Sentenza n. 4512/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Seconda) n. 3034/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per il sub affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, relativamente ai lotti Nord-Ovest ed Est, nonché gli atti conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Trotta Bus Services s.p.a. aveva impugnato la propria esclusione dalla gara per il sub affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, deducendo plurime violazioni di legge ed eccesso di potere. Aveva chiesto l'annullamento degli atti, la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato con l'aggiudicataria, il subentro e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Il TAR aveva accolto il ricorso, annullato gli atti, dichiarato inefficace il contratto e disposto il subentro. L'impresa aggiudicataria e la stazione appaltante hanno appellato la sentenza, sostenendo l'erroneità della valutazione del TAR sulla verifica di congruità dell'offerta. La controversia riguardava, in particolare, l'offerta tecnica premiale di autobus elettrici nuovi disponibili sin dal primo giorno di servizio, inclusi sette mezzi di riserva, nonché la disponibilità delle infrastrutture e delle colonnine di ricarica. In sede di verifica, Trotta aveva prodotto un preventivo del fornitore qualificandolo come contratto valido ed efficace; il documento aveva invece validità di soli cinque giorni ed era privo della conferma d'ordine scritta richiesta dalle condizioni generali di vendita. Il cronoprogramma risultava quindi fondato su un documento non più efficace e non dimostrava la disponibilità dei mezzi entro l'avvio del servizio. Inoltre, vi erano rilevanti discrasie tra il numero dei mezzi indicato nell'offerta, nella relazione giustificativa e nella scheda di analisi prezzi. Anche il preventivo relativo alle colonnine di ricarica era scaduto, privo della sottoscrizione del fornitore e recava l'indicazione ambigua "2-5 dalla conferma". Infine, il termine di venti giorni lavorativi indicato per la realizzazione delle infrastrutture, comprensivo di autorizzazioni, lavori, allacci e disponibilità della potenza elettrica, era stato ritenuto dalla stazione appaltante manifestamente sottostimato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli perché proposti contro la medesima sentenza e li ha accolti. Ha riformato integralmente la sentenza del TAR Lazio e rigettato il ricorso originario di Trotta. Il Collegio ha qualificato la disponibilità immediata degli autobus nuovi e dei mezzi di riserva come elemento premiale dell'offerta tecnica, non come mero requisito di esecuzione, poiché tale dichiarazione aveva inciso decisivamente sul punteggio e sull'aggiudicazione. Ha ritenuto legittimo il giudizio negativo di congruità: il documento prodotto era un preventivo scaduto e non un contratto, in assenza della conferma d'ordine scritta prevista dalle condizioni generali. Di conseguenza, il cronoprogramma non era sorretto da un impegno giuridicamente vincolante e non dimostrava la disponibilità dei mezzi alla data di avvio del servizio. Il giudice ha inoltre valorizzato le incongruenze sul numero degli autobus, considerate sostanziali e non riconducibili a meri refusi, nonché l'inattendibilità dei documenti sulle colonnine di ricarica e la manifesta sottostima dei tempi per la realizzazione delle infrastrutture. Trattandosi di valutazioni tecniche e discrezionali non affette da errori palesi, illogicità o incoerenze, il giudice ha escluso il proprio sindacato sostitutivo. Trotta è stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in euro 4.000 per ciascuna delle due parti vittoriose, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 122 c.p.a.
La disposizione è richiamata dalla ricorrente in primo grado per chiedere la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro, ma tali domande sono divenute infondate per effetto del rigetto del ricorso.
artt. 6 e 15 del Disciplinare Tecnico
Le disposizioni consentivano un periodo transitorio con mezzi non nuovi; la scelta di offrire autobus elettrici nuovi sin dal primo giorno, inclusi sette mezzi di riserva, costituiva invece elemento premiale dell'offerta tecnica e incideva sul punteggio di gara.
art. 2 delle condizioni generali di vendita del fornitore
un contratto viene concluso solo quando YES-EU ITALY dà una conferma d'ordine scritta
La previsione negoziale rendeva necessaria la conferma d'ordine scritta per la conclusione del contratto e non prevedeva eccezioni; in sua assenza, il documento prodotto restava un preventivo, peraltro scaduto.
Massime di principio
- Quando un concorrente dichiara in offerta tecnica di disporre di determinati beni o mezzi sin dall'avvio del servizio e tale dichiarazione attribuisce un punteggio premiale decisivo, la relativa disponibilità costituisce elemento dell'offerta soggetto a verifica di congruità, non un semplice requisito di esecuzione del contratto.
- Un preventivo di vendita scaduto e privo della conferma d'ordine scritta richiesta dalle condizioni generali del fornitore non dimostra l'esistenza di un impegno contrattuale vincolante né la concreta disponibilità dei beni offerti.
- Un cronoprogramma è inattendibile quando si fonda su documenti privi di efficacia o di vincolatività giuridica e non contiene elementi concreti idonei a dimostrare il rispetto dei tempi di avvio del servizio.
- Le divergenze tra l'offerta tecnica, la documentazione giustificativa e l'analisi dei prezzi circa il numero dei mezzi offerti sono sostanziali quando incidono sul punteggio premiale e sulla possibilità di aggiudicazione; non possono essere qualificate come meri refusi in assenza di prova della loro irrilevanza pratica.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante nella verifica di congruità dell'offerta quando il giudizio tecnico-discrezionale è sorretto da elementi logici e coerenti e non presenta errori manifesti, illogicità o incongruenze evidenti.
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