
La presunta illeggibilità della sottoscrizione non comporta automaticamente la nullità dell'atto se l'identità del firmatario è oggettivamente individuabile, anche mediante timbri o altri elementi.
Legge n. 241 del 1990, art. 21-septies
Riguarda la nullità degli atti amministrativi; la censura fondata su tale disposizione è stata ritenuta inammissibile perché non adeguatamente riferita alla sentenza impugnata e non autosufficiente.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Impone la motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria. La motivazione deve consentire al contribuente di comprendere i presupposti e gli elementi dell'accertamento.
Legge n. 212 del 2000, art. 10
Tutela il legittimo affidamento e la buona fede del contribuente. La relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile per genericità e perché non collegata alla motivazione della sentenza impugnata.
Art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
Stabilisce i requisiti di contenuto e forma del ricorso per cassazione, tra cui l'esposizione dei fatti, l'indicazione specifica delle censure e degli atti rilevanti. Il mancato rispetto comporta l'inammissibilità.
Art. 360 c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione. Le censure devono riguardare specificamente la sentenza impugnata e non limitarsi a riproporre le contestazioni già formulate contro l'atto amministrativo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione occorre censurare specificamente la sentenza impugnata, indicando quale errore giuridico o motivazionale abbia commesso il giudice; non è sufficiente riproporre le contestazioni già rivolte contro l'atto amministrativo.
- Le doglianze devono essere formulate in modo autosufficiente e puntuale, con indicazione degli atti, dei passaggi rilevanti e del collegamento tra la censura e la decisione impugnata.
- L'illeggibilità della firma apposta su un atto amministrativo non determina di per sé la nullità dell'atto quando il soggetto firmatario sia comunque identificabile; chi eccepisce la falsità o l'inesistenza della sottoscrizione deve fornire elementi specifici.
- Le eccezioni di nullità devono essere sollevate tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio; se proposte per la prima volta in cassazione, sono normalmente inammissibili.
- In caso di omessa dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione può procedere alla determinazione induttiva del reddito utilizzando elementi presuntivi e dati disponibili, purché l'accertamento sia adeguatamente motivato.
- Il principio di tutela del legittimo affidamento non può essere invocato in modo astratto: occorre indicare concretamente quale comportamento dell'Amministrazione abbia generato un affidamento qualificato e in che modo la sentenza impugnata abbia violato tale principio.
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