Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1324/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nel nulla osta al ricongiungimento familiare

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalla Prefettura di Arezzo e dal Consolato italiano in Islamabad sull'istanza volta a ottenere la correzione di un errore materiale contenuto nel nulla osta al ricongiungimento familiare. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere entro un termine perentorio, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio, a seguito del deposito documentale delle amministrazioni, il ricorrente ha dichiarato che le proprie pretese erano state integralmente soddisfatte e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la documentazione depositata dalle amministrazioni aveva integralmente soddisfatto le pretese azionate. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità del silenzio né è stata adottata una pronuncia sull'obbligo di provvedere o sulla nomina del commissario ad acta. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda. Poiché il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il compenso del difensore è stato liquidato in euro 1.806,50, oltre spese generali e altri oneri accessori, con applicazione del dimezzamento previsto dall'art. 130 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta, rendendo non più necessario decidere sulla domanda proposta.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    Il compenso professionale del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è liquidato con il dimezzamento previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio instaurato contro il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito l'illegittimità del silenzio o adottare ulteriori ordini di provvedere.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone l'integrale soddisfazione della pretesa azionata, verificata sulla base delle dichiarazioni della parte e della documentazione acquisita agli atti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.