Sentenza n. 1324/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nel nulla osta al ricongiungimento familiare
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalla Prefettura di Arezzo e dal Consolato italiano in Islamabad sull'istanza volta a ottenere la correzione di un errore materiale contenuto nel nulla osta al ricongiungimento familiare. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere entro un termine perentorio, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio, a seguito del deposito documentale delle amministrazioni, il ricorrente ha dichiarato che le proprie pretese erano state integralmente soddisfatte e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la documentazione depositata dalle amministrazioni aveva integralmente soddisfatto le pretese azionate. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità del silenzio né è stata adottata una pronuncia sull'obbligo di provvedere o sulla nomina del commissario ad acta. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda. Poiché il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il compenso del difensore è stato liquidato in euro 1.806,50, oltre spese generali e altri oneri accessori, con applicazione del dimezzamento previsto dall'art. 130 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta, rendendo non più necessario decidere sulla domanda proposta.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Il compenso professionale del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è liquidato con il dimezzamento previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio instaurato contro il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito l'illegittimità del silenzio o adottare ulteriori ordini di provvedere.
- La cessazione della materia del contendere presuppone l'integrale soddisfazione della pretesa azionata, verificata sulla base delle dichiarazioni della parte e della documentazione acquisita agli atti.
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